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L. R. Lazio 16/11/2015, n. 15

Soppressione dell'Agenzia regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 14/08/2017, n. 9
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Art. 1 - (Soppressione dell’Agenzia regionale per i parchi e dell’Agenzia regionale per la difesa del suolo)

1. In coerenza con le finalità di cui all’articolo 22, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4R (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), al fine della razionalizzazione dell’ordinamento amministrativo regionale, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, nonché per il contenimento della spesa corrente, le Agenzie regionali di cui all’articolo 8, comma 6, lettere b) e c), della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1R (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello

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Art. 2 - (Disposizioni varie)

1. Al comma 4 dell’articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29R (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche le parole: “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “L’ente di gestione” e le parole: “della sezione aree naturali protette” sono sostituite dalle seguenti: “della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette”.

2. Al comma 6 dell’articolo 27 della l.r. 29/1997 e successive modifiche le parole: “, previo parere della sezione aree naturali protette,” sono sostituite dalle seguenti: “, previo esame della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette,”.

3. La lettera r), del comma 145, dell’articolo 2, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7R è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa l.r. 7/2014. A

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