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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 06/03/2017, n. 7/R
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- D.P.G.R. 26/07/2023, n. 30/R
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PreamboloVisto l’articolo 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e in particolare l’articolo 56; Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 24 novembre 2016; Visti i pareri della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 4; Visto il parere favorevole con raccomandazione della IV Commissione consiliare espresso ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto, nella seduta del 11 gennaio 2017; Considerato che il parere della IV Commissione contiene la seguente raccomandazione: “valutare la possibilità di individuare nel regolamento strumenti idonei a garantire una corretta rendicontazione degli eventuali finanziamenti concessi dalla Regione per l’implementazione del sistema informativo geografico regionale”; Ritenuto di recepire le indicazioni contenute nel parere della commissione consiliare e di apportare al testo del regolamento le modifiche conseguenti all’accoglimento delle medesime, inserendo la specificazione richiesta nel comma 8 dell’articolo 4 del regolamento; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, formulato ai sensi dell’articolo 66, comma 3 dello Statuto nella seduta del 16 gennaio 2017; Vista la preliminare deliberazione del 5 dicembre 2016, n. 1231 con la quale è stato adottato lo schema di regolamento; Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017, n. 123; Considerato quanto segue: 1. la direttiva 28 gennaio 2003, n. 2003/4/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio) sull’accesso del pubblico all’informazione |
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Art. 1 - Oggetto1. In attuazione dell’articolo 19 e dell’articolo 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento disciplina le modalità di realizzazione e di gestione della base informativa territoriale regionale. |
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Art. 2 - Enti partecipanti al sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio1. Il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio, di seguito denominato “sistema regionale”, costituisce il riferimento conoscitivo unitario per l’elabor |
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Art. 3 - Base informativa territoriale regionale1. La base informativa territoriale regionale (BIT) di cui all’articolo 55 della l.r. 65/2014 è costituita, oltre che dai dati di base derivanti dall’attività di telerilevamento, anche dalle componenti informative indicate ai commi 2 e 3 e dai relativi metadati di documentazione indicati all’articolo 5. N11 2. La Regione provvede alla realizzazione delle basi informative di cui all’articolo 55, comma 4, lettere a) e b) della l.r. 65/2014. N12 |
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Art. 4 - Programmi di realizzazione della base informativa territoriale regionale. Atto d’indirizzo1. La Regione provvede, con risorse proprie, alla realizzazione delle basi informative previste dall’articolo 3, comma 2, in coerenza con la normativa europea e nazionale in materia di dati territoriali ed ambientali. 2. I programmi di realizzazione delle basi informative di cui al comma 1 sono definiti con atto di indirizzo approvato annualmente dalla Giunta regionale che definisce le priorità di realizzazione delle nuove basi informative o di aggiornamento di quelle esistenti tenendo conto del fabbisogno informativo della Regione e degli altr |
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Art. 5 - Metadati di documentazione1. Al fine di agevolare la fruibilità, l’interoperabilità e il riuso dei dati territoriali nell’ambito nel sistema regionale, sia a livello regionale che locale, le basi informative della BIT e i servizi di rete di cui all’articolo 6 sono documentati in coerenza con gli indirizzi della direttiva 17 marzo 2007, n. 2007/2/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio europeo che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea “Inspire”) e con gli indirizzi di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 10 novembre 2011 (Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso). |
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Art. 6 - Infrastruttura per l’informazione territoriale1. L’infrastruttura per l’informazione territoriale si compone delle basi informative di cui all’articolo 3, dei metadati di documentazione e del relativo catalogo di cui all’articolo 5, dei servizi e delle tecnologie di rete di cui al presente articolo per l’implementazione, il funzionamento, l’accesso e l’utilizzo pubblico del sistema informativo regionale integrato. N25 2. La Regione, in collaborazione con gli |
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Art. 7 - Specifiche tecniche1. Ai fini della produzione delle basi informative di cui all’articolo 3, comma 2, mediante decreto del dirigente della struttura regionale competent |
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Art. 8 - Conferimento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e dei dati del monitoraggio nel sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio |
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Art. 9 - Accesso alla base informativa territoriale regionale1. L’accesso alla base informativa territoriale regionale, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza pubblica, è assicurato a tutti i soggetti interessati, sia pubblici che p |
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Art. 10 - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 6 (Regolamento di attuazione dell’art. |
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