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L. R. Puglia 07/04/2014, n. 10

Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 01/08/2020, n. 26
- L.R. 09/08/2019, n. 35
- L.R. 29/12/2017, n. 67
- L.R. 15/12/2014, n. 50
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Capo I - Finalità e ambito di applicazione
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione Puglia riconosce e promuove il diritto all’abitazione mediante politiche abitative volte a soddisfare il fabbisogno delle famiglie e delle persone meno abbienti e di particolari categorie sociali.

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Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le norme della presente legge si applicano agli alloggi residenziali di proprietà pubblica o in gestione di enti pubblici, se realizzati o recuperati da enti pubblici, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, delle Regioni o Province o dei Comuni ovvero acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica. Le norme della presente legge si applicano, altresì, agli alloggi residenziali di prop

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Capo II - Assegnazione alloggi
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Art. 3 - Requisiti per l’assegnazione

1. Può conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall’articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a pre

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Art. 4 - Procedimento di assegnazione

1. Il comune assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul proprio territorio mediante bando pubblico. Più comuni hanno la facoltà di assegnare detti alloggi in forma associata emanando un bando pubblico sovracomunale.

2. Il bando è adottato con cadenza almeno quadriennale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali confederali e quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative sul territorio. In caso di mancato rispetto di tale termine da parte di un comune sul cui territorio insistano alloggi disponibili o in corso di costruzione, all’emanazione del bando provvede l’ente gestore territorialmente competente, previa diffida della Regione e con oneri a carico del comune.

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Art. 5 - Punteggi

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono quelli da a1) ad a16). È facoltà dei comuni, mediante approvazione di apposito regolamento, modificare i punteggi per renderli maggiormente aderenti alle specifiche condizioni socioeconomiche e abitative locali, di concerto con le organizzazioni sindacali confederali e quelle degli inquilini e degli assegnatari presenti sul territorio.

a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all’articolo 21 della legge 457/1978, non superiore ai seguenti limiti:

a) inferiore ad una pensione sociale: punti 4;

b) inferiore ad una pensione minima INPS: punti 3;

c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale: punti 2;

a2) nucleo familiare composto:

a) da 3 a 4 unità: punti 1;

b) da 5 a 6: punti 2;

c) da 7 ed oltre: punti 3;

a3) un componente con uno o più minori a carico: punti 2;

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Art. 6 - Accertamento del reddito

1. Il reddito di cui di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), è dichiarato dal richiedente e accertato nelle forme di legge. Tale dichiarazio

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Art. 7 – Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione

1. È facoltà dei comuni, sulla base delle specifiche condizioni locali,

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Art. 8 - Verifica dei requisiti prima dell’assegnazione

1. Prima dell’assegnazione degli alloggi è verificata la permanenza dei requisiti previsti per l’assegnazione.

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Art. 9 - Disponibilità degli alloggi da assegnare

1. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al comune territorialmente competente l’ele

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Art. 10 - Assegnazione e standard dell’alloggio

1. L’assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell’ufficio competente del comune.

2. È adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all’articolo 22, sia non inferiore a mq. 45. In ra

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Art. 11 - Scelta e consegna degli alloggi

1. Il comune, di intesa con l’ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui all’articolo 9, dà notizia agli aventi diritto dell’avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell’alloggio.

2. La scelta dell’alloggio, nell’ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo di cui all’articolo 10, è effettuata dall’assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

3. In caso di mancata presentazione, l’assegnatario decade dal diritto di scelta.

4. Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui all’articolo 10, comma 2.

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Art. 12 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa

“1. In deroga ai programmi di intervento già approvati, la Giunta regionale, su proposta degli enti proprietari degli alloggi, può riservare un’aliquota non superiore al 25 per cento degli alloggi compresi in detti programmi, al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità, quali:”N1

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Art. 13 - Subentro nella domanda di assegnazione

1. In caso di decesso dell’aspirante assegnatario o dell’assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al comma 3 dell’articolo 3 e secondo l’ordine ivi indicato.

2. L’ampliamento stabile del nucleo familiare entro il primo grado di parentela è ammissibile ai fini della presente legge qualo

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Art. 14 - Accertamento periodico del reddito

1. Gli Enti gestori aggiornano la situazione reddituale degli assegnatari con cadenza almeno biennale “inviando ai singoli assegnatari, a mezzo lettera raccomandata con avviso di

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Art. 15 - Morosità nel pagamento del canone

1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall’assegnazione.

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Art. 16 - Annullamento dell’assegnazione

1. L’annullamento dell’assegnazione è disposto con provvedimento del comune competente nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione medesima;

b) per as

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Art. 17 - Decadenza dall’assegnazione

1. La decadenza dall’assegnazione viene dichiarata dal comune, anche su proposta dell’ente gestore, nei casi in cui l’assegnatario:

a) non occupi l’alloggio nel termine indicato all’atto della consegna di cui all’articolo 11;

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Art. 18 - Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito

1. La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l’assegnazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), fino a un massimo pari al doppio di

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Art. 19 - Risoluzione del contratto in caso di morosità

1 L’ente gestore, con provvedimento contenente il termine per il rilascio dell’immobile, procede alla risoluzione del contratto in ca

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Art. 20 - Occupazione e cessioni illegali degli alloggi

1. L’occupazione o la cessione senza titolo degli alloggi di cui alla presente legge comporta l’esclusione da ogni ulteriore assegnazione. L’ente gestore degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati o ceduti senza titolo dandone comunicazione, ove necessario, al comune dove gli stessi sono ubicati, agendo per il recupero dei canoni di locazione e dei servizi nei confronti dell’assegnatario, o del legittimo subentrante nell’assegnazione, che ha ceduto a terzi l’alloggio a suo tempo assegnato.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, “i comuni”

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Capo III - Canoni alloggi edilizia residenziale pubblica
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Art. 21 - Determinazione del canone

1. Il canone di locazione è stabilito nella misura del 3,85 per cento del valo

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Art. 22 - Superficie convenzionale

1. La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:

a) l’intera superficie dell’unità immobiliare;

b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;

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Art. 23 - Costo unitario di produzione

1. Il costo unitario di produzione è determinato dai seguenti moltiplicatori:

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Art. 24 - Costo base di produzione

1. Per gli alloggi ultimati e assegnati alla data di entrata in vigore della presente

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Art. 25 - Tipologia

1. In relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente:

a) 2

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Art. 26 - Classe demografica dei Comuni

1. In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti:

a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione super

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Art. 27 - Ubicazione

1. In relazione all’ubicazione, i comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a ripartire il territorio comunale in zone alle quali si applicano i seguenti coefficienti:

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Art. 28 - Vetustà

1. In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell’immobile e stabilito nel modo segue

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Art. 29 - Stato di conservazione e manutenzione

1. In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell’immobile si applicano i seguenti coefficienti:

a) 1,00 se lo stato è normale;

b) 0,80 se lo stato è mediocre;

c) 0,60 se

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Art. 30 - Criteri per la determinazione del canone di locazione in base a fasce di reddito

1. I criteri per la determinazione del canone di locazione sono determinati come segue:

a) 15 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all’importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavori aumentato dell’importo di una pensione sociale;

b) 33 per cento per gli assegnatari con reddito annuo compless

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Art. 31 - Destinazione del canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi di cui alla presente legge è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione, nonché a consentire il recupero di un

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Art. 32 - Aggiornamento del canone sociale

1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica aggiornato

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Art. 33 - Fondo sociale

1. L’ente gestore istituisce, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, un fondo sociale da utilizzarsi per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non siano in grado di sostenere l’onere per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei serviz

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Capo IV - Norme per la gestione e autogestione degli alloggi
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Art. 34 - Autogestione degli alloggi e dei servizi

1. Gli enti gestori attivano le autogestioni da parte degli assegnatari degli alloggi

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Art. 35 - Modalità di autogestione dei servizi

1. Fino al momento dell’effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari rimborsano agli enti gestori i costi diretti e indiretti dei servizi erogati con acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall’ente, che deve essere presentato nel termine massimo di centottanta giorni.

2. L’ente gestore, qualora l’autogestione non vi provveda diretta

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Art. 36 - Attività in amministrazione condominiale

1. È fatto divieto agli enti gestori di iniziare o di proseguire l’attività di amministrazione negli stabili ceduti in proprietà integralmente o in parte. L’ente gestore promuove gli atti preliminari per la costituz

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Art. 37 - Partecipazione dell’utenza

1. I comuni e gli enti gestori concedono, mediante convenzione, l’uso di strumenti e spazi agli utenti, alle loro associazioni e alle organizzazioni sindacali, per lo svolgimento delle attività connesse al presente capo.

2. Per favorire la par

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Capo V - Mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica
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Art. 38 - Programma della mobilità

1. Per eliminare le condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici e di disagio abitativo di carattere sociale, oltre che favorire l’attuazione dei programmi di cessazione autorizzati ai sensi della vigente normativa, nonché di programmi di riqualificazione del patrimonio, sentite le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari e attivate le forme di partecipazione e di i

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Art. 39 - Domande e criteri di mobilità

1. Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio di alloggio sono indirizzate al comune. Esse devono contenere le motivazioni della richiesta e i dati anagrafici e reddituali del

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Art. 40 - Graduatorie per la mobilità

1. La graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio è approvata dal comune, inserendo, ove accolte, le proposte per la mobilità formulate dagli enti gestori.

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Art. 41 - Norme per la gestione della mobilità

1. Nell’attuazione del programma di mobilità il comune e l’ente gestore favoriscono la scelta della zona di residenza da parte dell’assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere, garantendo altresì il miglioramento o il mantenimento delle precedenti co

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Capo VI - Commissione provinciale
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Art. 42 - Commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica

1. In ogni comune sede di ente di gestione “o di sua sede operativa prevista dalla legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore)”N5 è costituita una commissione competente a esprimere pareri sulla graduatoria provvisoria, nonché a esprimere pareri avverso l’annullamento dell’assegnazione, la decadenza dall’assegnazione e i provvedimenti di mobilità.

2. La Commissione, nominata con provvedimento della Giunta regionale, è composta da:

a) un rappresentante regionale con qualifica dirigenzial

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Capo VII - Norme finali
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Art. 43 - Relazione annuale dell’ente gestore

1. L’ente gestore redige e pubblica sul proprio sito istituzionale una relazion

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Art. 44 - Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia re

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Art. 45 - Clausola valutativa

1. A partire dal secondo anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale oppure alla competente Commissione consiliare, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul suo stato di attuazione e sugli effetti prodotti. La relazione in particolare contiene dati e informazioni in merito a:

a) numero degli alloggi assegnati;

b) nume

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