L. R. Friuli Venezia Giulia 14/08/2008, n. 9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Friuli Venezia Giulia 14/08/2008, n. 9

Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 25/09/2015, n. 23
- L.R. 21/10/2010, n. 17
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Art. 1 - Art. 2 - Omissis

 

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Art. 3 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio

1. L'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9  (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), è sostituito dal seguente:

“Art. 8 - Disposizioni in materia di contributi.

1. Le zone individuate ai sensi dell'articolo 2 costituiscono aree prioritarie nella concessione di contributi erogati dall'Amministrazione regionale per la conservazione dei prati, anche in attuazione di programmi comunitari in materia di agricoltura.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, tramite le Amministrazioni provinciali, un contributo forfetario annuo per le

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Art. 4 - Gestione del territorio

1. - 10. Omissis

11. Il comma 15 dell'

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Art. 5 - Omissis

 

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Art. 6 - Beni, attività culturali, ricreative e sportive

1. - 19. Omissis

20.

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Art. 7 - Istruzione, formazione, università e ricerca

1. - 21. Omissis

22. Al comma 117 dell'articolo 5 della legge regionale n. 30/2007 , dopo le parole “per l'attuazione di opere o interventi edilizi” sono inserite le seguenti: “e per l'acquisto di arredi

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Art. 8 - Sanità pubblica

1. - 5. Omissis

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti del Servizio sanitario regionale comunicano all'Agenzia regionale della sanità le opere edilizie e impiantistiche, già approvate dalla programmazione regionale e aziendale riferita agli anni 2006 e precedenti, per la cui realizzazione siano stati già concessi finanziamenti regionali, per le quali non siano state esperite le procedure di affidamento mediante appalto o concessione o non sia stato comunque dato avvio ai lavori, e che sono valutate non più coerenti con la programmazione regionale e aziendale attuale, indicandone i provvedimenti regionali di concessione e l'importo non utilizzato; contestualmente sono comunicate le opere cui si intendono destinare i finanziamenti predetti.

7. L'Agenzia regionale della sanità trasmette alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49  (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), gli atti pervenuti dagli enti del Servizio sanitario regionale, corredati delle valutazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37  (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria).

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, autorizza la nuova destinazione dei finanziamenti regiona

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Art. 9 - Protezione sociale

1. - 19. Omissis

20. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) omissis

b) il comma 5 dell'articolo 22, l'articolo 58 e l'articolo 59 della legge regionale n. 18/2005  (modificativi, rispettivamente, degli articoli 27, 25 e 26 della legge regionale n. 5/2005).

21. - 29. Omissis

30. I beneficiari di agevolazioni in applicazione delle norme di sostegno all'acquisizione della prima casa in proprietà hanno l'obbligo di trasferire la residenza nell'alloggio acquisito entro duecentosettanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione del contributo.

31. La disposizione di cui al comma 30 si applica a tutte le domande con rapporto contributivo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

32. In relazione al disposto di cui al comma 30, le parole “novanta giorni”, indicate al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6  (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), sono sostituite dalle seguenti: “duecentosettanta giorni”.

33. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 6/2003 con rapporto contributivo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riferite a un nucleo familiare nel quale sia intervenuta la nascita di uno o più figli dopo l'avvenuta certificazione dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comm

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Art. 10 - Sussidiarietà e devoluzione

1. - 56. Omissis

57. All'

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Art. 11 - Art. 12 - Omissis

 

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Art. 13 - Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili

1. - 4. Omissis

5. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è inserito il seguente:

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Art. 14 - Omissis

 

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Art. 15 - Entrata in vigore

1. La presente legge, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, entra in vigore il giorno successivo a quello dell

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Tabelle Omissis

 

 

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 15/2015

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