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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Bolzano 14/12/2016, n. 33
D. Pres.P. Bolzano 14/12/2016, n. 33
D. Pres.P. Bolzano 14/12/2016, n. 33
D. Pres.P. Bolzano 14/12/2016, n. 33
- D. Pres. P. 10/08/2023, n. 24
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Art. 2 - Competenze della Giunta provinciale1. La Giunta provinciale, oltre a quanto previsto all'articolo 58, comma 2, della legge provinciale, ha le seguenti competenze: a) autorizza le gare per l'affidamento dei servizi di bacino; b) fissa gli standard qualitativi minimi per i contratti di servizio; c) autorizza la stipula dei contratti di servizio; d) approva direttive e programmi di intervento diretti a regolamentare il traffico, finalizzati a favorire l'uso dei mezzi pubblici di trasporto e a mi |
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Art. 3 - Competenze dell'Assessore/dell'Assessora provinciale1. L'Assessore/L'Assessora provinciale alla mobilità: a) approva l'orario dei servizi di trasporto pubblico e autorizza i servizi di linea di interesse provinciale e di interesse comunale; b) approva l'orario, il percorso, le tariffe, i titoli di viaggio e le condizioni di utilizzo dei servizi di linea integrativi, nonché il relativo finanziamento; c) approva l'orario e il percorso dei servizi di linea atipici; d) approva il quadro provinciale delle zone tariffari |
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Art. 4 - Competenze del Direttore/della Direttrice di ripartizione1. Il Direttore/La Direttrice della Ripartizione Mobilità: a) autorizza le modifiche di orario e di percorso dei servizi di linea e di linea integrativi, di durata inferiore a un mese; b) autoriz |
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Art. 5 - Contenuti specifici e modalità di formazione del piano provinciale della mobilità1. Il piano provinciale della mobilità descrive lo stato attuale del servizio di trasporto pubblico di persone e il sistema tariffario in vigore nella provincia di Bolzano e analizza le realtà geografiche, economiche, sociali e infrastrutturali che condizionano il trasporto pubblico, evidenziando i punti critici del sistema di trasporto attuale. 2. Il piano provinciale della mobilità illustra gli interventi e le proposte per lo sviluppo futuro del trasporto pubblico di persone e contiene in particolare indicazioni riguardanti: a) la suddivisione dei servizi di linea in servizi di interesse |
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Art. 6 - Contenuti minimi del contratto di servizio di bacino1. I contratti di servizio di bacino prevedono i seguenti contenuti minimi: a) durata del contratto e modalità di proroga; b) programma di esercizio; c) specifica dei livelli quantitativi e qualitativi minimi del servizio e misure di miglioramento; d) programma degli investimenti finalizzati al raggiungimento dei criteri di efficienza e di qualità richiesti, se previsto; e) corrispettivo unitario differenziato per le diverse tipologie di servizio che tiene conto, in caso di modello di remunerazione a costo netto, dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti dall'eventuale gestione di servizi complementari; |
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Art. 7 - Compiti del gestore dell'infrastruttura ferroviaria1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di competenza provinciale è incaricato dello sviluppo, della progettazione, della realizzazione, della gestione, della manutenzione in efficienza e in sicurezza degli impianti e delle infrastrutture funzionali al servizio ferroviario ai sensi della vigente normativa statale e provinciale in materia. 2. In particolare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria deve svolgere le seguenti attività: a) predisposizione di un sistema di gestione della sicurezza contenente le prescrizioni e gli standard di sicurezza per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nonché le modalità di vigilanza sul rispetto degli stessi; b) creazione e mantenimento delle condizioni atte a garantire l'accessibilità delle stazioni, delle fermate e dei servizi, con particolare riguardo alle persone con disabilità; c) nomina del direttore/della direttrice d'esercizio, previa a |
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Art. 8 - Compiti dell'impresa ferroviaria1. L'impresa ferroviaria deve: a) assicurare che vengano impiegati personale, procedure, documenti, attrezzature e veicoli adatti allo scopo prefissato; b |
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Art. 9 - Accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da parte dell'impresa ferroviaria1. L'accesso e l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da parte dell'impresa ferroviaria sono soggetti alle specifiche disposizioni in materia. |
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Art. 10 - Gestione delle infrastrutture della mobilità1. La gestione delle infrastrutture della mobilità è regolamentata da una convenzione che ne disciplina i compiti e le attività. 2. In particolare il gestore deve: a) mettere e mantenere in sicurezza l'infrastruttura in gestione, intervenendo direttamente in caso di urgenza e necessità; b) comunicare all'ufficio competente della Ripartizione provinciale Mob |
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Art. 11 - Istituzione e gestione delle fermate dei servizi pubblici di autobus1. Le fermate autobus del trasporto pubblico sono istituite e autorizzate dall'ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità su propria iniziativa o su richiesta dei comuni, di altri enti locali o soggetti pubblici, d'intesa con il Comune territorialmente competente, previo approntamento, da parte dei comuni o dei soggetti proprietari dell'area, della segnaletica verticale ed orizzontale e di eventuali ulteriori dotazioni e previa esecuzione degli interventi prescritti dallo stesso ufficio ai fini della sicurezza e regolarità del servizio. |
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Art. 12 - Transitabilità delle strade per il trasporto scolastico1. Le strade interessate dal servizio di trasporto scolastico e non classificate ai sensi di legge come statali, provinciali o comunali possono essere dichiarate agibili |
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Art. 13 - Informazione all'utenza e reti di vendita1. Per garantire l'informazione all'utenza è prevista: a) la pubblicazione degli orari, delle diverse tipologie dei titoli di viaggio, delle tariffe e delle condizioni di utilizzo dei servizi del trasporto integrato Alto Adige; b) la pubblicazione della ret |
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Art. 14 - Contenuti minimi della Carta della qualità dei servizi1. La Carta della qualità dei servizi contiene: a) i principi della Carta; b) il profilo aziendale con dati relativi alla struttura, al parco rotabile e al numero dei dipendenti; c) l'offerta dei serviz |
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Art. 15 - Nomina del Consiglio di disciplina delle imprese pubbliche di trasporto1. Il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna impresa che gestisce servizi di trasporto pubblico, è composto da: a) un esperto/un'esperta indipendente in materia di diritto del lavoro, che lo presiede; |
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