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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lazio 15/09/1982, n. 41
L.R. Lazio 15/09/1982, n. 41
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[Premessa] |
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ARTICOLO 1La presente legge ha per oggetto: - la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature diretti e indiretti, in tutte le acque superficiali e sotter |
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ARTICOLO 2Ai fini della presente legge i corpi ricettori in relazione all'uso a cui sono destinati ed alle loro caratteristiche sono suddivisi in: |
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ARTICOLO 3Gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti devono essere adeguati entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge alle seguenti norme: 1) se hanno recapito nei corpi ricettori di cui alla lettera A) del precedente articolo 2, devono essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla tabella "A" allegata alla legge 10 maggio 1976, n. |
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ARTICOLO 4I comuni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato n. 4 alla delibera 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento |
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ARTICOLO 5Gli scarichi degli insediamenti civili, come definiti dall'articolo 1- quater, lettera b), della legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono distinti in: A) scarichi di insediamenti turistici ricettivi complementari qua |
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ARTICOLO 6Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti debbono essere immessi nelle fognature pubbliche entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa autorizzazione dell'ente competente. "Qualora le acque di scarico, provenienti dagli insediamenti di cui alle lettere D) ed E) del precedente articolo 5, vengano immesse nelle pubbliche fognatu |
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ARTICOLO 7"Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari degli scarichi di cui al precedente articolo 5, devono richiedere l'autorizzazione allo scarico al comune territorialmente competente, ovvero il rinnovo dell'autorizzazione qualora le acque di rifiuto non vengano immesse nella pubblica fognatura". |
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ARTICOLO 8Nel caso in cui sia necessario operare l'allontanamento delle acque di rifiuto e dei liquami a mezzo di autoespurgo ed il servizio non venga effettuato direttamente dall'e |
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ARTICOLO 9A norma dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, gli scarichi di cui ai precedenti articoli 3 e 5 devono essere resi accessibili per il campionamento nel punto subito a monte rispetto al punto di immissione nei corpi ricettori. I limiti di accettabilità fissat |
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ARTICOLO 10I controlli previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni sono di competenza dei comuni singoli o associati "e delle comunità montane". |
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ARTICOLO 11Le funzioni amministrative concernenti la disciplina degli scarichi diretti in mare comunque provenienti dal territorio costiero delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 103 del decreto del Pr |
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ARTICOLO 12Entro il 31 marzo di ogni anno i comuni singoli o associati "e delle comunità montane"comunicano alle amministrazioni provinciali con apposite schede (allegato n. 2) e con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno prec |
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