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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Economia e Fin. 30/01/2014
D. Min. Economia e Fin. 30/01/2014
D. Min. Economia e Fin. 30/01/2014
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[Premessa]IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure |
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Art. 1. - Ambito di applicazione e definizioni1. Il presente decreto reca disposizioni di attuazione per l'applicazione di quelle contenute nell'art. 29 della Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 R. 2. Ai fini del presente decreto: a) per «testo unico» si intende il testo unico delle imposte sui re |
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Art. 2. - Soggetti interessati1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Titolo I del testo unico, nonché ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società di cui al Titolo II dello stesso testo unico, che effettuano un investimento agevolato, come definito nell'art. 3, in una o più start-up innovative nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012. 2. L'investimento agevolato può essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del r |
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Art. 3. - Nozione di investimento agevolato1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova |
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Art. 4. - Agevolazioni fiscali1. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 19 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 500.000, in ciascun periodo d'imposta ai sensi del presente decreto. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società. 2. Qualora la detrazione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, |
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Art. 5. - Condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a condizione che gli investitori di cui all'art. 2, comma 1 o i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere e) e f), ricevano e conservino: a) una certificazione della start-up innovativa che attesti il rispetto del limite di cui all'art. 4, comma 8, relativamente al periodo |
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Art. 6. - Decadenza dalle agevolazioni fiscali1. Il diritto alle agevolazioni di cui all'art. 4 decade se, entro due anni dalla data in cui rileva l'investimento ai sensi dell'art. 3, si verifica: a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati ai sensi dell'art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, salvo quanto disposto al comma 3, lettere a) e b), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni; b) la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrappre |
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Art. 7. - Entrata in vigore e pubblicazione1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica |
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AllegatoTabella - Codici Ateco 2007 delle attività economiche innovative del manifatturiero e dei servizi ad alto valore tecnologico in ambito energetico
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