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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 06/08/2015, n. 39
Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 06/08/2015, n. 39
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Testo del provvedimentoIL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Visto l’art. 5 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 R; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Decreto legge 4 novembre 2002 n. 245 R convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 286 R; Viste: - la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 R con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova; - la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 R con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 29 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 29 maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo; - le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012 R e n. 3 del 2 giugno 2012 R adottate ai sensi delle sopra richiamate delibere del Consiglio dei Ministri rispettivamente per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, i Direttori alla protezione civile delle tre Regioni interessate, tra cui, per l’Emilia Romagna, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, sono stati nominati responsabili dell’attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione; Evidenziato che - le richiamate OCDPC n. 1/2012 R e l’OCDPC n. 3/2012 R hanno circoscritto l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza, ovvero la fase decorrente dagli eventi sismici fino al 29 luglio 2012, agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti; - tra le spese di assistenza alla popolazione sono ricomprese quelle dei contributi per l’autonoma sistemazione erogabili per il periodo decorrente dagli eventi sismici sino al 29 luglio 2012 ai sensi dell’art. 3 dell’OCDPC n. 1/2012 R dai dirigenti regionali alla protezione civile ovvero, per l’Emilia Romagna, dal Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, per il tramite dei Sindaci dei Comuni interessati, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità; Vista la determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile n. 506 del 18 giugno 2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico Regionale n. 101 del 20 giugno 2012, che ha approvato un’apposita direttiva di dettaglio attuativa dell’art. 3 dell’OCDPC n. 1/2012 R; Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 R “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1 agosto 20 |
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ALLEGATO 1 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE MISURE DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Revisione delle forme di assistenza alla popolazione con oneri finanziari a carico del Fondo commissariale1. Con la presente ordinanza si provvede alla revisione delle condizioni e delle modalità per la prosecuzione delle seguenti forme di assistenza alla popolazione con oneri finanziari a carico del Fondo commissariale di cui all’articolo 2 del D.L. n. 74/2012 R convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012 R, nel seguito denominat |
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Art. 2 - Condizioni per la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione con oneri finanziari a carico del Fondo commissariale1. Per la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione di cui all’articolo 1 e per non incorrere nelle sanzioni indicate nelle disposizioni della presente ordinanza che disciplinano le specifiche forme di assistenza, i nuclei familiari - sgomberati con ordinanza sindacale dalle proprie abitazioni inagibili a causa del sisma del maggio 2012 e che rientreranno nell’abitazione ripristinata - hanno l’obbligo: a) di presentare ai Comuni in cui è ubicata l’abitazione inagibile per effetto del sisma del maggio 2012 entro il termine perentorio del 15 settembre 2015 uno dei moduli allegati alla presente ordinanza - “Allegato Contributo per il canone di locazione (CCL)”; “Allegato Contributo pe |
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Art. 3 - Termine e modalità per la documentazione del rientro nell’abitazione al ripristino della relativa agibilità1. I nuclei familiari che hanno compilato la domanda di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), devono dimostrare l’avvenuto rientro nell’abitazione al termine dei lavori di ripristino della relativa agibilità con le modalità indicate al comma 2 del pres |
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Art. 4 - Assistenza alla popolazione senza oneri finanziari a carico del Fondo commissariale - Incrocio domanda/offerta di abitazioni1. Per assistenza alla popolazione senza oneri finanziari a carico del Fondo commissariale si intende l’assistenza fornita dai Comuni, attraverso la gestione della domanda e offerta di abitazioni, ai nuclei familiari sgomberati con ordinanza sindacale dalle proprie abitazioni inagibili a causa del |
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Art. 5 - Nuove ordinanze di sgombero1. Le ordinanze di sgombero per inagibilità emesse a circa tre anni dal sisma del maggio 2012 non costituiscono, dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, titolo per accedere a una delle forme di assistenza alla popolazione di cui all’articolo 1, fatta eccezione per quelle emesse relativamente ad abitazioni - ubicate in unità o aggregati strutturali oggetto di progettazione ed intervento unitari - la cui |
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Art. 6 - Assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP)1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 3, comma 3, dell’ordinanza |
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Art. 7 - Composizione numerica del nucleo familiare1. Il numero dei componenti il nucleo familiare che rileva ai fini dell’assiste |
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CAPO II - CONTRIBUTO PER IL CANONE DI LOCAZIONE (CCL) |
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Art. 8 - Requisiti per il riconoscimento del CCL1. Il contributo per il canone di locazione (CCL) è riconosciuto ai nuclei familiari, con percorso di rientro nell’abitazione al termine dei lavori di ripristino dell’agibilità e: a) per i quali entro il 30 giugno 2015 non si sia già verificata una causa di decadenza dal contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) ai sensi dell’o |
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Art. 9 - Termine temporale e modalità per la presentazione della domanda del CCL1. Per il riconoscimento del CCL, i soggetti interessati devono presentare, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio del 15 settembre 2015 la relativa domanda, da compilarsi, utilizzando il modulo “Allegato contributo per il canone di locazione (CCL)” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a); in caso di inosservanza del predetto termine, il Comune, che deve comunque acquisire ai propri atti la domanda tardiva, comunica con raccomandata a.r. all’interessato l' irricevibilità della stessa. 2. È inammissibile la domanda di CCL eventualmente presentata da coloro per i quali è intervenuta in data antecedente al 30 giugno 2015 una causa di decadenza dal CAS; in tal caso il Comune ne dà comunicazione all’interessato con raccomandata a.r.. 3. Alla domanda deve essere allegata, a seconda dei casi che ricorrono: a) copia conforme all’originale del contratto di locazione dell’abitazione temporanea, regolarmente registrato ed in corso di esecuzione alla data di presentazione della domanda medesima; b) dichiarazione dell’albergatore attestante il pernottamento in albergo e l’importo mensile del relativo corrispettivo; |
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Art. 10 - Parametri per la determinazione del CCL1. Ove l’abitazione fosse occupata alla data del sisma del maggio 2012 a titolo gratuito (proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, o comodato), il CCL è riconosciuto nella misura corrispondente al canone mensile di locazione stabilito contrattualmente per l’abitazione temporanea, o al corrispettivo mensile per il pernottamento in albergo, con esclusione del vitto, o alla retta mensile per la RSA e comunque non oltre il massimale di € 600,00. 1 bis. Ai fini della determinazione del CCL sarà preso a riferimento unicamente il canone di locazione corrisposto per l’abitazione temporanea, rimanendo pertanto e |
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Art. 11 - Periodo per il quale è riconosciuto il CCL1. Il diritto al CAS cessa il 30 giugno 2015, ferme restando eventuali cause di decadenza dallo stesso intervenute in data antecedente. 2. Il CCL è riconosciuto dal 1 luglio 2015 fino alla data di fine lavori riportata nella dichiarazione d |
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Art. 12 - Obbligo di inizio lavori di ripristino dell’agibilità dell’abitazione entro determinati termini1. Entro il 30 settembre 2015 è fatto obbligo di iniziare i lavori di ripristino dell’agibilità dell’abitazione sgomberata, per coloro che, beneficiando a tale data del CCL: a) non confermino, per l’esito di agibilità E, entro il 15 maggio 2015 l’istanza di prenotazione MUDE ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 14 del 14 aprile 2015; |
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Art. 13 - Casi che comportano l’obbligo di restituzione del CCL1. Il CCL deve essere restituito dal 1 luglio 2015 o, se successiva, dalla data di percezione dello stesso, in caso di: a) inosservanza del termine di 6 mesi previsto all’articolo 3 per il rientro nell’abitazione e la presentazione della relativa documentazione, ancorché i lavori di ripristino dell’agibilità siano stati ultimati entro i termini di cui al comma 2 dell& |
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Art. 14 - Casi che comportano l’obbligo di restituzione del CAS e del CCL1. Qualora, anche a causa della vendita, compresa quella conseguente ad esecuzione forzata, dell’abitazione sgomberata, i lavori di ripristino dell’agibilità non siano ultimati entro 8, 24 e 36 mesi - salvo eventuali sospensioni o proroghe concesse dal Comune - decorrenti dalle date indicate al comma 2 dell’articolo 11 della presente ordinanza, al fine di non incorrere nella sanzione prevista al |
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Art. 15 - Termini temporali per l’erogazione del CCL1. Il CCL è erogato dai Comuni interessati agli aventi titolo a decorrere dal 1 |
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Art. 16 - Vigenza delle disposizioni di cui all’ordinanza commissariale n. 64/2013 e smi1. Per tutto quanto non diversamente previsto nelle disposizioni della presente ordin |
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CAPO III - NUCLEI FAMILIARI CON SISTEMAZIONE ABITATIVA TEMPORANEA A TITOLO GRATUITO |
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Art. 17 - Contributo per il disagio abitativo temporaneo ai nuclei familiari con sistemazione abitativa temporanea a titolo gratuito (CDA)1. Ai nuclei familiari che alla data del sisma del maggio 2012 occupavano l’abitazione a titolo di proprietà, usufrutto o comodato, con percorso di rientro nell’abitazione al termine dei lavori di ripristino dell’agibilità, la cui sistemazione abitativa temporanea attuale, ivi compresa la sistemazione in case mobili, roulotte e camper, è a titolo gratuito e per i quali entro il 30 giugno 2015 non si sia già verificata una causa di decadenza dal Contributo per l’autonoma sistemazione, è riconosciuto un contributo per il disagio abitativo temporaneo (CDA) nelle seguenti misure forfetarie mensili:
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Art. 17- bis - Norme di rinvio1. Fermo restando che al CDA possono accedere solo coloro che occupavano l&rsqu |
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CAPO III- BIS - EFFETTI DELLA SISTEMAZIONE DEI COMPONENTI DEL MEDESIMO NUCLEO FAMILIARE SGOMBERATO IN PIÙ ABITAZIONI TEMPORANEE E DELLA SISTEMAZIONE DI PIÙ NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI NELLA MEDESIMA ABITAZIONE TEMPORANEA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL CCL O DEL CDA |
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Art. 17-ter - Effetti della sistemazione dei componenti del medesimo nucleo familiare sgomberato in più abitazioni temporanee ai fini del riconoscimento del CCL o del CDA1. Per il medesimo nucleo familiare sgomberato, con percorso di rientro nell’abitazione ripristinata, per il quale non si siano verificate al 30 giugno 2015 cause di decadenza dal CAS, e i cui componenti siano sistemati in più abitazioni temporanee, è presa |
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Art. 17-quater - Effetti della sistemazione di più nuclei familiari sgomberati nella medesima abitazione temporanea ai fini del riconoscimento del CCL o del CDA1. Per le domande di contributo presentate entro i termini prescritti dai nuclei familiari sgomberati e con percorso di rientro, per i quali non si siano verificate al 30 giugno 2015 cause di decadenza dal CAS, e che si siano sistemati nella medesima abitazione temporanea, si applica quanto previsto nelle seguenti lettere: |
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CAPO III - TER - PASSAGGIO TRA LE DIVERSE MISURE DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE |
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Art. 17-quinquies - Disposizione generale1. Le disposizioni di cui al presente Capo regolano il passaggio tra le diverse |
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Art. 17-sexies - Passaggio dal CCL al CDA1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 17-quinquies, il nucleo familiare, beneficiario di CCL, nel caso in cui il titolo oneroso in base al quale occupa l&rsq |
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Art. 17-septies - Passaggio dal CDA al CCL1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 17-quinquies, il nucleo familiare, beneficiario di CDA, nel caso in cui il titolo grat |
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Art. 17-octies - Passaggio dall’assistenza di cui alle ordinanze commissariali n. 25/2012 e n. 26/2014 al CDA o al CCL |
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CAPO IV - ALLOGGI IN LOCAZIONE TEMPORANEA |
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Art. 18 - Modifiche e integrazioni dell’ordinanza n. 26/2014 (Alloggi in locazione temporanea)1. Dalla data del 1 luglio 2015 i contratti previsti dalla ordinanza n. 26/2014 R potranno essere stipulati esclusivamente per i nuclei familiari che alla data del sisma del maggio 2012 occupavano l’abitazione a titolo gratuito (proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, o comodato), con percorso di rientro nell’abitazione al termine dei lavori di ripristino dell’agibilità, solo nei seguenti casi: a) rinnovi di contratti stipulati ai sensi dell’ordinanza n. 26/2014 R, in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza per una durata massima di ulteriori 24 mesi; b) nuovi contratti da stipulare alla scadenza di contratti di cui alla ordinanza n. 25/2012 R ancora in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza; c) nuovi contratti la cui stipula è in corso di trattativa alla data di pubblicazione della presente ordinanza. 2. Per i nuclei familiari con percorso di rientro che alla data del |
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CAPO V - PMAR E PMRR |
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Art. 19 - Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR)1. Finalità del presente articolo è la ricognizione dei nuclei familiari assegnatari di PMAR al fine di formalizzare la situazione oggettiva di ciascun nucleo in relazione al rientro nell’abitazione per la quale è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero. 2. I Comuni che abbiano già in corso o espletato procedure di monitoraggio raccogliendo dati e dichiarazioni analoghi a quelli riportati nell’allegato PMAR possono valutare di non procedere ad una ulteriore ricognizione. 3. I Comuni che non hanno effettuato nessuna ricognizione, o che l’hanno svolta solo in parte, devono procedere alla raccolta dei dati e delle dichiarazioni richieste mediante il modulo allegato alla presente ordinanza “Allegato PMAR”, di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) della presente ordinanza. 4. Entro il termine perentorio del 15 settembre 2015 gli assegnatari di PMAR dei Comuni di cui al comma 3, proprietari, usu |
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Art. 20 - Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR)1. Finalità del presente articolo è la ricognizione delle effettive condizioni di utilizzazione dei PMRR, la formalizzazione della situazione oggettiva di ciascun assegnatario in relazione al rientro nell’abitazione e la verifica che sia ancora in essere l’attività agricola ed eventualmente il relativo contratto di affitto. 2. Entro il termine del 15 settembre 2015 gli assegnatari di Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR), proprietari, usufruttuari, comodatari o affittuari di abitazioni danneggiate dal sisma 2012, devono compilare e consegnare al Comune ove è ubicato il prefabbricato il modulo di dichiarazione (Allegato PMRR), di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) della presente ordinanza, con il quale dichiarano l’effettivo utilizzo del modulo e lo stato del nucleo rispetto all’abitazione danneggiata. 3. Costituisce motivo di decadenza del diritto alla permanenza nei PMRR la sussistenza di una delle seguenti condizioni: |
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Art. 21 - Modifica all’ordinanza n. 85/2012 “Assegnazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e dei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR)”1. Il punto 11 dell’ord. n. 85/2012 R è sostituito con il seguente: “11) che l’uso provvisorio gratuito dei moduli abitativi dei PMAR e dei PMRR sia assicurato per i Comuni per un periodo massimo di 72 mesi e comunque p |
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Art. 22 - Integrazioni all'ordinanza n. 17/2014 (Concessione arredi PMAR e PMRR)1. Dopo il punto 4. è aggiunto il punto 4-bis: |
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Art. 23 - Integrazioni all'ordinanza n. 23/2014 (Smontaggio e deposito arredi PMAR e PMRR)1. Al punto 2, dopo le parole “oneri ed IVA inclusi.” viene aggiunto il seguente periodo: “Il contributo di 500,00 € è erogabile per ogni modulo esistente e da rimuovere. A tal fine sono rimborsabil |
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CAPO VI |
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Art. 24 - Assistenza presso strutture socio-sanitarie residenziali1. L’assistenza alle persone anziane e disabili non autosufficienti o fragili con oneri a carico del Commissario presso strutture socio-sanitarie residenziali, ai sensi dell'ordinanza n. 114/2013, cessa dal 1 luglio 2015. 2. Entro il 15 settembre 2015 il Comune in cui risiedeva alla data del sisma il s |
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CAPO VII - INCROCIO DOMANDA E OFFERTA DI ABITAZIONI |
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Art. 25 - Disposizioni in materia di incrocio di domanda e offerta di abitazioni private ripristinate con i fondi per la ricostruzione e disponibili per la locazione a nuclei familiari privi dell’abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012. Modifiche ed integrazioni alle ordinanze nn. 119/2013, art. 6, commi 5-9 e 26/2014, art. 4)1. Per ottemperare agli obblighi previsti dal Protocollo di intesa stipulato il 4 ottobre 2012 tra il MEF e i Presidenti delle Regioni, pubblicato nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 2012, sono definiti i criteri, le procedure e i termini per la locazione delle abitazioni ripristinate con i fondi per la ricostruzione di cui alle ordinanze commissariali n. 29 R, 51 R e 86/2012 R e smi, nel seguito delle presenti disposizioni denominati contributi per la ricostruzione, e le modalità per l’accesso a tale offerta dai nuclei familiari sgomberati per effetto del sisma con apposita ordinanza sindacale. 2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Protocollo di intesa, al fine di beneficiare dei contributi per la ricostruzione, compongono l’offerta, come rilevabile dal modello MUDE “Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione” o dalle dichiarazioni di impegno consegnate alla presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione o da dichiarazione di disponibilità all’affitto già presentate al Comune: a) le abitazioni principali di terzi (locatari, comodatari, soci di cooperative assegnatari), di cui all’art. 6, comma 3 delle ordd. nn. 29 R, 51 R e 86/2012 R e smi, per le quali non è proseguito il contratto con il medesimo locatario, comodatario o socio di cooperative assegnatario alla data del sisma, e pertanto i proprietari, per adempiere agli obblighi derivanti dai contributi per la ricostruzione, devono stipulare un contratto per un periodo non inferiore a due anni con altro soggetto/nucleo familiare terremotato alle medesime condizioni economiche o comunque non peggiorative per l’inquilino. b) le abitazioni non principali, sfitte alla data del sisma di cui all’art. 6, comma 4 delle ordd. nn. 29 R, 51 R e 86/2012 R e smi, per i quali i proprietari hanno l’obbligo di stipulare un contratto di locazione a canone concordato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 R, per un periodo non inferiore a quattro anni. 3. I proprietari di abitazioni di cui al comma 2, lettere a) e b) sono tenuti ad iscriversi nell’apposito elenco predisposto dal Comune per favorire l’incrocio della domanda e della offerta di abitazioni ripristinate con i fondi per la ricostruzione di cui alle ordinanze nn. 29 R, 51 R e 86/2012 R e smi, pena la decadenza dal diritto al contributo e la sua restituzione. 4. Il modello MUDE “Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione”, di cui all’art. 4, comma 5, dell’ordinanza n. 26/2014 R, deve essere compilato dal professionista incaricato, per conto dei proprietari e per tutte le unità immobiliari oggetto della pratica MUDE, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione di fine lavori. Il Settore Tecnico del Comune provvederà a comunicare al Settore Sociale l’avvenuta compilazione della “Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione” trasmettendola completa di uno dei seguenti allegati a seconda delle tipologie di contratto stipulato dopo il ripristino dell'abitazione avvenuto con i fondi per la ricostruzione di cui alle ordinanze nn. 29 R, 51 R |
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