2. Alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - collegato 2008) è apportata la seguente modifica:
a) al comma 3-bis dell'articolo 1 le parole "e con le modalità stabilite dalla normativa statale e regionale, per l'acquisizione di beni, servizi e lavori per conto dei soggetti aderenti." sono sostituite dalle seguenti: ", con le modalità e per conto dei soggetti stabiliti dalla normativa statale e regionale, per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.".
3. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali), è apportata la seguente modifica:
a) dopo il terzo periodo del comma 5 dell'articolo 18 è aggiunto il seguente: "Gli statuti delle unioni possono prevedere che, oltre ai componenti elettivi di cui al precedente periodo, i sindaci dei comuni associati siano membri di diritto del consiglio dell'unione.".
a) al comma 3 dell'articolo 60 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "venti mesi";
b) al comma 4 dell'articolo 60 le parole "ventuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventinove mesi";
c) al comma 7 dell'articolo 60 dopo le parole "le Agenzie subentrano" sono inserite le seguenti: "nelle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale indette dai rispettivi Enti partecipanti alla data di