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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 09/02/2007, n. 6/R
D. P.G.R. Toscana 09/02/2007, n. 6/R
D. P.G.R. Toscana 09/02/2007, n. 6/R
D. P.G.R. Toscana 09/02/2007, n. 6/R
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[Premessa] |
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Art. 1 - Oggetto del regolamento1. Il presente regolamento disciplina le materie di cui all’articolo 29, comma 5, della legge r |
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Art. 2 - Enti partecipanti al sistema informativo geografico regionale1. Il sistema informativo geografico regionale, nelle sue componenti territoriali e ambientali, è costituito fra la Regione, le Province e i Comuni. 2. Nell’ambito |
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Art. 3 - Base informativa geografica regionale1. La base informativa geografica regionale è costituita dagli archivi di dati territoriali previsti dall’ articolo 29, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2005 e dalla relativa documentazione, denominata metadata. La base informativa geografica regionale è organizzata in sezioni tematiche. 2. La Regione provvede, attraverso i propri Servizi Geografico, Geologico, Idrologico, Sismico, e l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA), l’Istituto regionale per la programmazione economica toscana (IRPET), il Consorzio LAMMA, alla realizzazione degli archivi di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1 del 2005 e, limitatamente a quelli di competenza della Regione Toscana, degli archiv |
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Art. 4 - Programmi di realizzazione della base informativa geografica regionale e della infrastruttura geografica.1. Gli archivi della base informativa geografica regionale e gli elementi costituenti l’infrastruttura geografica di cui all’Art. 7 sono definiti con un atto di indirizzo, che viene approvato o aggiornato dalla Giunta regionale d’intesa |
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Art. 5 - Ufficialità della base informativa geografica regionale1. Il Servizio geografico regionale, ai fini della loro identificazione univoca e del loro inserimento nella base informativa geografica regionale con carattere di ufficialità, assegna un codice regionale a ciascun archivio, r |
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Art. 6 - Specifiche tecniche di realizzazione degli archivi1. Per ogni archivio della base informativa geografica regionale, il Servizio geografico regionale definisce e approva, con la collaborazione dei tecnici degli enti locali, una specifica tecnica. |
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Art. 7 - Infrastruttura geografica regionale1. Gli archivi costituenti la base informativa geografica regionale sono gestiti dagli enti di cui all’ articolo 2 commi 1 e 2, che dispongono di adeguate strutture operative denominate centri GIS. 2. La Regione, con atto del Servizio geografico regionale, definisce i requisiti minimi tecnici ed organizzativi che i centri GIS di cui al comma 1 debbono garantire per la gestione in rete degli archivi geografici. 3. La Regione, con la collaborazione degli enti dotati di centri GIS, realizza una infrastruttura geografica regionale per la gestione della base informativa geografica regionale, con riferimento agli indirizzi formulati dalla Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa INSPIRE finalizzata a consentire l’accesso in modo unitario a tutt |
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Art. 8 - Accesso alla base informativa geografica regionale1. I servizi di accesso e diffusione dei dati di cui al presente articolo sono garantiti dalla Regione e ove possibile dagli enti che hanno costituito i centri GIS di cui all’articolo 7. 2. L’accesso alla base informativa geografica regionale è garantito a tutti i soggetti interessati in forma libera e gratuita attraverso i servizi di ricerca e consultazione forniti dall’infrastruttura geografica regionale, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza pubblica. 3. L&rsqu |
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Art. 9 - Abrogazione della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3 (Formazione della cartografia regionale)1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decorre, ai sensi dell’articolo 201 |
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