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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Veneto 28/03/2017, n. 400
Deliberaz. G.R. Veneto 28/03/2017, n. 400
Deliberaz. G.R. Veneto 28/03/2017, n. 400
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Testo del provvedimentoLa Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11R "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", rappresenta il quadro normativo di riferimento per l'attività turistica regionale, volto a definire una politica regionale di promozione dello sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale. Con questa normativa, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore. La riforma legislativa risulta importante per confermare la leadership del Veneto sia a livello nazionale che a livello europeo, e ciò in forza anche della varietà e qualità dell'offerta e della cultura dell'ospitalità che lo contraddistingue, aspetto questo apprezzato dai turisti provenienti da tutto il mondo. Uno degli aspetti di maggiore novità e di rilevante qualificazione della normativa è rappresentato dal fatto che la legge dispone che tutte le strutture ricettive turistiche del Veneto - quelle cioè che forniscono, a pagamento, al turista alloggio temporaneo e servizi durante il soggiorno del cliente - sono tenute a classificarsi, ovvero a riclassificarsi secondo nuove regole per tutte quelle che in base alla precedente normativa regionale (ex legge regionale n. 33/2002) avevano assunto la prevista forma di classificazione in base ai requisiti offerti al turista. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 11/2013, la classificazione di una struttura ricettiva comporta il rispetto di prestabiliti requisiti in ordine alle superfici e cubature minime dei locali per il pernottamento, le altezze minime dei locali di servizio, le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni e i servizi di interesse turistico, il rispetto dei requisiti sanitari, urbanistici, edilizi e di prevenzione incendi, ecc.. La classificazione si esplicita in diversi livelli fino ad un massimo di cinque classi contrassegnate da uno, due, tre, quattro e cinque segni distintivi a seconda degli spazi, attrezzature, installazioni tecniche e servizi forniti al turista. Così come previsto dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 11/2013, la Giunta regionale con successivi provvedimenti, è intervenuta per disciplinare e fissare tali requisiti minimi, definendo altresì i livelli di classificazione per le diverse tipologie di strutture ricettive, siano esse alberghiere, all'aperto e complementari, stabilendo, conseguentemente, per le diverse categorie i termini di presentazione dell |
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