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D. Min. Sviluppo Econ. 16/02/2016

Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
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[Premessa]



IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI


Vista la legge del 27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e in particolare, l'art. 1, comma 154;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito legge n. 164/2014), recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» e in particolare l'art. 22;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (di seguito decreto legislativo n. 28/2011), di attuazione della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ed in particolare:

l'art. 28, co

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Art. 1. - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto aggiorna la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione. La nuova disciplina concorre al raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l'efficienz

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 R, al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 R e al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 R. Si applicano altresì le definizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, concernente l'applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi negli edifici, di seguito solo «decreto requisiti minimi». Valgono inoltre le seguenti definizioni:

a) amministrazioni pubbliche: tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 R compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e trasformati dalle regioni nonché, ai sensi della legge 11 novembre 2014, n. 164 R, le cooperative di abitanti iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello sviluppo economico in base all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 R. Ai fini del presente decreto sono inoltre ricomprese le società a patrimonio interamente pubblico, costituite ai sensi dell'art. 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 R, così come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 R, nonché le società cooperative sociali costituite ai sensi dell'

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Art. 3. - Soggetti ammessi

1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto:

a) le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui all'art. 4;

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Art. 4. - Tipologie di interventi incentivabili

1. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli Allegati I e II, ivi comprese le spese ammissibili di cui all'art. 5, i seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:

a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;

b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;

c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;

d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;

e) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;

f) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;

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Art. 5. - Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo

1. Per gli interventi incentivabili di cui all'art. 4, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:

a) per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di energia termica, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva:

smontaggio e dismissione dell'impianto esistente, parziale o totale. Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti organicamente collegati alle utenze;

b) per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale:

smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale. Negli interventi ammissibili sono compresi, o

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Art. 6. - Procedura di accesso agli incentivi

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente decreto, il soggetto responsabile presenta domanda al GSE attraverso la scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE tramite il Portaltermico.

2. Per gli interventi riguardanti l'installazione di uno degli apparecchi contenuti nel Catalogo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), è prevista una procedura di richiesta di accesso agli incentivi semplificata tenuto conto di quanto previsto al comma 3.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, la domanda di cui al comma 1 è presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento, ovvero entro i 60 giorni successivi alla data in cui è resa disponibile sul portale del GSE la scheda-domanda di cui al comma 1, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. La data di conclusione dell'intervento, ai fini dell'accertamento della quale non è considerato valido riferimento il pagamento di prestazioni professionali di cui all'art. 5, comma 1, lettera i), non supera i 90 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo pagamento.

4. In alternativa a quanto previsto dal comma 3, e fatto salvo l'avvio ad intervento concluso della procedura di accesso diretto all'incentivo, le amministrazioni pubbliche, direttamente o, nei casi di cui alle lettere b) e c), attraverso la ESCO che agisce per loro conto, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, possono presentare al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

a) presenza di una diagnosi energetica eseguita ai sensi dell'Allegato 2 al decreto legislativo n. 102/2014 e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'impegno all'esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con l'art. 4, commi 1 e 2. Nel caso in cui si dichiari di avvalersi di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso, che rispetta quanto previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo n. 102/2014, è allegato all'atto amministrativo;

b) presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO nel rispetto dei requisiti minimi previsti dall'Allegato 8 al decreto legislativo n. 102/2014 o nell'ambito della convenzione con Consip S.p.A., con la centrale di acquisti regionale, o altro soggetto aggrega-tore inserito nell'elenco tenuto da ANAC ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, ovvero mediante specifica gara effettuata dalla amministrazione pubblica appaltante, per l'affidamento del servizio energia o altro contratto di fornitura integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati. In tal caso alla domanda è allegata, oltre a quanto previsto dal comma 5, con riferimento all'intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatamente esecutivo dal momento

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Art. 7. - Ammontare e durata dell'incentivo

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, gli interventi di cui all'art. 4 sono incentivati in rate annuali costanti, per la durata definita nella Tabella A, secondo le modalità di cui agli Allegati al presente decreto.

2. Nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo sia non superiore a Euro 5.000 il GSE corrisponde l'incentivo in un'unica rata.

3. Nel rispetto dei principi di cumulabilità di cui all'art. 12, l'ammontare dell'incentivo erogato al soggetto responsabile ai sensi del presente decreto non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute, come dichiarate ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettere e) ed f) e deve rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, applicabile ai soggetti ammessi di cui all'art. 3.


Tabella A - Soggetti ammessi e durata dell'incentivo in anni in base alla tipologia di intervento


Codice intervento

Tipologia di intervento

Soggetti ammessi

Durata dell'incentivo (anni)

1.A

Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato

Amministrazioni pubbliche

5

1.B

Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato

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Art. 8. - Adempimenti a carico del GSE

1. Il GSE è responsabile dell'attuazione e della gestione del sistema di incentivazione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

2. Il GSE provvede all'assegnazione, all'erogazione, alla revoca degli incentivi secondo modalità e tempistiche specificate in apposite regole applicative, emanate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Il GSE cura l'effettuazione delle verifiche ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 14. Nell'esecuzione di questa attività i funzionari del GSE, o i soggetti da questo preposti, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale.

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Art. 9. - Adempimenti a carico dell'Unità Tecnica per l'Efficienza Energetica dell'Enea

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Art. 10. - Adempimenti a carico del soggetto responsabile

1. Ai fini dei controlli amministrativi e tecnici svolti dal GSE, nonché ai fini dell'accertamento da parte delle autorità competenti, il soggetto responsabile che presenta richiesta di incenti

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Art. 11. - Adempimenti dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico agg

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Art. 12. - Cumulabilità

1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fond

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Art. 13. - Monitoraggio e relazioni

1. Al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia termica da fonte rinnovabile e di efficienza energetica di cui all'art. 1, comma 1, il GSE aggiorna con continuità sul proprio sito:

a) i dati relativi alle richieste formali di incentivo depositate, ripartiti per tipologia di intervento, comprensivi dei relativi dettag

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Art. 14. - Verifiche, controlli e sanzioni

1. Il GSE cura l'effettuazione delle verifiche sugli interventi incentivati per il tramite sia di controlli documentali sia di controlli in situ, o sopralluoghi, al fine di accertarne la regolarità di realizzazione, il funzionamento e la sussistenza o la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi rilasciati ai sensi della normativa vigente, sulla base di un programma annuale, di cui fornisce comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Le verifiche possono essere effettuate a campione, per un totale non inferiore all'1 per cento delle richieste approva

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Art. 15. - Diagnosi e certificazione energetica

1. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) ed e), le richieste di incentivo sono corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da attestato di prestazione energetica successiva. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere da b) a d) e comma 2, lettere da a) a d), quando l'intervento stesso è realizzato su interi edifici con impianti di riscalda

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Art. 16. - Misure di accompagnamento

1. Il GSE promuove la conoscenza delle opportunità offerte dal presente decreto e mette a disposizione dei soggetti destinatari degli incentivi di cui al presente decreto, in coordinamento con le regioni, gli enti locali per il tramite

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Art. 17. - Corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto

1. Ai fini della copertura delle attività svolte dal GSE in merito ai dati e a

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Art. 18. - Disposizioni finali

1. Le domande per la richiesta degli incentivi, presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono soggette alla di

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Art. 19. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello dell

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Allegato I - Criteri di ammissibilità degli interventi

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato II - Metodologia di calcolo degli incentivi

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