Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Puglia 20/12/1984, n. 54
L.R. Puglia 20/12/1984, n. 54
L.R. Puglia 20/12/1984, n. 54
Scarica il pdf completo | |
---|---|
[Premessa] |
|
TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE |
|
Articolo 1 - (Ambito di applicazione)1. Le norme della presente legge, emanate in conformità ai criteri fissati dal CIPE con deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 384 del 19/12/1981, si applicano a tutti gli alloggi di proprietà o in gestione di enti pubblici, se realizzati o recuperati da enti pubblici, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, delle Regioni o Province o dei Comuni ovvero acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia r |
|
TITOLO II - ASSEGNAZIONE ALLOGGI |
|
Articolo 2 - (Requisiti per l'assegnazione)1. Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica: a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali; b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso; è adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia non inferiore ai 40 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore ai 60 mq per 3- 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre; d) ch |
|
“Art. 3 - (Procedimento di assegnazione)N5 1. Il Comune assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul proprio territorio mediante bando pubblico. Più Comuni hanno la facoltà di assegnare detti alloggi in forma associata emanando un bando pubblico sovra-comunale. 2. Il bando è adottato con cadenza almeno quadriennale entro il 30 ottobre, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio. In caso di mancato rispetto di tale ter |
|
Articolo 4 - (Contenuti e istruttoria delle domande) |
|
“Art. 5 - (Commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica)N5 1. Presso ogni capoluogo di provincia è costituita una Commissione competente per i ricorsi avverso l’assegnazione di alloggi e la graduatoria provvisoria di assegnazione, nonché per i ricorsi avverso l’annullamento dell’assegnazione e la decadenza dall’assegnazione. La Commissione, nominata con provvedimento di Giunta regionale, è composta da: a) un rappresentante regionale con qualifica dirigenziale, designato dalla Giunta regionale, che la presiede e che in sede di votazione nella Commissione esprime un voto che vale doppio in caso di parità; |
|
Articolo 6 - (Punteggi di selezione della domanda)1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle seguenti condizioni oggettive e soggettive del concorrente e del nucleo familiare: a) Condizioni soggettive a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, nonché all'art. 2, punto f), della presente legge, non superiore ai limiti seguenti: - inferiore ad una pensione sociale punti 4 - inferiore ad una pensione minima INPS punti 3 - inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale punti 2 a2) nucleo familiare composto: - da 3 a 4 unità punti 1 - da 5 a 6 punti 2 - da 7 ed oltre punti 3 a3) richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico punti 1 a4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due |
|
Articolo 7 - (Formazione della graduatoria)1. La Commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti di cui al precedente art. 4, esamina le domande, la documentazione e gli eventuali ricorsi presentati e for |
|
Articolo 8 - (Accertamento del reddito)1. L'accertamento del reddito di cui alla lettera f) del precedente art. 2 deve avvenire normalmente tramite presentazione da parte del richiedente di copia della dichiarazione dei redditi, relativa all'anno precedente il bando di concorso, di ogni componente il nucleo familiare che svolga attività lavorativa ovvero percepisca pensione. |
|
Articolo 9 - (Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione)1. Le graduatorie definitive conservano la loro efficacia fino a quando non vengano aggiornate nei modi previsti nei successivi commi. 2. Le graduatorie conseguenti i bandi generali vengono aggiornate almeno biennalmente, mediante bandi di concorso integr |
|
Articolo 10 - (Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione)1. In sede di assegnazione degli alloggi deve essere verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione. |
|
Articolo 11 - (Disponibilità degli alloggi da assegnare)1. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al |
|
Articolo 12 - (Assegnazione e standard dell'alloggio)1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria definitiva è effettuata dal Sindaco del Comune territo |
|
Articolo 13 - (Scelta e consegna degli alloggi)1. Il Sindaco, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 11, comunica l'assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, d'intesa con l'ente gestore, fissando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio. 2. La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo di cui al precedente articolo, è compiuta dagli assegnatari in base all'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, salvo quando disposto dal successivo art. 14. 3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta. 4. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione. 5. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interess |
|
Articolo 14 - (Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa)1. La Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare una aliquota, non superiore al 25% degli alloggi, da assegnare per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali: - pubbliche calamità ; - sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero edilizio per effettuare i quali venga riconosciuta dall'organo competente la necessità di sgombero; |
|
Articolo 15 - (Subentro nella domanda e nell'assegnazione)1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 2 e secondo l'ordine ivi indicato. 2. L'ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile ai fini della presente legge qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi de |
|
Articolo 16 - (Accertamento periodico del reddito)1. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata almeno biennalmente dagli enti gestori, nei termini e secondo le disposizioni regionali in materia di a |
|
Articolo 17 - (Morosità nel pagamento del canone)1. La morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dell'assegnazione. |
|
Articolo 18 - (Annullamento dell'assegnazione)1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del Sindaco del Comune competente nei seguenti casi: - per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima; - per assegnazi |
|
Articolo 19 - (Decadenza dall'assegnazione)1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario: a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli; b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso; c) abbia adibito l'a |
|
Articolo 20 - (Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito)1. La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui al precedente art. 2, punto f), fino ad un massimo pari al doppio di tale limite. 2. Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ai sensi del precedente comma ricevono dall'ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite. N4 "3. Per tutto il periodo |
|
Articolo 21 - (Risoluzione del contratto in caso di morosità )1. L'ente gestore procede, ai sensi dell'art. 17, alla risoluzione del contratto in caso di morosità con |
|
Articolo 22 - (Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi)1. Il legale rappresentante dell'ente gestore persegue, ai sensi dell'art. 633 del Codice Penale, chi occupi senza titolo un alloggio gestito dall'ente medesimo. 2. Per il cedente senza titolo si |
|
Articolo 23 - (Norma transitoria per la regolarizzazione dei rapporti locativi)1. Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge occupino senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica è disposta l'assegnazione di un alloggio nel rispetto di quanto previsto |
|
TITOLO III - CANONI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |
|
Articolo 24 - (Definizione del canone di locazione)1. Il canone di locazione degli alloggi di cui al precedente art. 1 è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione, entro i limiti annualmente stabiliti dalla Regione ai sensi del 2° comma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impegnate per la realizzazione e/o recupero degli alloggi stessi. 2. Le somme rivenienti dai canoni di locazione, al netto delle quote b) e c) di cui all'art. 19 d |
|
Articolo 25 - (Elementi per la determinazione del canone)1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 1 gli enti gestori ten |
|
Articolo 26 - (Reddito del nucleo familiare ai fini della determinazione dei canoni)1. Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari è determinato ai sensi del pr |
|
Articolo 27 - (Caratteristiche oggettive dell'alloggio ai fini della determinazione del canone)1. Le caratteristiche oggettive dell'alloggio e i coefficienti ad esse relativi sono quelle espresse |
|
Articolo 28 - (Superficie convenzionale)1. La superficie convenzionale è determinata a norma dell'art. 13 della legge 27/7/78, n. 392. |
|
Articolo 29 - (Tipologia)1. In relazione alla tipologia si applicano i coefficienti fissati dall'art. 16 della legge 27/7/78, n. 392. |
|
Articolo 30 - (Classe demografica dei Comuni)1. In relazione alla classe demografica si applicano i coefficienti di cui all'art. 17 della legge 27 |
|
Articolo 31 - (Ubicazioni)1. In relazione alla ubicazione si applicano i coefficienti previsti dall'art. 18 della legge 27 lugl |
|
Articolo 32 . (Determinazione del canone di locazione)1. Per la determinazione del canone riferito alle caratteristiche dell'alloggio gli enti gestori applicano il disposto dell'art. 12 della legge 27/7/78 n. 392.R |
|
Articolo 33 - (Calcolo del canone di locazione in base a fasce di reddito)1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi, gli enti gestori riducono il canone, determinato ai sensi degli articoli precedenti sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario. A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito e corrispondono canoni nella misura delle seguenti percentuali: 1) 15% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavori aumentato dell'importo di una pensione sociale; 2) 33% per gli |
|
"Articolo 34 - (Aggiornamento del canone sociale)N4 1. Il canone di locazione degli al |
|
Articolo 35 - (Collocazione nelle fasce di reddito e norme transitorie)N4 1. Ai fini dell'applicazione del canone, gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'art. 33 sulla base della documentazione anagrafica e fiscale richiesta dall'ente gestore. Qualora la documentazione non venga prodotta o sia palesemente inattendibile, il reddito dell'assegnatario è determinato secondo le modalità di cui all'art. 8 ed in atte |
|
Articolo 36 - (Fondo sociale)1. L'ente gestore istituisce, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, un fondo sociale da utilizzarsi per la cor |
|
TITOLO IV - NORME PER LA GESTIONE E AUTOGESTIONE DEGLI ALLOGGI |
|
Articolo 37 - (Autogestione degli alloggi e dei servizi)1. Gli enti gestori promuovono e attivano l'autogestione da parte degli assegnatari degli alloggi, dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili, fornendo alle autogestioni l |
|
Articolo 38 - (Modalità per l'autogestione dei servizi)1. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'ente. 2. L'ente gestore, qualora l'autogestione non vi provveda direttamen |
|
Articolo 39 - (Attività in amministrazione condominiale)1. Dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli enti gestori di iniziare o di proseguire l'attività di amministrazione negli stabili ceduti in proprietà integralmente o in parte. In questi s |
|
Articolo 40 - (Partecipazione dell'utenza)1. I Comuni e gli enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste dall |
|
TITOLO V - MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |
|
Articolo 41 - (Programma della mobilità )1. Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, il Comune, d'intesa con l'ente gestore e sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari, predispone programmi di mobilit& |
|
Articolo 42 - (Domande e criteri di mobilità )1. Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio di alloggio sono indirizzate al Comune, corredate dalle motivazione della richiesta e dei dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare |
|
Articolo 43 - (Graduatorie per la mobilità )1. La graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio è approvata dalla commissione di cui a |
|
Articolo 44 - (Norme per la gestione della mobilità )1. Nell'attuazione del programma di mobilità il Comune e l'ente gestore debbono favorire la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere, garantendo altresì il miglioramento o il mantenimento delle precedenti condizioni abitative. |
|
TITOLO VI - NORME FINALI |
|
Articolo 45 - (Relazione annuale dell'ente gestore)1. L'ente gestore offre al Comune la base conoscitiva organica necessaria all'esercizio delle relativ |
|
Articolo 46 - (Relazione della Giunta regionale)1. La Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione generale che consenta di valutarn |
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
- Edilizia residenziale
Convenzioni urbanistiche, tipologie e contenuti
- Dino de Paolis
- Edilizia e immobili
- Edilizia privata e titoli abilitativi
Cambio di destinazione d'uso di immobili e unità immobiliari
- Dino de Paolis
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Edilizia e immobili
- Beni culturali e paesaggio
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Titoli abilitativi
Interventi edilizi e vincolo paesaggistico
- Dino de Paolis
- Studio Groenlandia
- Edilizia e immobili
- Abusi e reati edilizi - Condono e sanatoria
La sanatoria degli abusi edilizi
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
25/11/2024
- Sulla strada è tolleranza zero da Italia Oggi Sette
- Case green: un flop senza aiuti da Italia Oggi Sette
- Distacco dei lavoratori, l'Iva è dovuta anche senza utile da Italia Oggi Sette
- Il Fisco non ha voce sul prezzo pattuito da Italia Oggi Sette
- Il rimborso del puro costo del servizio non fa venire meno l'onerosità da Italia Oggi Sette
- Report Esg, la forma è d'obbligo da Italia Oggi Sette