(Comunicato pubblicato sulla G.U. 13/10/2015, n. 238)
Il presente provvedimento apporta modifiche al D.M. 13/11/2014, n. 272 sulla Relazione di riferimento da allegare alle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Le modifiche conseguono all'art. 37 del D.L. 133/2014, comma 2, lettera d), il quale ha aggiunto al punto 2) dell'Allegato XII alla parte seconda del D. Leg.vo 152/2006 (sulle "Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'Allegato VIII, soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale statale"), anche gli impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW e inferiore a 300 MW alimentati esclusivamente a gas naturale.
Secondo le nuove disposizioni, per i gestori degli impianti appena citati non è più previsto l'obbligo di presentare all'autorità competente la Relazione di riferimento.
Secondo quanto disposto dal provvedimento in esame, i gestori degli impianti in questione, anche se non più obbligati alla presentazione della Relazione, sono comunque tenuti ad effettuare la verifica circa la sussistenza di tale obbligo (di cui all’articolo 3, comma 2, del D.M. 13/11/2014, n. 272) entro 3 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Sul punto occorre evidenziare che il decreto è stato pubblicato sul sito ministeriale e ne è stata data comunicazione sulla G.U. del 13/10/2015, n. 238, per cui, a nostro parere, in mancanza di diversa indicazione, essendo un “atto normativo” entra in vigore (considerando la vacatio legis di 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) il 28/10/2015.