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L.R. Lombardia 28/04/1997, n. 13

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'art.3, commi da 24 a 40, della L. 549/95.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 08/08/2016, n. 22
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Articolo 1 - (Finalità)

1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549R, concernente "Misure di razionalizzazione della finanza pubbl

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Articolo 2 - (Oggetto del tributo)

1. Il tributo speciale istituito dall'art. 3, comma 24, della legge statale, si applica ai rifiuti di cui all'art. 2 del decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.

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Articolo 3 - (Soggetto passivo)

1. A partire dal 1 gennaio 1996, il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, è dovuto:

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Articolo 4 - (Base imponibile e determinazione del tributo)

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione degli artt. 11 e 19 del decreto del presidente della repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive integrazioni e modificazioni e dell'art. 11, comma 6, della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 "Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti", e successive integrazioni e modificazioni.

2. L'ammontare dell'imposta è fissato, a norma dell'art. 3, comma 29, della legge statale, con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo. Qualora la regione non provveda nei t

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Articolo 5 - (Modalità di versamento)

1. Il tributo è versato dai soggetti passivi, così come individuati all

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Articolo 6 - (Presentazione della dichiarazione)

1. Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della presente legge, sono tenuti a produrre, per ciascuna discarica o impianto di incenerimento, una dichiarazione in duplice copia, contenente i seguenti dati:

a) ragione sociale, sede legale e amministrativa, codice fiscale o partita IVA della ditta, nonchè le generalità del legale rappresentante;

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Articolo 7 - (Constatazione e accertamento delle violazioni tributarie e amministrative)

1. le violazioni alla presente legge sono constatate dai soggetti indicati all'art. 3, comma 33, della legge statale, nelle modalità prescritte dal medesimo comma di detto articolo.

2. Le violazioni consistenti nella omessa o ritardata presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 6 della presente legge, nonchè l'omessa indicazione dei dati richiesti nello stesso art. 6, comma 1 - lettera a), b), c), d) e), - della presente legge, possono altresì essere contestate d'ufficio dal dirigente della struttura tributaria della regione Lombardia.

3. Gli agenti, di cui al comma 1 del presente articolo, redigono apposito processo verbale di constatazione, contenente gli estremi delle disposizioni di legge violate, le relative sanzioni, la misura degli interessi moratori - se previsti -, da far sottoscrivere al trasgressore o al soggetto obbligato in solido: in mancanza di sottoscrizione gli agenti verbalizzanti dovranno indicarne le motivazioni e procedere alla notifica all'interessato mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno. L'originale di tale processo verbale deve essere trasmesso, corredato della relata di notifica al trasgressore, al dirigente della struttura tributaria della regione Lombardia, entro il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta notifica.

4. Il dirigente della struttura tributaria dell

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Articolo 8 - (Sanzioni)

1. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, previste agli artt. 11 e 19 del decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive integrazioni e modificazioni, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la pena pecuniaria da tre a sei volte il tributo relativo all'operazione.

2. Per l'omesso o insufficiente versamento, oltre al pagamento del tributo evaso, si applicano gli interessi moratori, nella misura fissata per l'interesse legale a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile, e la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare del tributo non corrisposto.

3. Per il tardivo pagamento del tributo si applicano gli interessi moratori, nella misura fissata per l'interesse legale a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile, e la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare del tributo tardivamente versato; se il ritardo non supera i trenta giorni la pena pecuniaria è ridotta della metà.

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Articolo 9 - (Riscossione coattiva - Iscrizione a ruolo)

1. Qualora l'interessato non abbia assolto la propria obbligazione come stabilita dal

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Articolo 10 - (Tutela giurisdizionale)

1. Le controversie concernenti il tributo speciale di cui all'art. 2 della presente legge, appartengono alla giurisdizione delle commissioni

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Articolo 11 - (Decadenza e rimborsi)

1. Le somme versate a titolo di adempimento delle disposizioni di cui alla presente legge, sono rimborsate quando risultano indebitamente o erroneamente pagate. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi, se esp

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Articolo 12 - (Prescrizione)

1. Il credito della regione per l'accertamento del tributo speciale di cui all'art. 2 della presente legge, si prescrive in cinque anni a decorrere dall'ultimo g

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Articolo 13 - (Norma finanziaria)

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Articolo 14 - (Norma transitoria)

1. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e di impianti di incenerimento, ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia, devono trasmettere alla struttura tributaria regionale gli atti relativi alle autorizzazioni già rilasciate.

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Articolo 15 - (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della co

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