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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 08/05/2015, n. 20
Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 08/05/2015, n. 20
Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 08/05/2015, n. 20
- Ord. Comm. Del. R. 06/08/2015, n. 39
- Ord. Comm. Del. R. 11/12/2015, n. 58
- Ord. Comm. Del. R. 01/08/2016, n. 46
- Ord. Comm. Del. R. 23/05/2018, n. 12
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Testo del provvedimentoIL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Decreto legge 4 novembre 2002 n. 245 convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 286; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2014 dall’art. 6, comma 1, del D.L. n. 43 del 2013, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 71/2013; Rilevato che: - con le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012 e n. 3 del 2 giugno 2012 adottate ai sensi delle sopra richiamate delibere del Consiglio dei Ministri rispettivamente per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, i Direttori alla protezione civile delle tre Regioni interessate, tra cui, per l’Emilia Romagna, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, sono stati nominati responsabili dell’attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione; - con l’OCDPC n. 1/2012 e l’OCDPC n. 3/2012 l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza, ovvero la fase decorrente dagli eventi sismici fino al 29 luglio 2012, è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti; - tra le spese di assistenza alla popolazione sono ricomprese quelle dei contributi per l’autonoma sistemazione erogabili per il periodo decorrente dagli eventi sismici sino al 29 luglio 2012 ai sensi dell’art 3 dell’OCDPC n. 1/2012 dai dirigenti regionali alla protezione civile ovvero, per l’Emilia Romagna, dal Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, per il tramite dei Sindaci dei Comuni interessati, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità; - con determinazione n. 506 del 18 giugno 2012 del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico Regionale n. 101 del 20 giugno 2012, è stata approvata un’apposita direttiva di dettaglio attuativa dell’art. 3 dell’OCDPC n. 1/2012; Visto il Decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, concernente “Interventi urgenti in favore delle popolazione colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1° agosto 2012 il cui art. 1 prevede che, ai fini di tale normativa, il Presidente della Regione Emilia-Romagna operi in qualità di Commissario Delegato; Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei comuni e dei Presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”; |
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ALLEGATO 1 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE MISURE DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Revisione delle forme di assistenza alla popolazione con oneri finanziari a carico del Fondo commissariale1. Con la presente ordinanza si provvede alla revisione delle condizioni e delle modalità per la prosecuzione delle seguenti forme di assistenza alla popolazione con oneri finanziari a carico del Fondo commissariale di cui all’articolo 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, |
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Art. 2 - Condizioni per la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione con oneri finanziari a carico del Fondo commissariale1. Per la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione di cui all’articolo 1 e per non incorrere nelle sanzioni indicate nelle disposizioni della presente ordinanza che disciplinano le specifiche forme di assistenza, i nuclei familiari - sgomberati con ordinanza sindacale dalle proprie abitazioni inagibili a causa del sisma del maggio 2012 e che rientreranno nell’abitazione ripristinata - hanno l’obbligo: a) di presentare ai Comuni in cui è ubicata l’abitazione inagibile per effetto del sisma del maggio 2012 entro il termine perentorio del “15 settembre 2015” N2 uno dei modu |
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Art. 2-bis - Autonomia decisionale del Comune |
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Art. 3 - Termine e modalità per la documentazione del rientro nell’abitazione al ripristino della relativa agibilità1. I nuclei familiari che hanno compilato la domanda di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), devono dimostrare l’avvenuto rientro nell’abitazione al termine dei lavori di ripristino della relativa agibilità con le modalità indicate al comma 2 del presente articolo. 2. Entro il termine perentorio di 6 mesi “- salvo proroga fino a un massimo di ulteriori 6 mesi concessi dal Comune - e decorrenti” N19 dalla data di fine lavori di ripristino dell’agibilità, attestata dal tecnico di parte, “almeno uno dei componenti del nucleo familiare beneficiario della forma di assistenza, deve” |
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Art. 4 - Assistenza alla popolazione senza oneri finanziari a carico del Fondo commissariale – Incrocio domanda/offerta di abitazioni1. Per assistenza alla popolazione senza oneri finanziari a carico del Fondo commissariale si intende l’assistenza fornita dai Comuni, attraverso la gestione della domanda e offerta di abitazioni, ai nuclei familiari sgomberati con or |
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Art. 5 - Nuove ordinanze di sgombero1. Le ordinanze di sgombero per inagibilità emesse a circa tre anni dal sisma del maggio 2012 non costituiscono, dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, titolo per accedere a una delle forme di assistenza alla popolazione di cui all’articolo 1 “fatta eccezione per quelle emesse relativamente ad abitazioni - ubicate in unità o aggregati strutturali oggetto di progettazione ed intervento unitari - la cui inagibilità in conseguenza del sisma del maggio 2012 sia stata accertata in sede di redazione del progetto unitario” |
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Art. 7 - Composizione numerica del nucleo familiare1. Il numero dei componenti il nucleo familiare che rileva ai fini dell’assiste |
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CAPO II - CONTRIBUTO PER IL CANONE DI LOCAZIONE (CCL) |
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Art. 8 - Requisiti per il riconoscimento del CCL1. Il contributo per il canone di locazione (CCL) è riconosciuto ai nuclei familiari, con percorso di rientro nell’abitazione al termine dei lavori di ripristino dell’agibilità e: a) per i quali entro il 30 giugno 2015 non si sia già verificata una causa di decadenza dal contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) ai sensi dell’or |
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Art. 9 - Termine temporale e modalità per la presentazione della domanda del CCL1. Per il riconoscimento del CCL, i soggetti interessati devono presentare, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio del “15 settembre 2015” N2 la relativa domanda, da compilarsi, utilizzando il modulo “Allegato contributo per il canone di locazione (CCL)” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a); in caso di inosservanza del predetto termine, il Comune, che deve comunque acquisire ai propri atti la domanda tardiva, comunica con raccomandata a.r. all’interessato l’irricevibilità della stessa. 2. È inammissibile la domanda di CCL eventualmente presentata da coloro per i quali è intervenuta in data antecedente al 30 giugno 2015 una causa di decadenza dal CAS “, salvo quanto previsto al Capo III-quater della presente ordinanza” N33; in tal caso il Comune ne dà comunicazione all’interessato con raccomandata a.r.. 3. Alla domanda deve essere allegata, a seconda dei casi che ricorrono: a) copia conforme all’originale del contratto di locazione dell’abitazione temporanea, regolarmente registrato ed in corso di esecuzione alla data di presentazione della domanda medesima; b) dichiarazione dell’albergatore attestante il pernottamento in albergo e l’importo mensile del relativo corrispettivo; |
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Art. 10 - Parametri per la determinazione del CCL1. Ove l’abitazione fosse occupata alla data del sisma del maggio 2012 a titolo gratuito (proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, o comodato), il CCL è riconosciuto nella misura corrispondente al canone mensile di locazione stabilito contrattualmente per l’abitazione temporanea, o al corrispettivo mensile per il pernottamento in albergo, con esclusione del vitto, o alla retta mensile per la RSA e comunque non oltre il massimale di € 600,00. N5 1 bis. Ai fini della determinazione del CCL sarà preso a riferimento unicamente il canone di locazione corrisposto per l’abitazione temporanea, rimanendo pertanto escluso qualsiasi altro onere connesso al contratto (es: spese di registrazione annuali, bolli, deposito cauzionale, quote di spese condominiali ricomprese nel canone etc…). |
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Art. 11 - Periodo per il quale è riconosciuto il CCL1. Il diritto al CAS cessa il 30 giugno 2015, ferme restando eventuali cause di decadenza dallo stesso intervenute in data antecedente “e salvo quanto previsto al Capo III-quater della presente ordinanza” N33. |
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Art. 12 - Obbligo di inizio lavori di ripristino dell’agibilità dell’abitazione entro determinati termini1. Entro il 30 settembre 2015 è fatto obbligo di iniziare i lavori di ripristino dell’agibilità dell’abitazione sgomberata, per coloro che, beneficiando a tale data del CCL: a) non confermino, per l’esito di agibilità E, entro il 15 maggio 2015 l’istanza di prenotazione MUDE ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 14 del 14 aprile 2015; b) siano stati sgomberati con ordinanza sindacale a causa del sisma del maggio 2012 dopo il 31 luglio 2014 - data entro la quale, ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 64/2013, come modificata dall’ordinanza commissariale n. 149/2013, ricorreva l’obbligo di iniziare i lavori per chi non aveva presentato entro il 31 marzo 2014 per gli esiti di agibilità E0, E1, E2 ed E3 o entro il 30 aprile 2014 per gli esiti di agibilità B e C rispettivamente l’istanza di prenotazione MUDE o la domanda di contributo MUDE - e alla data di entrata in vigore della presente |
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Art. 13 - Casi che comportano l’obbligo di restituzione del CCL1. Il CCL deve essere restituito dal 1 luglio 2015 o, se successiva, dalla data di percezione dello stesso, in caso di: a. inosservanza del termine di 6 mesi previsto all’articolo 3 per il rientro nell’abitazione e la presentazione della relativa documentazione, ancorché i lavori di ripristino dell’agibilità siano stati ultimati entro i termini di cui al comma 2 dell’ articolo 11; |
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Art. 14 - Casi che comportano l’obbligo di restituzione del CAS e del CCL1. Qualora, anche a causa della vendita, compresa quella conseguente ad esecuzione forzata, dell’abitazione sgomberata, i lavori di ripristino dell’agibilità non siano ultimati entro 8, 24 e 36 mesi - salvo eventuali sospensioni o proroghe concesse dal Comune - decorrenti dalle date indicate al comma 2 dell’articolo 11 della presente ordinanza, al fine di non incorrere nella sanzione prevista al comma 5 dell’articolo 7 dell’ordinanza commissariale n. 64/2013 ovvero nell’obbligo di restituire il CAS dal 1 agosto 2013 o, se successiva, dalla data di percezione dello stesso, i soggetti che non accedono al CCL devono ultimare i lavori - in luogo dei 12 mesi previsti nel predetto c |
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Art. 15 - Termini temporali per l’erogazione del CCL1. Il CCL è erogato dai Comuni interessati agli aventi titolo a decorrere dal 1 luglio 2015 con c |
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Art. 16 - Vigenza delle disposizioni di cui all’ordinanza commissariale n. 64/2013 e smi1. Per tutto quanto non diversamente previsto nelle disposizioni della presente ordin |
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CAPO III - NUCLEI FAMILIARI CON SISTEMAZIONE ABITATIVA TEMPORANEA A TITOLO GRATUITO |
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Art. 17 - Contributo per il disagio abitativo temporaneo ai nuclei familiari con sistemazione abitativa temporanea a titolo gratuito1. Ai nuclei familiari che alla data del sisma del maggio 2012 occupavano l’abitazione a titolo di proprietà, usufrutto o comodato, con percorso di rientro nell’abitazione al termine dei lavori di ripristino dell’agibilità, la cui sistemazione abitativa temporanea attuale “, ivi compresa la sistemazione in case mobili, roulotte e camper,” N4 è a titolo gratuito e per i quali entro il 30 giugno 2015 non si sia già verificata una causa di decadenza dal Contributo per l’autonoma sistemazione, “salvo quanto previsto al Capo III-quater della presente ordinanza,” N33 è riconosciuto un contributo per il disagio abitativo temporaneo “(CDA)” N7 nelle seguenti misure forfetarie mensili:
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Art. 17-ter - Effetti della sistemazione dei componenti del medesimo nucleo familiare sgomberato in più abitazioni temporanee ai fini del riconoscimento del CCL o del CDA1. Per il medesimo nucleo familiare sgomberato, con percorso di rientro nell’abitazione ripristinata, per il quale non si siano v |
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Art. 17-quater - Effetti della sistemazione di più nuclei familiari sgomberati nella medesima abitazione temporanea ai fini del riconoscimento del CCL o del CDA1. Per le domande di contributo presentate entro i termini prescritti dai nuclei familiari sgomberati e con percorso di rientro, per i quali non si siano verificate al 30 giugno 2015 cause di decadenza dal CAS, “salvo quanto previsto al Capo III-quater della p |
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Art. 17-quinquies - Disposizione generale |
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Art. 17-sexies - Passaggio dal CCL al CDA |
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Art. 17-septies - Passaggio dal CDA al CCL |
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Art. 17-octies - Passaggio dall’assistenza di cui alle ordinanze commissariali n. 25/2012 e n. 26/2014 al CDA o al CCL |
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Art. 17-nonies - Passaggio dall’assistenza in PMAR o in PMRR, di cui all’ordinanza commissariale n. 85/2012, al CDA o al CCL1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 17-quinquies, il nucleo familiare, con sistemazione abitativa temporanea in prefabbricati modulari abitativi rimovibili (PMAR) di cui all’ordinanza commissariale n. 85, alla riconsegna del PMAR risultante dal relativo verbale, può procedere: |
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Art. 17-decies - Assistenza ai nuclei familiari autorizzati al deposito della domanda MUDE ai sensi delle ordinanze commissariali n. 39/2014 e n. 71/20141. Ai nuclei familiari che non hanno presentato istanza di prenotazione MUDE (esito E) entro il 31 marzo 2014 o domanda MUDE entro il 30 aprile 2014 (esiti B e C) e sono decaduti il 31 luglio 2014 dal diritto al contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) per non aver iniziato i lavori di ripristino entro tale ultima data, è riconosciuto il contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) fino al 30 giugno 2015 ove, antecedentemente a tale data sia stata depositata la domanda di contributo per la riparazione |
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Art. 17-undecies - Assistenza ai nuclei familiari autorizzati al deposito della domanda MUDE ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 14/2016, articolo 8, commi 1 e 21. Ai nuclei familiari che non hanno presentato istanza di prenotazione MUDE (esito E) entro il 31 marzo 2014 o domanda MUDE entro il 30 aprile 2014 (esiti B e C) e sono decaduti il 31 luglio 2014 dal diritto al contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) per non aver iniziato i lavori di ripristino entro tale ultima data, è riconosciuto il contributo per il canone di locazione (CCL) o il contributo per il disagio abitativo (CDA), ove autorizzati ai sensi dell’ |
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Art. 17-duodecies - Assistenza ai nuclei familiari autorizzati al deposito della domanda MUDE e SFINGE ai sensi delle ordinanze commissariali n. 14/2016, articolo 8, comma 3 e n. 25/2016 e smi, articolo 21. Ai nuclei familiari di cui all’articolo 12 della presente ordinanza, compresi quelli che non hanno provveduto ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza commissariale n. 40/2015, e s |
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Art. 17-terdecies - Assistenza ai nuclei familiari con inizio lavori di ripristino successivo al 31 luglio 2014 o al 30 settembre 20151. Ai nuclei familiari che non hanno presentato istanza di prenotazione MUDE (esito E) entro il 31 marzo 2014 o domanda MUDE entro il 30 aprile 2014 (esiti B e C) e sono decaduti il 31 luglio 2014 dal diritto al contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) per non aver iniziato i lavori di ripristino entro tale ultima data, ove non abbiano richiesto l’autorizzazione al deposito MUDE ai sensi dell |
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Art. 17-quaterdecies - Assistenza ai nuclei familiari sgomberati con ordinanza di inagibilità di cui all’articolo 8, commi 3 e 4 dell’ordinanza commissariale n. 14/20161. Ai nuclei familiari destinatari di un’ordinanza di sgombero emessa, nei casi di cui all’articolo 8, comma 3, dell’ordinanza commissariale n. 14/2016, successivamente al 12 maggio 2015, data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale n. 20/2015, nonché nei casi di cui all’articolo 8, c |
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Art. 17-quinquiesdecies. - Assistenza ai nuclei familiari autorizzati al deposito della domanda MUDE ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza commissariale n. 19/2017 |
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Art. 17-sexiesdecies. - Assistenza ai nuclei familiari autorizzati al deposito della domanda MUDE oltre il termine del 31 ottobre 2017 |
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Art. 17-septiesdecies. - Assistenza ai nuclei familiari con inizio lavori di ripristino successivo al 30 giugno 2017 o al 31 ottobre 2017 |
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CAPO IV - ALLOGGI IN LOCAZIONE TEMPORANEA |
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Art. 18 - Modifiche e integrazioni dell’ordinanza n. 26/2014 (Alloggi in locazione temporanea)1. Dalla data del 1 luglio 2015 i contratti previsti dalla ordinanza n. 26/2014 potranno essere stipulati esclusivamente per i nuclei familiari che alla data del sisma del maggio 2012 occupavano l’abitazione a titolo gratuito (proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, o comodato), con percorso di rientro nell’abitazione al termine dei lavori di ripristino dell’agibilità, solo nei seguenti casi: a) rinnovi di contratti stipulati ai sensi dell’ordinanza 26/2014, in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza per una durata massima di ulteriori 24 mesi; b) nuovi contratti da stipulare alla scadenza di contratti di cui alla ordinanza n. 25/2012 ancora in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza; c) nuovi contratti la cui stipula era in corso di trattativa all’11 maggio 2015. N22 d) nuovi contratti da stipulare con nuclei familiari per i quali il Comune/ACER ritenga necessario il ricorso a tale forma di assistenza La valutazione dei casi è affidata all’insindacabile giudizio del Comune/ACER; N24 e) nuovi contratti da stipulare con nuclei familiari assegnatari di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) a condizione che: - siano state avviate le pratiche di ripristino dell’abitazione principale colpita dal sisma; - sia stato rispettato il Disciplinare di assegnazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR); |
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CAPO V - PMAR e PMRR |
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Art. 19 - Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR)1. Finalità del presente articolo è la ricognizione dei nuclei familiari assegnatari di PMAR al fine di formalizzare la situazione oggettiva di ciascun nucleo in relazione al rientro nell’abitazione per la quale è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero. 2. I Comuni che abbiano già in corso o espletato procedure di monitoraggio raccogliendo dati e dichiarazioni analoghi a quelli riportati nell’allegato PMAR possono valutare di non procedere ad una ulteriore ricognizione. 3. I Comuni che non hanno effettuato nessuna ricognizione, o che l’hanno svolta solo in parte, devono procedere alla raccolta dei dati e delle dichiarazioni richieste mediante il modulo allegato alla presente ordinanza “Allegato PMAR”, di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) della presente ordinanza. 4. Entro il termine perentorio del “15 settembre 2015” N2 gli assegnatari di PMAR dei Comuni di cui al comma 3, proprietari, usufruttuari, comodatari o affittuari di abitazioni danneggiate dal sisma, dovranno consegnare al Comune in cui è ubicato il prefabbricato l’“Allegato PMAR” debitamente compilato. |
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Art. 20 - Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR)1. Finalità del presente articolo è la ricognizione delle effettive condizioni di utilizzazione dei PMRR, la formalizzazione della situazione oggettiva di ciascun assegnatario in relazione al rientro nell’abitazione e la verifica che sia ancora in essere l’attività agricola ed eventualmente il relativo contratto di affitto. 2. Entro il termine del “15 settembre 2015” N2 gli assegnatari di Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR), proprietari, usufruttuari, comodatari o affittuari di abitazioni danneggiate dal sisma 2012, devono compilare e consegnare al Comune ove è ubicato il prefabbricato il modulo di dichiarazione (Allegato PMRR), di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) della presente ordinanza, con il quale dichiarano l’effettivo utilizzo del modulo e lo stato del nucleo rispetto all’abitazione danneggiata. 3. Costituisce motivo di decadenza del diritto alla permanenza nei PMRR la sussistenza di una delle seguenti condizioni: |
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Art. 21 - Modifica all’ordinanza n. 85/2012 “Assegnazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e dei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR)...”1. Il punto 11 dell’ord. n. 85/2012 è sostituito con il seguente: “11) che l’uso provvisorio gratuito dei moduli abitativi dei PMAR e dei PMRR sia assicurato per i Comuni per un periodo massimo di 72 mesi e comunque per gli assegnatari fino al termine dei lavori degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione dell’alloggio occupato prima del 20 maggio 2012. Entro trenta giorni “dalla notifica del provvedimento di rilascio del modulo da parte del Comune, il” N26, PMAR o PMRR, dovrà essere liberato a cura e spese dell’assegnatario. Trascorso tale termine il Comune dovrà porre in essere tutte le iniziative per il recupero del prefabbricato modulare abitativo al fine di consentire al Commissario Delegato di applicare la clausola contrattuale del buy back (obbligo di riacquisto da parte dell’installatore). Trascorso il termine di trenta giorni all’assegnatario dovrà essere applicata una sanzione pecuniaria calcolata in proporzione alla superficie del modulo abitativo e alle mensilità di permanenza non autorizzata nel modulo;” 2. Al punto 11 dell’ord. n. 85/2012 sono aggiunti i seguenti punti: “11-bis) Le sanzioni pecuniarie, calcolate come il valore del deprezzamento mensile del buy-back di ogni PMAR o PMRR maggiorato del 50% e delle spese di manutenzione connesse, sono riportate nelle tabelle seguenti e si applicano dalla notifica del provvedimento sanzionatorio da parte del Comune. Il valore di deprezzamento è calcolato sulla base di quanto stabilito dal contratto di appalto dei singoli lotti e della superficie dei moduli.”
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Art. 22 - Integrazioni all'ordinanza n. 17/2014 (Concessione arredi PMAR e PMRR)1. Dopo il punto 4. è aggiunto il punto 4-bis: |
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Art. 23 - Integrazioni all'ordinanza n. 23/2014 (Smontaggio e deposito arredi PMAR e PMRR)1. Al punto 2, dopo le parole “oneri ed IVA inclusi.” viene aggiunto il seguente periodo: “Il contributo di 500,00 € è erogabile per ogni modulo esistente e da rimuovere. A tal fine sono |
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CAPO VI |
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Art. 24 - Assistenza presso strutture socio-sanitarie residenziali1. L’assistenza alle persone anziane e disabili non autosufficienti o fragili con oneri a carico del Commissario presso strutture socio-sanitarie residenziali, ai sensi dell'ordinanza n. 114/2013, cessa dal 1 luglio 2015. 2. Entro il “15 settembre 2015” N2 il Comune in cui risiedeva alla data del sisma il soggetto assistito presso una struttura socio-sanitaria, verifica insieme alla persona che si trova in assistenza, ovvero al familiare appositamente delegato o, ove nominati, dal tutore, curatore o amministratore di sostegno, i |
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CAPO VII - INCROCIO DOMANDA E OFFERTA DI ABITAZIONI |
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Art. 25 - Disposizioni in materia di incrocio di domanda e offerta di abitazioni private ripristinate con i fondi per la ricostruzione e disponibili per la locazione a nuclei familiari privi dell’abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012. Modifiche ed integrazioni alle ordinanze nn. 119/2013, art. 6, commi 5-9 e 26/2014, art. 4)1. Per ottemperare agli obblighi previsti dal Protocollo di intesa stipulato il 4 ottobre 2012 tra il MEF e i Presidenti delle Regioni, pubblicato nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 2012, sono definiti i criteri, le procedure e i termini per la locazione delle abitazioni ripristinate con i fondi per la ricostruzione di cui alle ordinanze commissariali n. 29, 51 e 86/2012 e smi, nel seguito delle presenti disposizioni denominati contributi per la ricostruzione, e le modalità per l’accesso a tale offerta dai nuclei familiari sgomberati per effetto del sisma con apposita ordinanza sindacale. 2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Protocollo di intesa, al fine di beneficiare dei contributi per la ricostruzione, compongono l’offerta, come rilevabile dal modello MUDE “Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione” o dalle dichiarazioni di impegno consegnate alla presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione o da dichiarazione di disponibilità all’affitto già presentate al Comune: a) le abitazioni principali di terzi (locatari, comodatari, soci di cooperative assegnatari), di cui all’art. 6, comma 3 delle ordd. nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, per le quali non è proseguito il contratto con il medesimo locatario, comodatario o socio di cooperative assegnatario alla data del sisma, “nel caso in cui quest’ultimo abbia formalmente rinunciato,” N19 e pertanto i proprietari, per adempiere agli obblighi derivanti dai contributi per la ricostruzione, devono stipulare un contratto per un periodo non inferiore a due anni con altro soggetto/nucleo familiare terremotato alle medesime condizioni economiche o comunque non peggiorative per l’inquilino. b) le abitazioni non principali, sfitte alla data del sisma di cui all’art. 6, comma 4 delle ordd. nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, per i quali i proprietari hanno l’obbligo di stipulare un contratto di locazione a canone concordato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 [RL4311998], per un periodo non inferiore a quattro anni. 3. I proprietari di abitazioni ripristinate, di cui al comma 2, lettere a) e b), che decorsi i tre mesi dalla dichiarazione di fine lavori concessi per la compilazione della “Dichiarazione sullo stato di occupazione dell’abitazione”, che non abbiano ancora ottemperato agli obblighi di utilizzo previsti ai commi 3 e 4 dell’art. 6 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, sono tenuti ad iscriversi nell’apposito elenco predisposto dal Comune per favorire l’incrocio della domanda e dell’offerta di abitazioni ripristinate con i fondi per la ricostruzione, pena la decadenza dal diritto al contributo e la sua restituzione. N21 4. Il modello MUDE “ Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione”, di cui all’art. 4, comma 5, dell’ordinanza n. 26/2014, deve essere compilato dal professionista incaricato, per conto dei proprietari e per tutte le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto della pratica MUDE, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione di fine lavori, pena la decadenza dal diritto al contributo e la sua restituzione. In questo caso, il Comune, prima di procedere all’atto definitivo di revoca, comunica formale diffida al beneficiario e al professionista incaricato ad adempiere entro 30 giorni dalla notifica della diffida stessa. N38 4 bis. Il Settore Tecnico del Comune provvederà a comunicare al Settore Sociale l’avvenuta compilazione della “Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione” trasmettendola completa di uno dei seguenti allegati a seconda delle tipologie di contratto: - copia informatica di originale analogico, ai sensi del d.lgs n. 82/2005, comma 2, dell’art. 2, del contratto di locazione e dell’eventuale rinuncia al contratto di locazione espressa dal nucleo titolare alla data del sisma in caso di alloggi affittati ad altro nucleo dopo il ripristino; - copia informatica di originale analogico, ai sensi del d.lgs n. 82/2005, comma 2, dell’art. 2 del contratto di comodato se quest'ultimo è stato stipulato in forma scritta e dell’eventuale rinuncia al contratto di comodato espressa d |
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Art. 26 - Modifiche ed integrazioni agli artt. 6 commi 3, 4 e 5 delle ordd. nn. 29, 51 e 86/2012 e smi - Ulteriori possibilità di utilizzo delle abitazioni ripristinate con fondi per la ricostruzione1. Al termine del comma 3 dell’art. 6 delle ordinanze nn. 29, 51 86/2012 e smi, è aggiunto il seguente periodo: “In caso di rinuncia formale del locatario/comodatario, il proprietario potrà cedere in comodato a parenti di primo grado (genitori e figli), ma previo assenso del Comune a seguito di verifica della momentanea assenza di nuclei terremotati idonei nell’elenco della domanda abitativa. Al proprietario è altresì consentito di adibirla a propria abitazione principale a condizione che entro sei mesi dalla dichiarazione di fine lavori vi trasferisca la residenza e non possegga nel medesimo comune altra abitazione disponibile ripristinata o meno con fondi per la ricostruzione, nel qual caso l’obbligo all’affitto si trasferisce a quest’ultima. Permane l’obbligo, entro i tre mesi successivi alla dichiarazione di fine lavori, di presentare al Comune la “Dichiarazione sullo stato di occupazione dell’abitazione&rdqu |
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Art. 27 - Disposizioni generali1. Per tutto |
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Allegato - Contributo per il disagio abitativo temporaneoParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato - Contributo per il Canone di LocazioneParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato - PMRR |
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