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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Veneto 27/01/2017, n. 69
Deliberaz. G.R. Veneto 27/01/2017, n. 69
Deliberaz. G.R. Veneto 27/01/2017, n. 69
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Testo del provvedimentoL'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue. La legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 R, all'articolo 24 prevede le seguenti quattro tipologie di strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi e l'articolo 25 della citata legge regionale definisce le tipologie di strutture ricettive alberghiere, in modo molto sintetico, distinguendo le stesse secondo il criterio degli spazi offerti ai turisti, con particolare riferimento alle diverse tipologie di locali di pernottamento ed alla diversa capacità ricettiva. L'articolo 25 della stessa legge fornisce poi una sommaria descrizione delle tipologie ricettive riconducibili alle strutture alberghiere, mentre l'articolo 31 attribuisce alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, l'individuazione dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Con la deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014 R, la Giunta regionale ha, quindi, approvato i requisiti dimensionali, strutturali, di prestazioni di servizi e di dotazioni, necessari per ottenere la classificazione di alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere ed alberghi diffusi; in particolare, l'Allegato C disciplina la classificazione da due a quattro stelle dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere. Con l'articolo 15 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 R è stato modificato il comma 3 del citato articolo 25, introducendo, anche per le residenze turistico alberghiere, quali locali di pernottamento, le suite e junior suite, e ciò nei limiti della capacità ricettiva residuale rispetto a quella prevalente nelle unità abitative. A tale proposito, si ricorda che la legge regionale definisce la suite, come il locale di pernottamento, composto da almeno una camera, da un salotto e da almeno un bagno privato e la junior suite come il locale di pernottamento, composto da un unico vano, avente una parte allestita a posti letto e una parte allestita a salotto, nonché da almeno un bagno privato. A seguito delle modifiche introdotte dal legislatore è necessario, pertanto, aggiornare il testo dell'allegato C della deliberazione n. 807/2014 R, provvedendo a definire nelle suite e junior suite delle residenze turistico alberghiere i requisiti minimi di superficie dei bagni e i requisiti dimensionali delle superfici minime delle suite e delle junior suite, intese, queste ultime, come somma di tutti i vani esclusi i bagni Per un principio di uguaglianza di trattamento tra strutture ricettive alberghiere, si ritiene di fissare quali dimensioni minime dei bagni e delle suite e junior suite le stesse dimensioni previste per gli alberghi e pertanto i corrispondenti valori sono i seguenti: - superfici dei bagni: 3 mq per le residenze classificate da 2 a 3 stelle; 4 mq per le residenze classificate a 4 stelle (corrispondenti ai requisiti n. 27, 28 e 29 dell'allegato B) della deliberazione n. 807/2014 per gli alberghi); - superfici minime delle suite da 2 a 4 stelle: un letto mq 16; due letti mq 25; tre letti mq 32; quattro letti mq 40 (corrispondenti ai requisiti n. 38, 39 e 40 dell'allegato B) della deliberazione n. 807/2014 per gli alberghi); - superfici minime delle junior suite classificate da 2 a 4 stelle: un letto mq 12; due letti mq 18 (corrispondenti ai requisiti n. 42 e 43 dell'allegato B) della deliberazione n. 807/2014 per gli alberghi); Da un punto di vista formale, si propone l'inserimento dei suddetti nuovi requisiti nell'Allegato C della deliberazione n. 807/2014 R dopo il requisito n. 31, secondo la numerazione ed il contenuto del seguente schema:
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