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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Piemonte 25/04/1984, n. 23
L.R. Piemonte 25/04/1984, n. 23
- Deliberaz. G.R. 28/11/2011, n. 30-2937
- L.R. 03/08/2010, n. 18
- L.R. 04/02/2008 n.6
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Art. 1. - (Finalità)La presente legge disciplina, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. |
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Art. 2. - (Accesso ai fondi)Per l'accesso ai fondi si applica la disciplina di cui all'art. 110 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, salvo quanto diversamente disposto nel comma su |
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Art. 3. - (Presentazione della domanda)Le domande di autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di nuovi elettrodotti nonché, quando occorra, di stazioni e cabine elettriche e loro opere accessorie, nonché di varianti sostanziali agli impianti esistenti, sono indirizzate al Presidente della Giunta Regionale per il tramite del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per territorio. Se un elettrodotto interessa le circoscrizioni di due o più sedi provinciali del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, la domanda viene presentata a quello nella cui circoscrizione il tracciato dell'elettrodotto ha lunghezza prevalente. Le domande devono essere corredate di scheda tecnica e corografia, con l'indicazione di massima delle opere da realizzare. Il richiedente, o il Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, nel caso non |
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Art. 4. - (Osservazioni)Nel termine perentorio di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione della domanda, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni al Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo istruttore. |
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" Art. 5 - (Autorizzazione)N1 1. Le opere di cui all'articolo 3, primo comma, sono |
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Art. 6. - (Denuncia degli impianti con tensione fino a 30.000 volt compresi)La costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici qualora non abbiano tensione superiore a 30.000 volt, non occorra dirimere divergenze con le amministrazioni, gli Enti ed i servizi regionali interessati ai fini di cui ai successivi artt. 11 e 12 e non si debba procedere ad asservimenti coattivi o ad espropriazioni per la loro realiz |
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Art. 7. - (Piani di elettrificazione sovvenzionata)Per gli impianti elettrici destinati all'elettrificazione agricola ad uso domestico ed aziendale, continuano ad applicarsi le particolari disposizioni in materia di autorizzazione ed imposizione de |
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Art. 8. - (Disposizioni urbanistiche)L'autorizzazione alla costruzione degli elettrodotti è disciplinata dalle norme del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, per quanto non sia in contrasto con le norme della presente L.R.. Per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche deve essere richiesta la concessione edilizia. Dette opere vanno considerate nella categoria di cui all |
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Art. 9. - (Pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, inamovibilità)Il decreto di autorizzazione rilasciato a favore dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e delle aziende elettriche municipalizzate ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza. Con il decreto di autorizzazion |
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Art. 10. - (Autorizzazione provvisoria) |
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Art. 11. - (Interferenze con beni, zone, opere ed impianti di pubblico interesse)Per costruire le parti degli impianti elettrici che interferiscono con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, oppure con beni, zone, opere od imp |
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Art. 12. - (Impianti elettrici nelle zone umide, lungo le sponde dei corpi idrici e nelle zone a vincolo idrogeologico o boscate)La realizzazione degli impianti elettrici autorizzati a norma della presente legge nelle zone umide, lungo le sponde dei corpi idrici e nelle zone a vi |
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Art. 13. - (Occupazione temporanea)Il titolare dell'autorizzazione, provvisoria o definitiva, che abbia efficacia di dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità o contenga tale dichiarazione, può richiedere l'occupazione temporanea o d'urgenza dei fondi occorrenti per costruire gli impianti elettrici autorizzati. La domanda è diretta al Presidente della Giunta Regionale e deve essere corredata del piano particellare e dell'elenco dei proprietari. L'occupazione è autorizzata mediante decreto dal Presidente della Giunta Regionale. A cura del richiedente, il provvedimento deve essere notificato nella forma delle citazioni ai proprietari dei fondi secondo le risultanze catastali unita |
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Art. 14. - (Espropriazioni e servitù)Ottenuta l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico, che abbia efficacia di dichiarazione di pubblica utilità o che contenga tale dichiarazione, l'interessato deve, entro il termine stabilito nell'autorizzazione stessa, presentare la domanda per l'espropriazione o l'asservimento coattivo delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere autorizzate. La domanda è diretta al Presidente della Giunta Regionale e deve essere corredata del piano particellare e dell'elenco dei proprietari, con l'indicazione dell'indennità offerta. Qualora le aree da espropriare o da asservire siano già state assoggettate ad occupazione temporanea per lo stesso scopo, alla domanda dovranno essere allegati un originale dei relativi verbali d'immissione nel possesso e degli stati di consistenza. L'indennità per l'espropriazione deve essere determinata in conformità a qua |
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Art. 15. - (Spostamenti e modifiche di opere elettriche per ragioni di pubblico interesse)Su richiesta delle pubbliche amministrazioni interessate, "il responsabile della struttura regionale competente in materia",N1 può, per ragioni di pubblico interesse ordinare lo spostamento o la modifica di ope |
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