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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 14/11/2016, n. 27569
Circ. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 14/11/2016, n. 27569
Circ. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 14/11/2016, n. 27569
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[Premessa]Il Direttore Generale CONSIDERATO che il Coordinamento di cui all’articolo 29-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152R, come illustrato nei verbali delle riunioni del 5 ottobre 2015 e del 22 giugno 2016, - VISTI i chiarimenti forniti dalla D.G. ambiente della Commissione europea, attraverso pareri relativi alle più frequenti dom |
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1. Individuazione della capacità produttiva dell’installazioneSalvo i casi in cui la significatività ambientale dell’installazione industriale prescinde dalla sua dimensione (raffinerie, cokerie, sinterizzazione minerali metallici, industria dell’amianto, impianti chimici, …), il campo di applicazione della disciplina IPPC è determinato attraverso soglie indicate, con riferimento alle singole categorie di attività, all’allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.lgs. 152/06R, e espresse generalmente in termini di capacità produttiva. A riguardo (salvo il caso particolare di riconosciuta forte stagionalità delle attività, previsto solo per alcune industrie alimentari dalla direttiva 2010/75/UE), per capacità produttiva si deve intendere |
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2. Chiarimento terminologia dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06a) Arrostimento - Con particolare riferimento al punto 2.1, dell'allegato VIII, alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06R, si intenda per arrostimento il processo di torrefazione del minerale metallico in presenza di aria, che implichi una modifica chimica del minerale metallico stesso. b) Capacità di colata continua - Con particolare riferimento al punto 2.2, dell'allegato VIII, alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, per la soglia alla capacità di colata continua di 2,5 Mg all'ora, si faccia riferimento ai valori di targa dell'impianto di produzione di ghisa ovvero acciaio e, pertanto, si considerino mediate eventuali discontinuità di produzione non |
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4. Fasi successive alla cessazione definitiva delle attivitàAlla cessazione definitiva delle attività di una installazione soggetta ad AIA può essere necessario attuare una serie di azioni, regolamentate da diversi disposti normativi. Al fine di chiarire come tali diverse azioni si rapportano tra loro risulta opportuno identificarle come segue. a) pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti - si tratta di una fase esplicitamente disciplinata nell’AIA, ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 7, del D.Lgs 152/06R, e riguardo la quale, pertanto, l'autorità IPPC è competente a porre prescrizioni e l'organo di controllo IPPC a verificarne la p |
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5. Siti non soggetti alla presentazione della relazione di riferimentoLa norma non prevede espressamente verifiche sulle dichiarazioni dei gestori volte ad esclud |
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6. Non conformità emergenti dagli autocontrolli del gestoreIn attuazione dell’AIA il gestore è tenuto ad effettuare controlli sulla installazione, comunicandone gli esiti. E’ possibile che tali esiti indichin |
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7. Avvio dei procedimenti di riesame per adeguamento alle conclusioni sulle BATLa norma prevede che, generalmente, il riesame in esito alla pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT sia avviato dall’autorità competente, eventualmente sulla base di uno specifico calendario. Ciò, peraltro, non preclude al gestore la possibilità di presentare autonomamente istanza in tal senso. Riguardo l& |
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8. Attività di produzione di farine per mangimiL’utilizzo di scarti animali di lavorazione dell’industria alimentare per |
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9. Obblighi vari (limiti “tabellari”, tenuta registri, apposizione cartellonistica, iscrizione a albi, …) per gli impianti dotati di AIAL’AIA non sostituisce tutti gli obblighi ambientali recati dalla norma, ma solo alcuni di quelli autorizzativi, attraverso la sostituzione delle autorizzazioni all’esercizio elencate in un apposito allegato del testo unico ambientale. Restano, pertanto, in ogni caso fermi gli obblighi sia tecnici (quali il rispe |
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10. Chiarimenti in merito alle attività di sperimentazioneLe attività di sperimentazione sono richiamate in un due punti distinti della parte seconda del D.Lgs 152/2006R. In particolare, l’allegato VIII esclude dal campo di applicazione della disciplina IPPC gli impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prod |
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