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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Piemonte 13/02/2017, n. 5/R.
D. P.G.R. Piemonte 13/02/2017, n. 5/R.
D. P.G.R. Piemonte 13/02/2017, n. 5/R.
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Testo del provvedimentoIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE |
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Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1/R recante: "Disposizioni regionali relative all’esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell’ospitalità rurale familiare in attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (nuove disposizioni in materia di agriturismo)" |
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Art. 1 - (Modifiche all’articolo 10 del regolamento regionale 1 marzo 2016, n. 1/R)1. Il comma 3 dell’articolo 10 del regolamento regionale 1 marzo 2016, n. 1/R R &egra |
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Art. 2 - (Inserimento dell’articolo 13 bis del regolamento regionale 1 marzo 2016, n. 1/R)1. Dopo l’articolo 13 del regolamento 1° marzo 2016, n. 1/R R è inserito il seguente: “Art. 13 bis. Caratteristiche dei servizi turistici offerti per la denominazione aggiuntiva di “posto tappa”. 1. Le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare che si avval |
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Art. 3 - (Inserimento dell’articolo 13 ter del regolamento regionale 1 marzo 2016, n. 1/R)2. Dopo l’articolo 13 bis del regolamento 1° marzo 2016, n. 1/R R è inserito il seguente: “Art. 13 ter. Logo distintivo e comunicazione pubblica per la denominazione aggiuntiva di “posto tappa”. 1 |
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Art. 4 - (Integrazioni agli allegati del regolamento regionale 1 marzo 2016, n. 1/R)1. Dopo l’allegato C del regolamento regionale 1 marzo 2016, n. 1/R R sono aggiunti i seguenti: “1. Allegato D - Linee guida per l’attribuzione del logo distintivo e per la denominazio |
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Art. 5 - (Urgenza)1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorn |
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Allegato D - Linee guida per l’attribuzione del logo distintivo e per la denominazione aggiuntiva di “posto tappa” (artt. 13 bis e 13 ter)SEZIONE I - REQUISITI, CONCESSIONE, COMUNICAZIONE PUBBLICA E SANZIONI Le aziende agricole piemontesi che offrono servizi aggiuntivi di “posto tappa” ai sensi della legge regionale 2/2015 e del relativo regolamento di attuazione, per l’utilizzo della specifica denominazione si attengono alla seguente procedura. ADOZIONE DEL LOGO REGIONALE “POSTO TAPPA” 1. Il logo di “posto tappa” è adottato dalla Regione Piemonte che ne dispone l’applicazione. 2. Il logo è concesso alle aziende agricole che esercitano attività “agrituristica” o di “ospitalità rurale familiare” e che offrono servizio di “posto tappa” a supporto della frequentazione degli itinerari turistici riconosciuti ai sensi della legge regionale n. 12/2010 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e del regolamento di attuazione e che esercitano l’attività secondo i requisiti e le procedure amministrative previste dalla l.r. 2/2015 e dal presente regolamento. 3. Ai fini del legittimo utilizzo del logo, le aziende agricole che svolgono l’attività di “posto tappa” sottoscrivono in forma di autocertificazione il modello PT riportato nella Sezione II del presente allegato. 4. I titolari delle aziende agricole che offrono il servizio aggiuntivo di “posto tappa” in regola con i requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata dichiarano nel modello PT quanto segue: a) di esercitare l’attività ai sensi della normativa vigente; b) che la propria struttura ricettiva è u |
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Allegato E - Linee guida per l’attribuzione della classificazione dell’attività di “ospitalità rurale familiare” nella regione Piemonte (articolo 13, comma 4)La Regione Piemonte provvede alla definizione dei criteri di classificazione delle aziende agricole che svolgono l’attività di “ospitalità rurale familiare” in considerazione anche dell’impianto complessivamente formulato in ambito rurale con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1720 del 13 febbraio 2013 recante “Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche” pubblicato sulla G.U. n. 54 del 5/3/2013. Attualità e funzioni della classificazione nell’attività di ospitalità rurale familiare. 1. Scopi della classificazione Le aziende agricole che svolgono l’attività di “ospitalità rurale familiare” tengono conto, ai fini della propria classificazione, dei seguenti criteri unitari: - rappresentare armonicamente in un unico sistema di requisiti, punteggi e soglie di accesso lo spirito e la "personalità" dell'ospitalità rurale familiare sul territorio regionale; - valorizzare la caratterizzazione agricola del contesto di accoglienza a favore di chi sceglie “l’ospitalità rurale familiare” per le proprie vacanze; - tenere presenti le caratteristiche di confortevolezza del mondo rurale, non sempre riscontrabili dai frequentatori di altre strutture turistiche; - prendere in considerazione anche aspetti relativi al contesto paesaggistico-ambientale in cui si svolgono le attività del mondo agricolo. La classificazione delle aziende agricole che svolgono l’attività di “ospitalità rurale familiare” deve, come già avviene per la classificazione degli agriturismi e delle altra strutture turistico ricettive, dare al fruitore una “idea complessiva di massima” del livello di comfort (comodità dell'accoglienza) e qualità del contesto ambientale (natura, paesaggio, tranquillità) che ciascuna azienda è in grado di offrire, attraverso l'attribuzione di categorie, espresse |
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Allegato F - Linee guida per l’attribuzione del logo distintivo ai fini dell’individuazione delle aziende agricole che svolgono attività di ospitalità rurale familiareLa Regione Piemonte provvede alla regolamentazione dell’utilizzo del logo in concessione d’uso alle aziende agricole piemontesi che svolgono l’attività di “ospitalità rurale familiare” in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 2/2015 e del relativo regolamento di attuazione adottando la seguente procedura. ADOZIONE DEL LOGO REGIONALE DELL’ OSPITALITÀ RURALE FAMILIARE 1. Il logo di “ospitalità rurale familiare” è adottato dalla Regione Piemonte che ne dispone l’applicazione. REQUISITI E CONCESSIONE DEL LOGO DISTINTIVO 1. Il logo è concesso alle aziende agricole che svolgono l’attività di “ospitalità rurale familiare” e che esercitano l’attività secondo i requisiti e le procedure amministrative previste dalla l.r. 2/2015 e dal relativo regolamento regionale di attuazione. 2. Ai fini del legittimo utilizzo del logo, le aziende agricole che svolgono l’attività di “ospitalità rurale familiare” sottoscrivono in forma di autocertificazione il modello ORF riportato nella Sezione II del presente allegato che costituirà parte integrante della modulistica utile per le procedure di avvio e/o variazione delle attività di “ospitalità rurale familiare”. |
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