Comunicato pubblicato sulla G.U. 07/01/2015, n. 4.
Il provvedimento attua l’art. 29-sexies, comma 9-sexies, del Codice ambientale di cui al D. Leg.vo 152/2006, il quale prevede l’emanazione di un decreto per definire le modalità per la redazione della “relazione di riferimento”, di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis), del medesimo D. Leg.vo 152/2006, con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all’Allegato VIII alla Parte seconda.
La redazione della relazione di riferimento è prevista dall’art. 29-ter del D. Leg.vo 152/2006, il quale (comma 1, lettera m)) ne dispone l’allegazione all’istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell’installazione.