Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 30/10/2015, n. 70
L. R. Toscana 30/10/2015, n. 70
L. R. Toscana 30/10/2015, n. 70
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/12/2016, n. 88
- L.R. 06/10/2016, n. 70
- L.R. 04/10/2016, n. 68
- L.R. 19/02/2016, n. 12
- L.R. 05/02/2016, n. 9
Scarica il pdf completo | |
---|---|
PreamboloIl Consiglio regionale Visto il titolo V della Costituzione; Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto; Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale); Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana); Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazi |
|
CAPO I - Disposizioni sul trasferimento di funzioni provinciali. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) |
|
Art. 2 - Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 22/20151. Il numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: “1) le funzioni in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati già esercitate dalle province prima dell’entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, |
|
Art. 3 - Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 22/20151. L’articolo 4 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: “Art. 4 - Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 5, sono oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni le seguenti funzioni, esercitate dalle province prima dell’entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate nell’allegato B: a) le funzioni in materia di turismo, compresa la raccolta dei dati statistici ed esclusa la formazione professionale degli operatori turistici; b) la tenuta |
|
Art. 5 - Accordi per il trasferimento del personale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 22/20151. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 le parole: “alla stipulazione di accordi” sono sostituite dalle seguenti: “mediante accordi organizzativi, relativi alle funzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,”. 2. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Gli accordi sono formalizzati con deliberazione della Giunta regionale.”. |
|
Art. 6 - Trasferimento del personale e organizzazione degli uffici regionali. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 22/20151. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: “2. Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 6, confluisce in una apposita dotazione organica provvisoria fino all'applicazione del contratto decent |
|
Art. 7 - Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 22/20151. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: “1. Il trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal 1° gennaio 2016. A far data dal 1° gennaio 2016 il personale a tempo indeterminato è trasferito nei ruoli organici della Regione Toscana e confluisce nella dotazione organica provvisoria di cui all'articolo 8, comma 2.”. 2. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi. 3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente: “2 ter. A decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni alla Regione Toscana, le entrate extratributarie connesse all'esercizio delle funzioni medesime sono introitate senza vincolo di destinazione.”. 4. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 le parole: “Entro quindici giorni dalla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 7 e dalla ricognizione delle opere di cui all’articolo 10, commi 7 e 9” sono sostituite dalle seguenti: “Dopo la formalizzazione degli accordi di cui all’articolo 7”; la parola: “trasferito” è sostituita dalle seguenti: “da trasferire, compreso il personale di cui all’articolo 7, comma 6”; la parola: “integralmente” &egr |
|
Art. 8 - Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 22/20151. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 22/2015 le parole: “accordi, stipulati” sono sostituite dalle seguenti: “accordi organizzativi, formalizzati”. 2. Al comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 22/2015 le parole: “secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all’articolo 7” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le modalità stabilite in accordi organizzativi, formalizzati con deliberazione della Giunta regionale”. |
|
Art. 10 - Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 22/20151. L'ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: “In caso di mantenimento di sede lavorativa presso l'unione di comuni, il personale trasferito, salvo diverso accordo tra la Regione e l'unione di comuni, utilizza a titolo gratuito le risorse strumentali e i beni mobili e immobili già in uso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, ad eccezione dei commi 3 e 6, e di cui all'articolo 9, ad eccezione dei commi 2 e 3.”. 2. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: “3. La giunta dell’unione provvede, entro il termine stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale: a) a individuare i |
|
Art. 12 - Disposizioni generali. Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 22/20151. L'articolo 13 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: “Art. 13 (Disposizioni generali) — 1. Il presente capo disciplina il trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni. 2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il consiglio provinciale, previo parere dell’assemblea dei sindaci, stabilisce, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, le attività che devono essere compiute dalla provincia e dai comuni o dalle unioni di comuni per il trasferimento dei beni e dei rapporti e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse. 3. Al trasferimento si provvede mediante accordi organizzativi tra provincia, comuni e unioni di comuni interessati. Gli accordi sono stipulati con le modalità stabilite nella deliberazione di cui al comma 2, e sono recepiti con decreto del presidente della provincia. I decreti sono trasmessi al Ministero dell’interno, ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.c.m. 26 settembre 2014. I decreti sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e costituiscono, quanto agli immobili oggetto di trasferimento, titolo per le trascrizioni. 4. La provincia trasmette alla Regione, nel termine stabilito dalla Regione medesima in coerenza con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché |
|
Art. 13 - Obbligo di esercizio associato. Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 22/20151. L'articolo 14 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: |
|
CAPO II - Funzioni di coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) |
|
Art. 15 - Coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi. Modifiche all’articolo 71 della l.r. 39/20001. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 71 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) è aggiunta la seguente: |
|
CAPO III - Correzione errori materiali. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) |
|
CAPO IV - Approvazione del contenuto degli accordi e disposizioni finali e finanziarie |
|
Art. 17 - Approvazione degli elenchi del personale da trasferire alla Regione per le singole funzioni1. Al fine di provvedere, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera d), della l.r. 22/2015, in conformità con le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 settembre 2015, n. 227, sono approvati gli elenchi del personale da trasferire dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze di cui all’allegato D, come definiti dagli accordi organizzativi previsti dal punto 13 della deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2015, n. 528 e formalizzati, secondo le indicazioni dell’Osservatorio regionale, istituito con deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 807, con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2015, n. 827, previa adozione di corrispondenti atti delle amministrazioni interessate. Negli elenchi sono riportati il cognome, il nome e il codice fiscale di ciascun soggetto interessato. L'allegato D riporta, in specifica tabella, le risorse di cui all'articolo 9, comma 6, della l.r. 22/2015. 2. Gli elenchi di cui all’allegato D contengono altresì, in conformità agli accordi organizzativi di cui al comma 1, i nominativi del personale individuato per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), n. 1) e 6 bis), della l.r. 22/2015 , e all’articolo 71 della l.r. 39/2000 . Sulle cessazioni eventualmente intervenute dopo la formalizzazione degli accordi si provvede con cancellazioni “ai sensi dei commi 4 e 6” N1. I nominativi del personale della Città metropolitana di Firenze relativi alla funzione strade regionali sono integrati, a seguito di intesa tra la Città metropolitana di Firenze medesima e la Giunta regionale, con deliberazione della Giunta regionale, nella misura delle due unità previste dall'accordo organizzativo formalizzato con d.g.r. 827/2015. 3. Sono confermati, anche per le finalità di cui ai commi 4, 6 e 7, i criteri di individuazione del personale, come d |
|
Art. 19 - Disposizioni finali1. Per individuare il personale di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015, si procede con le modalità previste dalla del. g.r. 528/2015; restano fermi gli atti già adottati all’entrata in vigore della presente legge, nonché il requisito della disponibilità al trasferimento presso le sedi della Regione Toscana in Firenze da essi previsto. L'individuazione del personale da trasferire, di cui al medesimo articolo 7, comma 6, è effettuata previa autorizzazione al trasferimento da parte della provincia o della Città metropolitana di Firenze. La deliberazione della Giunta regionale con la quale si provvede all'individuazione del personale interessato, che integra a tutti gli effetti il personale di cui all'allegato D, è adottata entro il 31 ottobre 2015. Ove necessario al completamento del personale di cui all’articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 , nel limite massimo previsto dall’avviso pubblico di cui al punto 7 della d.g.r. 528/2015, si può procedere a integrare il personale da trasferire alla Regione secondo le modalità e i requisiti stabiliti dalla Giunta regionale, anche estendendo la procedura alla generalità del personale delle province e della Città metropolitana. 1 bis. Nel caso previsto dal comma 1, ultimo periodo, si procede al trasferimento alla Regione, senza autorizzazione dell’ente di provenienza, del personale ritenuto idoneo, per ciascun ente di provenienza fino a raggiungere il quindici per cento del numero di unità complessivamente trasferite dall’ente medesimo come risultanti dall’allegato D della presente legge, considerando nel calcolo anche il personale che è stato già trasferito ai sensi dell’articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015. Se il personale idoneo proveniente da un ente supera detta percentuale, questa è applicata avuto riferimento alle prioritarie esigenze organizzative della Regione. Per il restante personale idoneo, l’eventuale diniego dell’ente deve essere adeguatamente motivato sulla base delle ragioni organizzative che ostano al trasferimento. La Regione stabilisce la data dalla quale decorre il trasferimento. In caso di personale in trasferimento cui risultano attribuiti i compensi di cui all’articolo 10 del CCNL 31 marzo 1999, all’articolo 10 del CCNL 22 gennaio 2004, o all’articolo 17, comma 2, lettere f) e i), del CCNL 1° aprile 1999, l’ente di provenienza comunica |
|
Art. 20 - Norma finanziaria1. Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 della l.r. 22/2015, e dalle disposizioni degli articoli 17 e 19, comma 1, è stimata la spesa di euro 41.294.415,20 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, cui si fa fronte per euro 40.794.415,20 con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” e per euro 500.000,00 con gli stanziamenti della UPB 111 “Azioni di sistema Regione – Enti locali – Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015 – 2017, annualità 2016 e 2017. 2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 9 della l.r. 22/2015 sono stimate in euro 20.672.775,68 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e sono iscritte nella UPB di entrata 322 “Proventi diversi” del bilancio pluriennale vigente 2015 – 2017, annualità 2016 e 2017. 3. Al fine della cop |
|
Art. 21 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino uff |
|
Allegato A di cui all’articolo 14Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 2: A) Agricoltura legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca) legge regionale 31 marzo 1990, n. 31 (Norme in materia di proprietà coltivatrice) legge regionale 31 agosto 1994, n. 69 (Norme concernenti la revisione straordinaria degli albi dei vigneti per il vino Chianti DOCG e per gli altri vini DOC e DOCG) legge regionale 31 agosto 1994, n. 72 (Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori o da eventi meteorici. Delega di funzioni e finanziamenti regionali) legge regionale 5 marzo 1997, n. 15 (Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione) legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni) legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico) legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143) legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca) legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA") legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale) legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana |
|
Allegato C di cui all’articolo 14ALLEGATO D bis Unioni di comuni cui sono trasferite le funzioni di forestazione esercitate dalle Province |
|
Allegato D - Omissis |
Dalla redazione
- Pubblica Amministrazione
- Procedimenti amministrativi
- Enti locali
Norme di trasparenza e anticorruzione per Ordini e Collegi professionali
- Dino de Paolis
- Rosalisa Lancia
- Impianti alimentati da fonti rinnovabili
- Procedimenti amministrativi
- Pubblica Amministrazione
- Impiantistica
Impianti alimentati da fonti rinnovabili: regime e procedure autorizzative
- Redazione Legislazione Tecnica
- Pubblica Amministrazione
- Procedimenti amministrativi
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Edilizia e immobili
La certificazione di agibilità degli edifici
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Locali di pubblico spettacolo
- Procedimenti amministrativi
- Pubblica Amministrazione
- Prevenzione Incendi
La licenza di agibilità per i pubblici spettacoli ed i trattenimenti
- Alfonso Mancini
- Pubblica Amministrazione
- Procedimenti amministrativi
Scia: termini inizio attività, poteri inibitori dell’amministrazione e annullamento in autotutela
- Alfonso Mancini
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
24/12/2024
- Codice della strada, patente sospesa a chi telefona mentre guida da Italia Oggi
- Regime forfettario più esteso da Italia Oggi
- Servizi tecnici, equo compenso da Italia Oggi
- Raggruppamento imprese. Fatture lavori pro quota da Italia Oggi
- Caldaie, corsa contro il tempo per le ultime detrazioni da Il Sole 24 Ore
- Lo stop alle agevolazioni vale 1 miliardo di sconti da Il Sole 24 Ore