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Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Piemonte 30/05/2016, n. 29-3386
Deliberaz. G.R. Piemonte 30/05/2016, n. 29-3386
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Testo del provvedimentoA relazione dell'Assessore Valmaggia: Con la Legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 R, “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico, è stata contestualmente approvata la “Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”. Conformemente alla suddetta legge regionale, il Consiglio regionale con propria deliberazione dell’11 gennaio 2007, n. 98-1247 R, ha adottato lo “Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento” contenente le misure ritenute necessarie per il contenimento delle emissioni inquinanti provenienti dal settore del riscaldamento civile. Successivamente è stata approvata la legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 R “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia“ in attuazione della direttiva europea 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 R, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 R. Con la legge regionale 13/2007, la Regione Piemonte si è avvalsa della clausola di cedevolezza prevista all’articolo 17 del decreto legislativo 192/2005, che consentiva l’applicazione a livello locale della sola normativa regionale purché rispettosa dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dei principi fondamentali stabiliti dal decreto stesso. Con la successiva deliberazione n. 46-11968 del 4 agosto 2009 R, entrata in vigore il 1°aprile 2010, la Giunta regionale ha approvato il nuovo “Stralcio di piano per la tutela della qualità dell’aria e il riscaldamento ambientale e condizionamento”, in sostituzione di quello precedente al fine di definire un intervento organico per la riduzione delle emissioni in atmosfera dovute alla climatizzazione degli edifici, efficacemente integrato con ulteriori indirizzi attuativi dei disposti della legge regionale 13/2007. Nell’anno 2013, il decreto legislativo 192/2005 è stato profondamente innovato dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 R (conv. in legge 90/2013) a sua volta attuativo delle nuove disposizioni europee contenute nella direttiva 2010/31/CE. Al fine di garantire il tempestivo adeguamento della normativa regionale alle suddette novità ed evitare incertezze sulle regole da applicare il legislatore regionale, con la legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 R “Disposizioni in materia di semplificazione“, ha scelto di abrogare la legge regionale 13/2007, salvaguardando le deliberazioni già adottate dalla Giunta stessa ed in particolare la d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968 sino a che non vengano sostituite dalle nuove. I profondi mutamenti introdotti nella normativa di settore hanno reso difficoltosa e in alcuni casi impossibile, l’osservanza sia delle disposizioni regionali, in particolare della d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968, sia di quelle statali dettate con il recente decreto ministeriale 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”. In particolare sono state rilevate le seguenti criticità: a) la difficoltà di individuare in concreto e coordinare gli adempimenti richiesti dai suddetti provvedimenti, anche in fase progettuale degli interventi, in quanto le nuove definizioni dettate dal decreto ministeriale – quali ad esempio “ristrutturazione importante di primo e secondo livello” e “riqualificazione energetica” – non hanno una corrispondenza univoca con quelle utilizzate nella d.g.r. 46-11968; b) l’impossibilità di |
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