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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 10/08/2006, n. 16
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- L.R. 07/08/2024, n. 7
- L.R. 29/12/2021, n. 23
- L.R. 29/12/2016, n. 24
- L.R. 25/09/2015, n. 21
- Avviso di rettifica in B.U. 27/09/2006, n. 39
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TITOLO I - Norme generali |
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Capo I - Finalità |
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Art. 1 - Obiettivi e modalità di intervento1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'esercizio della potestà legislativa di cui all'articolo 4, primo comma, numero 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con L.Cost. n. 1/1963, in considerazione del preminente interesse pubblico di salvaguardia e di valorizzazione del territorio agroforestale montano di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), con la presente legge ne promuove una gestione sosteni |
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Art. 2 - Ambito di applicazione1. La presente legge si applica a tutti i fondi situati nella regione Friuli-Venezia Giulia e ricompresi nei territori classificati come montani dalla legislazione regi |
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TITOLO II - Razionalizzazione fondiaria |
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Capo I - Definizioni |
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Art. 4 - Modalità di razionalizzazione fondiaria1. La razionalizzazione fondiaria può essere avviata secondo le seguenti modalità: |
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Art. 5 - Soggetti attuatori1. I Comuni o le Comunità di montagna sono i soggetti attuatori e sono autorizzati, nei territori di rispettiva competenza, a esegu |
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Art. 6 - Comprensorio di razionalizzazione fondiaria1. Per comprensorio di razionalizzazione fondiaria si intende una zona montana nella quale lo stato di frammentazione, di polverizzazione e di dispersione della proprietà fondiaria è tale da influire negativamente sulle condizioni economico-sociali, da impedire l'esecuzione di oper |
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Capo II - Redazione dei piani di razionalizzazione fondiaria |
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Art. 7 - Avvio del procedimento di razionalizzazione fondiaria1. Il procedimento di razionalizzazione fondiaria prende avvio a iniziativa privata o a iniziativa pubblica dei Comuni o delle Comunità di montagna. Nel caso di iniziativa privata è richiesta l'adesione espressa di un numero di proprietari interessati che rappresentino almeno il 60 per cento della superficie e, in ba |
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Art. 8 - Proposta di intervento di razionalizzazione fondiaria1. La proposta di intervento di razionalizzazione fondiaria è presentata, a cura del soggetto attuatore, all'Amministrazione regionale con la richiesta di finanziamento del piano; la proposta è corredata della deliberazione di cui all'articolo 7, comma 3, dell |
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Art. 9 - Progettazione del piano di razionalizzazione fondiaria1. All'approvazione della proposta di cui all'articolo 8 segue la progettazione del piano di razionalizzazione fondiaria che si arti |
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Art. 10 - Progetto preliminare del piano di razionalizzazione fondiaria1. I soggetti attuatori delegati provvedono alla redazione del progetto preliminare del piano di razionalizzazione fondiaria che contiene i seguenti elaborati: a) elaborati di analisi dello stato di fatto su carta tecnica regionale anche in formato digitale recanti: 1) assetto della proprietà fondiaria; 2) uso del suolo con l'indicazione delle colture in atto; |
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Art. 12 - Stima dei terreni e piano di assegnazione1. A seguito dell'approvazione del progetto preliminare del piano di razionalizzazione fondiaria, il soggetto attuatore nomina una commissione tecnica con il compito di provvedere alla stima dei terreni tenendo conto dell'eventuale presenza di colture poliennali o di investimenti fissi, e di redigere sulla base del progetto preliminare il piano di assegnazione dei terreni. 2. Fanno parte di diritto della commissione tecnica i membri designati dalle organizzazioni professionali agricole regionali più rappresentative a livello locale. 3. La stima è particellare, sintetica, comparativa, basata su fondi campione e riguardante i |
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Art. 13 - Progetto definitivo - esecutivo del piano1. I soggetti attuatori provvedono alla redazione del progetto definitivo - esecutivo che costituisce il piano di razionalizzazione fondiaria e che si compone dei seguenti elaborati: a) relazione finale con i criteri ai quali si ispira la razionalizzazione fondiaria e obiettivi perseguiti; |
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Capo III - Adozione e approvazione del piano di razionalizzazione fondiaria |
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Art. 14 - Adozione del piano di razionalizzazione fondiaria |
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Art. 15 - Deposito del piano di razionalizzazione fondiaria1. Il piano è depositato, a cura del soggetto attuatore, presso i Comuni interessati. 2. Il soggetto attuatore dà contestualmente notizia dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e affissione all'Albo pretorio dei Com |
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Art. 16 - Approvazione del piano di razionalizzazione fondiaria1. La Giunta regionale, valutate le osservazioni e le opposizioni non accolte dal soggetto attuatore, approva il piano di razionaliz |
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Art. 17 - Efficacia del piano di razionalizzazione fondiaria1. L'efficacia dell'approvazione del piano decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 16, comma 2. 2. L'approvazione del piano costituisce dichiarazione di pubblica utilità e, per le opere ivi previ |
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Art. 18 - Effetti dell'approvazione del piano1. Ai sensi dell'articolo 29 del regio-decreto n. 215/1933 e dell'articolo 855 del codice civile, l'efficacia dell'approvazione del piano di razionalizzazione fondiaria produce il trasferimento dei diritti di proprietà e degli altri diritti re |
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Capo IV - Disposizioni comuni per la razionalizzazione fondiaria |
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Art. 19 - Vincolo di indivisibilità1. I terreni rientranti nel comprensorio di razionalizzazione fondiaria sono considerati unità indivisibili per venti anni dal momento di efficacia del piano di razionalizzazio |
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Art. 21 - Manutenzione delle opere pubbliche previste dal piano.1. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, la manutenzione delle opere pubbliche previste dal piano di razionalizzazione fondiaria, |
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Art. 22 - Viabilità all'interno del comprensorio di razionalizzazione fondiaria1. All'eventuale nuova viabilità all'interno dei piani di razionalizzazione fondiaria contribuiscono tutti i proprietari interessat |
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Art. 23 - Aree destinate a verde pubblico1. Nel piano di razionalizzazione fondiaria è mantenuta per intero la superficie preesistente destinata a verde pubblico. |
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Art. 24 - Finanziamento del piano di razionalizzazione fondiaria1. Il finanziamento del piano è a totale carico della Regione. 2. Le modalità di erogazione del finanziamento del piano di razionalizzazione fon |
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TITOLO III - Promozione dell'attività agricola |
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Capo I - Organizzazione e pianificazione dell'attività agricola |
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Art. 25 - Modalità di promozione dell'attività agricola1. Per promozione dell'attività agricola si intende l'insieme delle misure atte a incentivare, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti all'agricoltura, l |
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Art. 26 - Consorzi di proprietari1. I Comuni e le Comunità di montagna favoriscono lo sviluppo delle attività agricole mediante la promozione di consorzi o coopera |
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Art. 27 - Progettazione di insediamenti produttivi agricoli1. Al fine di migliorare la fruizione del territorio montano, anche favorendo la ricomposizione fondiaria e il recupero di aree incolte o abbandonate, i Comuni possono realizzare insediamenti produttivi agricoli che costituiscono opere pubbliche ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia). |
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Art. 28 - Costituzione di imprese agricole funzionali1. Per le finalità di cui all'articolo 1, i Comuni e le Comunità di montagna promuovono, con iniziativa diretta o a seguito di richiesta, l'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna mediante la costituzione di imprese agricole funzionali con |
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Art. 29 - Ulteriori disposizioni per la promozione dell'attività agricola1. Al fine di promuovere l'attività agricola nelle zone montane della regione, i Comuni e le Comunità di montagna possono avvalersi di società a prevalente partecipazione pubblica per effettuare: |
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TITOLO IV - Norme finanziarie e finali |
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Capo I - Norme finanziarie e finali |
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Art. 31 - Agevolazioni finanziarie1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, assicura adeguate risorse finanziarie ai Comuni e alle Comunità di mont |
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Art. 32 - Norme finanziarie1. Per le finalità previste dall'articolo 24 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 4004 (2.1.232.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio n. 220 - Bonifica e Irrigazione - spese d'investimento - con la denominazione «Finanziamento ai Comuni e alle Comunità di montagna per la realizzazione di pian |
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