D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 13/10/2016, n. 264 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 13/10/2016, n. 264

Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.
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[Premessa]

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400R;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e, in particolare, l'articolo 5;

Viste le linee guida Guid

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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, nonché per assicurare maggiore uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifi

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Art. 2 - Definizioni

1. Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria vigenti ai fini del presente decreto si intende per:

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Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai residui di produzione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) e non si applica:

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Art. 4 - Condizioni generali

1. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152R, i residui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi. A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, è necessari

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Art. 5 - Certezza dell'utilizzo

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera b), il requisito della certezza dell'utilizzo è dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso. A tali fini il produttore e il detentore assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, l'organizzazione e la continuità di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalità, consente l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto. Fino al momento dell'impiego del sottoprodotto, il deposito ed il trasporto sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora, in cons

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Art. 6 - Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera c), non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambien

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Art. 7 - Requisiti di impiego e di qualità ambientale

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera d), la scheda tecnica di cui all'allegato 2 contiene, tra l'al

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Titolo II - GESTIONE DEI RESIDUI
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Art. 8 - Deposito e movimentazione

1. Al fine di assicurare la certezza dell'utilizzo ai sensi dell'articolo 5, il sottoprodotto, fino a che non sia effettivamente utilizzato, è depositato e movimentato nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali e in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.

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Art. 9 - Controlli e ispezioni

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e di controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità competenti effet

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Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 10 - Piattaforma di scambio tra domanda e offerta

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, e per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere d

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Art. 11 - Disposizioni finali

1. Il presente decreto e i successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 4 sono comunicati alla Commissione

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Allegato 1 (articolo 1) - Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia

Parte di provvedimento in format grafico

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Allegato 2 (articolo 5) - Scheda tecnica e dichiarazione di conformità (rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)


La scheda tecnica e la dichiarazione di conformità di cui agli articoli 5 e 7 del presente decreto devono contenere le seguenti informazioni:


Numero di riferimento

Data di emissione


Anagrafica del produttore

- Denominazione sociale - CF/P.IVA;

- Indirizzo della sede legale e della sede operativa

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