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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Economia e Fin. 25/02/2016
D. Min. Economia e Fin. 25/02/2016
D. Min. Economia e Fin. 25/02/2016
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[Premessa]IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294 e, in particolare, la sezione IX, recante «Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese startup innovative», che, dagli articoli 25 a 32, disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative; |
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Art. 1. - Ambito di applicazione e definizioni1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione dell’art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 R. 2. Ai fini del presente decreto: |
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Art. 2. - Soggetti interessati1. Le agevolazioni di cui all’art. 4 si applicano ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del Tuir, nonché ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società di cui al titolo II dello stesso Tuir, che effettuano un investimento agevolato, come definito nell’art. 3, in una o più start-up innovative nei quattro periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012. 2. L’investimento agevolato può essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collet |
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Art. 3. - Nozione di investimento agevolato1. Le agevolazioni di cui all’art. 4 si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all&rsqu |
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Art. 4. - Agevolazioni fiscali1. I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda, un importo pari al 19 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 500.000, in ciascun periodo d’imposta ai sensi del presente decreto. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società. 2. Qualora la detrazione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non ol |
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Art. 5. - Condizioni per beneficiare dell’agevolazione fiscale1. Le agevolazioni di cui all’art. 4 spettano a condizione che gli investitori di cui all’art. 2, comma 1, o i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere e) ed f), ricevano e conservino: a) una certificazione della start-up innovativa che attesti di non avere superato il limite di cui all’art. 4, comma 8, ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro |
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Art. 6. - Decadenza dalle agevolazioni fiscali1. Il diritto alle agevolazioni di cui all’art. 4 decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento ai sensi dell’art. 3, si verifica: a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati ai sensi dell’art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, salvo quanto disposto al comma 3, lettere a) e b), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote; b) la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle altre societ |
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Art. 7. - Entrata in vigore e pubblicazione1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, a partire dal quale cessa di avere efficacia il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo econom |
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AllegatoTabella - Codici Ateco 2007 delle attività economiche innovative del manifatturiero e dei servizi ad alto valore tecnologico in ambito energetico
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