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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 10/02/2017, n. 1
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Capo I - Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006) |
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Art. 1 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale sulle cave 20061. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sulle cave 2006 R le parole: "l'attività di ricerca e di coltivazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'attività di ricerca, di coltivazione e di lavorazione". 2. Nel |
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Art. 2 - Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge provinciale sulle cave 20061. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale sulle cave 2006 R è inserito il seguente: "Art. 1 bis - Tutela del lavoro nelle cave 1. Per le finalità dell'articolo 1, comma 1 bis, questa legge tutela |
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Art. 3 - Inserimento dell'articolo 1 ter nella legge provinciale sulle cave 20061. Dopo l'articolo 1 bis della legge provinciale sulle cave 2006 R è inserito il seguente: |
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Art. 4 - Inserimento dell'articolo 1 quater nella legge provinciale sulle cave 20061. Dopo l'articolo 1 ter della legge provinciale sulle cave 2006 R è inserito il seguente: "Art. 1 quater - Funzioni di governo del settore minerario 1. Per il perseguimento delle finalità dell'articolo 1, la Provincia esercita un ruolo di governo del settore minerario, attraverso la pianificazion |
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Art. 6 - Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 20061. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 R è sostituito dal seguente: "1. Sulla base dei dati indicati nell'articolo 1 quater, comma 5, la Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce gli obiettivi generali che s'intendono perseguire col piano cave e li pubblica per sessanta giorni consecutivi nel sito istituzionale della Provincia. Nel periodo di pubblicazione i comuni e le amministrazioni separate di uso civico possono inviare proposte in sintonia con questi obiettivi. Il termine previsto da questo comma è perentorio." 2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 R è sostituito dal seguente: |
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Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale sulle cave 20061. L'articolo 5 della legge provinciale sulle cave 2006 R è sostituito dal seguente: "Art. 5 - Coordinamento del piano cave con altri strumenti di pianificazione 1. Le previsioni del piano cave sono direttamente applicabili alle aree da esso individuate, |
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Art. 8 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sulle cave 20061. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle cave 2006 R sono inserite le parole: "Il parere del comitato cave valuta la coerenza della proposta di programma con quanto previsto dal piano cave ed è vincolante per quanto riguarda la delimitazione dei lotti." |
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Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale sulle cave 20061. Nel comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale sulle cave 2006 R le parole: "delle determinazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dei provvedimenti". |
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Art. 10 - Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale sulle cave 20061. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle cave 2006 R le parole: "delle determinazioni, se dovute, della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "dei provvedimenti, se dovuti, della sottocommissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio". 2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle cav |
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Art. 12 - Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge provinciale sulle cave 20061. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale sulle cave 2006 R è inserito il seguente: "Art. 11 bis - Oggetto della concessione e contenuti del disciplinare 1. Il concessionario dell'attività di cava è responsabile dello svolgimento dell'attività di coltivazione e di lavorazione dei materiali di cava, secondo quanto previsto dal disciplinare di concessione. 2. La durata della concessione è commisurata al volume del materiale da estrarre e agli investimenti necessari e, ferma restando la disciplina in materia di valutazione dell'impatto ambientale, è indipendente dalla residua durata del programma di attuazione comunale. La durata della |
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Art. 13 - Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 20061. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 R le parole: "asta pubblica o licitazione privata, anche per singole fasi," sono sostituite dalle seguenti: "procedura a evidenza pubblica". 2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 R sono inserite le parole: ", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 bis, salvo i casi relativi alle aree di risulta, che possono essere concesse a terzi secondo quanto previsto dai commi 5 e 5 bis di quest'articolo". 3. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave |
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Art. 14 - Inserimento dell'articolo 12.1 nella legge provinciale sulle cave 20061. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 R è inserito il seguente: "Art. 12.1 - Individuazione del concessionario per le cave di porfido e bando tipo 1. Per le cave di porfido la concessione è aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. L'offerta è valutata con riferimento agli aspetti qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto della concessione. Tra gli elementi di valutazione dell'offerta sono considerati a |
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Art. 15 - Inserimento dell'articolo 12.2 nella legge provinciale sulle cave 20061. Dopo l'articolo 12.1 della legge provinciale sulle cave 2006 R è inserito il seguente: |
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Art. 16 - Inserimento dell'articolo 12.3 nella legge provinciale sulle cave 20061. Dopo l'articolo 12.2 della legge provinciale sulle cave 2006 R è inserito il seguente: "Art. 12.3 - Valorizzazione della filiera con ricorso a forme di aggregazione tra imprenditori e a modelli di integrazione |
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Art. 17 - Integrazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sulle cave 20061. Nel comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale sulle cave 2006 R, dopo le parole: "oltre a quanto previsto da questa legge" sono inserite le seguenti: "per le cave di proprietà del comune". |
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Art. 20 - Modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulle cave 20061. La rubrica dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulle cave 2006 R è sostituita dalla seguente: "Coordinamento con la valutazione d |
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Art. 21 - Modificazioni dell'articolo 19 della legge provinciale sulle cave 20061. Nel comma 1 dell'articolo 19 della legge provinciale sulle cave 2006 R le parole: |
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Art. 22 - Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale sulle cave 20061. Nel comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale sulle cave 2006 R le parole: "Contro le determinazioni in mate |
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Art. 23 - Sostituzione dell'articolo 23 della legge provinciale sulle cave 20061. L'articolo 23 della legge provinciale sulle cave 2006 R è sostituito dal seguente: "Art. 23 - Evoluzione competitiva del sistema produttivo locale 1. Anche attraverso il riconoscimento del distretto del porfido e delle pietre trentine, quale realtà territoriale interessata dalle attività di estrazione e lavorazione del porfido, la Provincia promuove l'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale che ha per oggetto la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione del porfido e delle pietre trentine, nonché la prestazione di servizi a supporto dei processi innovativi delle imprese operanti in ambito provinciale. 2. Per i fini del comma |
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Art. 24 - Inserimento dell'articolo 23 bis nella legge provinciale sulle cave 20061. Dopo l'articolo 23 della legge provinciale sulle cave 2006 R è inserito il seguente: "Art. 23 bis - Marchi di q |
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Art. 25 - Sostituzione dell'articolo 24 della legge provinciale sulle cave 20061. L'articolo 24 della legge provinciale sulle cave 2006 R è sostituito dal seguente: "Art. 24 - Comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto 1. Il comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto è costituito presso Trentino sviluppo s.p.a. Fanno p |
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Art. 28 - Sostituzione dell'articolo 27 della legge provinciale sulle cave 20061. L'articolo 27 della legge provinciale sulle cave 2006 R è sostituito dal seguente: "Art. 27 - Vigilanza e controllo sull'attività di cava 1. La struttura provinciale competente in materia mineraria, anche avvalendosi di altre strutture provinciali o comunali, svolge le funzioni relati |
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Art. 30 - Inserimento dell'articolo 27 ter nella legge provinciale sulle cave 20061. Dopo l'articolo 27 bis della legge provinciale sulle cave 2006 R è inserito il seguente: "Art. 27 ter - Modalità di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo |
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Art. 31 - Sostituzione dell'articolo 28 della legge provinciale sulle cave 20061. L'articolo 28 della legge provinciale sulle cave 2006 R è sostituito dal seguente: "Art. 28 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione o della concessione 1. Il comune può dichiarare la decadenza della concessione o dell'autorizzazione quando è venuto meno il rapporto di fiducia tra il comune e il concessionario o il soggetto autorizzato, a causa della condotta del concessionario o del soggetto autorizzato, del numero di sanzioni applicate o di violazioni accertate o della gravità delle stesse. Il procedimento è avviato mediante comunicazione al titolare della concessione o dell'autorizzazione e concluso entro sessanta giorni. 2. Il comune dichiara la decadenza della concessione nelle seguenti ipotesi: a) per le cave di porfido, quando c'è stata, per la terza volta, una violazione del divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant o dell'obbligo di lavorazione di questo materiale con ricorso a propri dipendenti, o una violazione del divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale; ai fini della decadenza si sommano le violazioni delle fattispecie indicate da questa lettera; b) per le cave di porfido, quando, per la terza volta, il concessionario ha trasferito la proprietà, a qualsiasi titolo, o ha lavorato senza ricorso ai propri dipendenti una percentuale di materiale grezzo complessivamente superiore alla p |
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Art. 32 - Inserimento dell'articolo 28 bis nella legge provinciale sulle cave 20061. Dopo l'articolo 28 della legge provinciale sulle cave 2006 R è inserito il seguente: |
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Art. 33 - Sostituzione dell'articolo 29 della legge provinciale sulle cave 20061. L'articolo 29 della legge provinciale sulle cave 2006 R è sostituito dal seguente: "Art. 29 - Sanzioni e provvedimenti di sospensione dei lavori 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, e ferme restando le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, per le violazioni di questa legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) da 1.000 a 6.000 euro per chi intraprende attività di coltivazione di cave o di realizzazione di discariche per scarti derivanti dall'attività estrattiva del porfido senza la prescritta autorizzazione o concessione all'interno di aree estrattive individuate dal piano cave; in tal caso il comune ordina la s |
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Art. 34 - Modificazione dell'articolo 30 della legge provinciale sulle cave 20061. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale sulle cave 2006 R è sostitui |
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Art. 36 - Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale sulle cave 20061. Nel comma 5 dell'articolo 33 della legge provinciale sulle cave 2006 R, dopo le parole: "il comune provvede" sono inserite le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2017,". 2. Alla fine del comma 5 dell'articolo 33 della legge provinciale sulle cave 2006 R sono inserite le parole: "Il termine previsto da questo co |
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Art. 37 - Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge provinciale sulle cave 20061. Dopo l'articolo 33 della legge provinciale sulle cave 2006 R è inserito il seguente: "Art. 33 bis - Unificazione di più lotti 1. Per le concessioni previste dall'articolo 33 il comune, su richiesta dei concessionari, può unificare due o più lotti contigui |
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Art. 38 - Inserimento dell'articolo 34 bis nella legge provinciale sulle cave 20061. Dopo l'articolo 34 della legge provinciale sulle cave 2006 R è inserito il seguente: "Art. 34 bis - Disposizioni transitorie relative alle concessioni e alle autorizzazioni già rilasciate 1. Alle concessioni e alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo, se non diversamente previsto da questo capo, si applica quanto previsto da questa legge. Rientrano tra le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo anche le concessioni previste dall'articolo 33, indipendentemente dall'adozione del provvedimento di aggiornamento previsto dall'articolo 33, comma 5. 2. Alle concessioni riguardanti cave di porfido già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo si applicano il divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant, l'obbligo di lavorazione di tale materiale con ricorso a |
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Art. 39 - Inserimento dell'articolo 34 ter nella legge provinciale sulle cave 20061. Dopo l'articolo 34 bis della legge provinciale sulle cave 2006 R è inserito il seguente: "Art. 34 ter - Controlli, decadenze e sanzioni per le concessioni e le autorizzazioni già rilasciate 1. Con riferimento alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo, quando il t |
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Art. 40 - Inserimento dell'articolo 34 quater nella legge provinciale sulle cave 20061. Dopo l'articolo 34 ter della legge provinciale sulle cave 2006 R è inserito il seguente: |
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Art. 41 - Inserimento dell'articolo 34 quinquies nella legge provinciale sulle cave 20061. Dopo l'articolo 34 quater della legge provinciale sulle cave 2006 R è inserito il seguente: "Art. 34 quinquies - Disposizioni transitorie relative all'individuazione dei lotti 1. Il piano cave è modificato d'ufficio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo al fine di individuare, per le cave di porfido, la dimensione ottimale dei lotti, significativamente maggiore rispetto a quelli oggetto delle concessioni previste dall'articolo 33, e i criteri obbligatori per la delimitazione dei lotti, tali da assicurare l'individuazione di lotti autonomi dal punto di vista funzionale, per assicurare la corretta e razionale coltivazione del giacimento, il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavor |
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Art. 43 - Integrazioni dell'articolo 36 della legge provinciale sulle cave 20061. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 36 della legge provinciale sulle cave 2006 R è inseri |
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Capo II - Modificazioni di leggi provinciali connesse |
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Capo III - Disposizioni finali |
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Art. 47 - Disposizioni finanziarie1. Dall'applicazione degli articoli 23 e 24 di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale). |
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