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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 02/11/1999, n. 1965
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 02/11/1999, n. 1965
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 02/11/1999, n. 1965
- Delib. G.R. 23/12/2013, n. 2088
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[Premessa]LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti: - il T.U. di leggi sulle Acque e II.EE. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni; - il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 R (artt. 87 e 88), con il quale sono state delegate alle Regioni a statuto |
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ALLEGATO - DIRETTIVA INERENTE L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 1993, N. 10 RECANTE "NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150.000 VOLT. DELEGA FUNZIONI AMMINISTRATIVE", COSI' COME MODIFICATA DALL'ART. 90 DELLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3Premessa La presente direttiva stabilisce le forme e le modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione delle Aziende che esercitano attività di pubblico servizio per il trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, definisce l'iter procedurale ed esplicita i principi contenuti nella legge al fine di una omogenea ed uniforme applicazione della norma. Art. 1 - Oggetto e finalità: Conferma le finalità relative alla salvaguardia della salute e della incolumità della popolazione nonché la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti nel rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio. Art. 2 - Autorizzazione alla costruzione di linee ed impianti elettrici: Definisce la tipologia delle linee e degli impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica soggetti ad autorizzazione nonché la tipologia di quelli esentati dall'autorizzazione stessa. L'articolo inoltre detta norme procedurali per la comunicazione da parte delle Aziende elettriche dei programmi annuali, fissa le spese di istruttoria, delega alle Amministrazioni Provinciali l'autorizzazione delle linee interprovinciali. Sono quindi soggette ad autorizzazione: - le opere e gli impianti occorrenti alla costruzione delle linee, cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione e di quant'altro serva all'impianto ed all'esercizio della trasmissione dell'energia elettrica di tensione maggiore a 5.000 Volt e minore o uguale a 150.000 Volt; - le varianti di linee ed impianti esistenti che implicano modifiche alle caratteristiche tecniche indicate nell'autorizzazione. Tali varianti sono quindi quelle che, salvo le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2, comportano modifiche della tensione, della portata elettrica, del numero dei conduttori e che modifichino il tracciato con conseguente costituzione coattiva delle necessarie servitù di elettrodotto ai sensi delle normative statali vigenti in materia di opere ed impianti elettrici destinati al pubblico servizio. Non sono soggette ad autorizzazione: a) gli impianti con tensione inferiore o uguale a 5.000 volt; b) gli impianti con tensione superiore a 5.000 volt e inferiore o uguale a 15.000 volt nel caso di lunghezza uguale o inferiore a 500 m; Non sono inoltre soggette ad autorizzazione: a) le opere accessorie, le varianti, ed i rifacimenti degli impianti di tensione inferiore o uguale a 15.000 volt che non modifichino lo stato dei luoghi. Ai fini applicativi, nella dizione "non modifichino lo stato dei luoghi" sono ricompresi gli interventi finalizzati di norma a determinare un generale minor carico ambientale sull'area interessata e tesi a conseguire, possibilmente, il consenso delle proprietà interessate. A titolo esemplificativo le modifiche e/o rifacimenti riconducibili all'applicazione del concetto sopraindicato possono essere: modifica di componenti d'impianto (conduttori, mensole, isolatori, modifica dei sostegni, ecc.), contenute variazioni del tracciato dell'esistente elettrodotto. b) la manutenzione ordinaria degli elettrodotti esistenti. La sostituzione di parte dei componenti dell'impianto quali: conduttori, sostegni, isolatori, mensole ecc., anche se di tipo diverso, fatto salvo quanto specificato ai precedenti punti, sono riconducibili a opere di manutenzione ordinaria. L'Azienda elettrica deve fornire semestralmente ai Comuni, senza che ne facciano richiesta, l'elenco delle linee con tensione inferiore o uguale a 5.000 Volt corredato delle relative planimetrie (su supporto cartaceo o informatico). Contestualmente per dette nuove linee BT dovrà essere redatta e firmata dal legale rappresentante dell'Azienda elettrica "Dichiarazione di conformità cumulativa"; le planimetrie a corredo dei predetti elenchi dovranno di norma essere in scala 1:5000. L'Azienda elettrica, per le opere non sottoposte ad autorizzazione, è tenuta a dare preventiva comunicazione alle Province ed ai Comuni interessati almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dei lavori, corredata dalle valutazioni tecniche dell'ARPA e dal piano tecnico dell'opera. Si evidenzia che per la costruzione di linee con tensione inferiore o uguale a 5.000 Volt °comma 2 a) e per gli interventi di manutenzione ordinaria °comma 3 b) è l’Azienda elettrica non è tenuta né a darne comunicazione alle Province ed ai Comuni né ad acquisire il parere preventivo dell'ARPA. Le Aziende elettriche devono presentare alle Provincie, entro il 31 gennaio di ogni anno, il programma annuale degli interventi che saranno oggetto di istruttoria autorizzativa ordinaria; contestualmente l'elenco sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna da parte delle medesime Aziende; Considerato che la pubblicazione del programma tiene luogo delle singole pubblicazioni che venivano effettuate con la previgente normativa, per ciascuna singola pratica è opportuno che detto "programma annuale" contenga almeno: - Province e Comuni interessati; - Denominazione dell'intervento; - Tipologia di intervento (linea aerea, linea interrata, linea mista, con o senza cabina elettrica, ecc.); - Tensione di ogni estendimento previsto; - Sommaria indicazione delle più significative caratteristiche tecniche di ciascun intervento; - E |
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