1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549R, concernente "Misure di razionalizzazione della finanza pubbl
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211973695320
Articolo 2 -
(Oggetto del tributo)
1. Il tributo speciale istituito dall'art. 3, comma 24, della legge statale, si applica ai rifiuti di cui all'art. 2 del decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
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Articolo 3 -
(Soggetto passivo)
1. A partire dal 1 gennaio 1996, il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, è dovuto:
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Articolo 4 -
(Base imponibile e determinazione del tributo)
1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione degli artt. 11 e 19 del decreto del presidente della repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive integrazioni e modificazioni e dell'art. 11, comma 6, della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 "Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti", e successive integrazioni e modificazioni.
2. L'ammontare dell'imposta è fissato, a norma dell'art. 3, comma 29, della legge statale, con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo. Qualora la regione non provveda nei t
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Articolo 5 -
(Modalità di versamento)
1. Il tributo è versato dai soggetti passivi, così come individuati all
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Articolo 6 -
(Presentazione della dichiarazione)
1. Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della presente legge, sono tenuti a produrre, per ciascuna discarica o impianto di incenerimento, una dichiarazione in duplice copia, contenente i seguenti dati:
a) ragione sociale, sede legale e amministrativa, codice fiscale o partita IVA della ditta, nonchè le generalità del legale rappresentante;
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211973695325
Articolo 7 -
(Constatazione e accertamento delle violazioni tributarie e
amministrative)
1. le violazioni alla presente legge sono constatate dai soggetti indicati all'art. 3, comma 33, della legge statale, nelle modalità prescritte dal medesimo comma di detto articolo.
2. Le violazioni consistenti nella omessa o ritardata presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 6 della presente legge, nonchè l'omessa indicazione dei dati richiesti nello stesso art. 6, comma 1 - lettera a), b), c), d) e), - della presente legge, possono altresì essere contestate d'ufficio dal dirigente della struttura tributaria della regione Lombardia.
3. Gli agenti, di cui al comma 1 del presente articolo, redigono apposito processo verbale di constatazione, contenente gli estremi delle disposizioni di legge violate, le relative sanzioni, la misura degli interessi moratori - se previsti -, da far sottoscrivere al trasgressore o al soggetto obbligato in solido: in mancanza di sottoscrizione gli agenti verbalizzanti dovranno indicarne le motivazioni e procedere alla notifica all'interessato mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno. L'originale di tale processo verbale deve essere trasmesso, corredato della relata di notifica al trasgressore, al dirigente della struttura tributaria della regione Lombardia, entro il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta notifica.
4. Il dirigente della struttura tributaria dell
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211973695326
Articolo 8 -
(Sanzioni)
1. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, previste agli artt. 11 e 19 del decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive integrazioni e modificazioni, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la pena pecuniaria da tre a sei volte il tributo relativo all'operazione.
2. Per l'omesso o insufficiente versamento, oltre al pagamento del tributo evaso, si applicano gli interessi moratori, nella misura fissata per l'interesse legale a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile, e la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare del tributo non corrisposto.
3. Per il tardivo pagamento del tributo si applicano gli interessi moratori, nella misura fissata per l'interesse legale a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile, e la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare del tributo tardivamente versato; se il ritardo non supera i trenta giorni la pena pecuniaria è ridotta della metà.
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211973695327
Articolo 9 -
(Riscossione coattiva - Iscrizione a ruolo)
1. Qualora l'interessato non abbia assolto la propria obbligazione come stabilita dal
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Articolo 10 -
(Tutela giurisdizionale)
1. Le controversie concernenti il tributo speciale di cui all'art. 2 della presente legge, appartengono alla giurisdizione delle commissioni
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211973695329
Articolo 11 -
(Decadenza e rimborsi)
1. Le somme versate a titolo di adempimento delle disposizioni di cui alla presente legge, sono rimborsate quando risultano indebitamente o erroneamente pagate. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi, se esp
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Articolo 12 -
(Prescrizione)
1. Il credito della regione per l'accertamento del tributo speciale di cui all'art. 2 della presente legge, si prescrive in cinque anni a decorrere dall'ultimo g
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Articolo 14 -
(Norma transitoria)
1. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e di impianti di incenerimento, ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia, devono trasmettere alla struttura tributaria regionale gli atti relativi alle autorizzazioni già rilasciate.
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Articolo 15 -
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della co
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Analisi sintetica delle disposizioni rilevanti del settore tecnico contenute nel D.L. 20/06/2017, n. 91 (c.d. “DL Mezzogiorno” convertito con modificazioni dalla L. 03/08/2017, n. 123), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA Definizione di “terre e rocce da scavo”; Categorie di terre e rocce da scavo; Materiali provenienti da demolizioni; Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte - SUOLO ESCAVATO ALLO STATO NATURALE UTILIZZATO IN SITU Riutilizzo in situ del suolo escavato naturale; Suolo naturale nel quale siano presenti “materiali di riporto”; Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo per opere sottoposte a VIA - CONDIZIONI PER QUALIFICARE LE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME “SOTTOPRODOTTI” Condizioni comuni a tutti i cantieri; Terre e rocce da scavo nelle quali siano presenti “materiali di riporto”; Onere di attestazione del corretto avvenuto utilizzo; Cantieri con oltre 6.000 mc di scavo per opere soggette a VIA o AIA; Cantieri con meno di 6.000 mc di scavo per opere non soggette a VIA o AIA; Cantieri con oltre 6.000 mc di scavo per opere non soggette a VIA o AIA; Trasporto delle terre e rocce qualificate sottoprodotti - TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICABILI COME “RIFIUTI”; Condizioni al cui verificarsi le terre e rocce da scavo sono qualificate “rifiuti”; Deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti - TERRE E ROCCE DA SCAVO IN SITI CONTAMINATI Attività di scavo in siti oggetto di bonifica; Piano dettagliato e campionamento del suolo; Piano operativo; Utilizzo delle terre e rocce scavate nel sito; Presenza di “materiali di riporto” - ATTUAZIONE E LINEE GUIDA.
Analisi sistematica della complessa normativa, richiami giurisprudenziali, prassi e orientamenti finalizzati a garantire la completa operatività delle società partecipate alla luce delle criticità più ricorrenti. Aggiornamento di carattere avanzato indirizzato a professionisto già operanti nel settore.
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
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I fondamenti degli edifici passivi - Le regole progettuali - Gli strumenti per la progettazione - Esempi di edifici rigenerativi - Check-list per il progettista
Sorgenti inquinanti e fattori di rischio per la salute - Scelte progettuali per la mitigazione delle criticità sanitarie - Valutazione dell’edificio nel suo contesto di prossimità - Criteri e strategie per il progetto di riuso e recupero edilizio - Intervento edilizio e rigenerazione dell’ambiente costruito - Relazioni tra l’edificio, il territorio e il paesaggio - Criteri ambientali minimi per l’interno, l’edificio ed il territorio
Serie COSTRUIRE SOSTENIBILE
Direttore scientifico: Alessandro Rogora
La gestione del suolo nella pianificazione urbanistica - Implicazioni ambientali dell’urbanistica - La prevenzione del rischio idrogeologico e del rischio sismico - La prevenzione del rischio idraulico - Il bilancio ecologico
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Evoluzione della tecnologia e Norma UNI 11235 - Tipologie di coperture a verde - Tecniche di realizzazione - Progettazione dello strato vegetativo - Manutenzione di avviamento e ordinaria
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