FAST FIND : NR28454

Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 05/10/2012, n. 51

Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (ESITO E0)
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Premessa

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

 

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012 , in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia del 01/06/2012 “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”;

Visto il comma 4 del citato

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Art. 1 - (Individuazione ambito territoriale danneggiato)

1. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio nell’Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 individuati dall’art. 1 del decreto-legge del 6 giugno 2012 n.

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Art. 2 - (Condizioni per la concessione dei contributi)

1. Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate in modo significativo dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 “e la ripresa delle attività produttive” N20, è concesso un contributo a favore dei proprietari, degli usufruttuari, dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, per la riparazione del danno ed il miglioramento sismico dell’edificio in cui è presente almeno un’unità immobiliare destinata ad abitazione ovvero ad attività produttiva attiva alla data del “sismaN22, oggetto di ordinanza comunale di inagibilità totale e che sia caratterizzato da uno “stato di danno” ed un “valore di vulnerabilità” che, combinati insieme, rientrino nella definizione di “livello operativo” E0 di cui alla Tabella 3.

1bis. Qualora gli edifici di cui al comma 1 siano interamente composti da unità immobiliari adibite ad attività produttiva il contributo è concesso secondo i criteri e le modalità stabilite dall’ordinanza 57/2012 e s.m.i.. N23 N79

1-ter. Rispetto agli edifici di cui al comma 1-bis, fanno eccezione i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall'art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'Ord. reg. n. 57/2012 e smi. In tal caso il proprietario dell'immobile - impresa o persona fisica - o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento, possono presentare istanza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.L. n. 74/2012 convertito con legge n. 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici “o porzioni di edifici” N83, che non necessitino di particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all'art. 3 commi 2 e 2-bis è ridotto del 30%. Per gli stessi fabbricati rurali, in base a quanto disposto dall'Ord. reg. n. 57/2012, le perizie previste dalla presente ordinanza dovranno essere giurate.

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Art. 3 - (Determinazione del contributo concedibile)

1. Per l’esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico, così come definito al punto 8.4.2 “Interventi di miglioramento” delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, è concesso un contributo sul costo ammissibile e riconosciuto nelle percentuali indicate nei successivi commi 3, 4, 5 e 6. N24

2. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:

- il costo dell’intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base “dell'Elenco dei prezzi delle opere pubbliche approvato dalla Giunta regionale” N81 fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si far à riferimento all'elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA territorialmente competente o, in mancanza, all’analisi dei prezzi come disciplinato dall’art. 32 comma 2 del dPR n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006 , al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile

e

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 800 euro/mq più IVA se non recuperabile per la superficie complessiva dell’unità immobiliare fino a 120 metri quadrati.

Per le superfici eccedenti 120 mq e fino a 200 mq il costo convenzionale si riduce a 650 euro a mq. più IVA se non recuperabile ed ulteriormente a 550 euro a mq. più IVA se non recuperabile per le superfici eccedenti i 200 mq. Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell'unità immobiliare, più la superficie accessoria delle pertinenze, più la quota parte delle superfici accessorie equivalenti comuni di spettanza, in coerenza con l'Allegato A della Delibera ALR n. 279/2010 calcolata senza la limitazione al 60% “e con l’inclusione della superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale e degli androni d’ingresso condominiali” N17. N5

2-bis. Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttive non si applicano le riduzioni del costo convenzionale in relazione alle superfici, stabilite al comma precedente. N6

2-ter. Qualora l’edificio oggetto dell’intervento sia coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da eventi sismici il contributo è determinato in misura pari alla differenza tra il costo dell’intervento di cui al comma 2 ed il risarcimento assicurativo N40. N6

2-quater Per coloro che abbiano già presentato “la quantificazione delle superfici perN20 il calcolo del costo convenzionale ai sensi del precedente comma 2 non includendo la superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale e degli androni d’ingresso condominiali possono presentare un’integrazione della documentazione inserendo tali superfici. N18

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Art. 4 - (Presentazione delle domande)

1. “Entro il 31 dicembre 2013N39 N90 i soggetti legittimati individuati all'articolo 2, comma 1, devono “depositareN21, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l’immobile danneggiato. La domanda è redatta, “edepositataN22 esclusivamente” N3 mediante il modello e la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario Delegato N26 pubblicata sul sito web www.regione.emilia-romagna.it/terremoto. “L’accettazione e la protocollazione della domanda oppure il motivato rifiuto devono avvenire entro “cinque giorni lavorativi dal deposito della stessa. Effettuata la verifica della completezza della domanda, l'accettazione viene comunicata mediante procedura informatica e dalla data di tale comunicazione decorrono i 90 giorni di cui all'art. 5, comma 5 della presente ordinanza. Decorso il termine dei cinque giorni dal deposito senza che intervenga alcuna comunicazione, la domanda si intende accettata, anche se in attesa della protocollazione, e dalla data del deposito decorre il termine di 90 giorni a cui si aggiungono i 5 giorni stabiliti per l'accettazione La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014.” N72N27.

1-bis. Qualora, prima del deposito della domanda redatta ai sensi del comma 1, l’edificio danneggiato fosse ricompreso all’interno di una Unità Minima d’Intervento individuata con la deliberazione del Consiglio comunale prevista all’art. 7, comma 1 della l.r. 16/12 , la stessa dovrà essere presentata secondo le modalità e nei termini stabiliti dall’

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Art. 5 - (Concessione del contributo ed Inizio dei lavori)

1. “L’accettazioneN21 della domanda, completa dei documenti di cui all'art.4, costituisce comunicazione di inizio lavori per le opere di riparazione e miglioramento sismico e deposito del progetto delle opere strutturali ai sensi della l.r.19/2008 .

2. I lavori sono equiparati ad interventi di manutenzione straordinaria.

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Art. 6 - (Obblighi a carico dei beneficiari del contributo)

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d’uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione con miglioramento sismico, a pena di decadenza dal contributo e rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell’ammissibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica come territorio urbanizzato, non è considerato mutamento di destinazione d’uso quello verso altri usi già dichiarati compatibili, ai sensi del comma 1, dell’art. 26 della l.r. 31/2002 , dallo strumento urbanistico comunale vigente. N38

2. Il proprietario che aliena l'unità immobiliare per la quale beneficia dei contributi previsti dalla presente ordinanza prima della data di ultimazione degli interventi, ovvero prima di due anni dall'ultimazione dei lavori nel caso di unità immobiliare affittata, perde il diritto al contributo ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Il presente comma non si applica qualora l'alienazione avvenga a favore dei seguenti soggetti:

- parenti o affini fino al quarto grado;

- coniuge;

- promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente data antecedente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- affittuario o comodatario residente alla data del sisma;

- coloro che ne acquisiscono la proprietà a seguito di vendita all'asta conseguente a procedure esecutive individuali;

- nonché i soggetti dei casi previsti dagli articoli 1128 N75, 1103 N76 e 1104 N77 del Codice Civile. N70

2-bis. Qualora il proprietario dell’unità immobiliare danneggiata alla data del sisma sia deceduto successivamente, il diritto a richiedere il contributo viene trasferito agli eredi

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Art. 7 - (Esecuzione dei lavori)

1. N99 I lavori devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo di cui all'art. 5 a pena di decadenza dallo stesso.

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Art. 8 - (Erogazione del contributo)

1. Il contributo è erogato dall’istituto di credito prescelto dal richiedente all’impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui all’art. 4, “comma 7” N72, lett. c), nei tempi e nei modi di seguito indicati:

a) fino al 15% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) redatto, con riferimento all'art. 194 del D.P.R. n. 207/2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi di cui al precedente art. 4, comma 7 lett. c), effettivamente praticati dall'impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, che attesti l'esecuzione di almeno il 15% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo; N74

b) fino al 25% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all’art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento, “redatto come alla lett. a)” N72 dal direttore dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo.

c) fino al 30% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all’art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento, “redatto come alla lett. a)” N72 dal direttore dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo.

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Art. 9 - (Interventi iniziati)

1. Nel caso di interventi di miglioramento sismico iniziati o per i quali sia stato affidato l’incarico di progettazione prima del 14 novembre 2012 le spese sostenute dal richiedente antecedentemente al deposito in Comune della domanda di cui all’art. 4, comma 1, possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dall’ordinanza stessa, purché:

- il progetto sia stato redatto secondo le modalità di cui alle Norme tecniche sulle costruzioni NTC08 approvate con D.M. 14 gennaio 2008;

- i lavori siano stati ese

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Art. 10 - (Controlli)

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune, tramite i propri uffici tecnici, vigila sulla corretta esecuzione dei lavori. La vigilanza viene esercitata sia mediante la verifica del procedimento edilizio, in attuazione della L.R. n. 15/2013, sia dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione con i contributi concessi su almeno il 15% degli edifici, anche se ricompresi all'interno

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Art. 11 - (Cumulabilità dei contributi)

N47

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Art. 12 - (Esclusione dai contributi)

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Art. 13 - (Norma finanziaria)

N35

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Art. 14 - (dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia)

1. Tenuto conto della necessità di dare attuazione al programma casa approvato con ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012  e dare quindi avvio agli interventi edilizi che consentiranno a numerose famiglie di rientrare nelle proprie abitazioni danneggiate dal sisma, la presente Ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi della Legge 24 novembre 2000, n. 340 , e se ne dispone l’invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 20/94 .

 

Tabella 1.1 - Definizione delle soglie di danno: edifici in muratura N67

 

DANNO SIGNIFICATIVO

È definita soglia di danno significativo la soglia di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:

- lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per un'estensione > 30% della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello

- lesioni concentrate passanti, nelle murature (pareti) o nelle volte, di ampiezza superiore a millimetri 3;

- evidenza di schiacciamento nelle murature (pareti o colonne) o nelle volte;

- presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, nei solai o nelle scale, anche parziali;

- distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari;

- crollo di elementi di chiusura (tamponamenti), interposti fra colonne in muratura portanti, per un’estensione in superficie prospettica non inferiore al 20% rispetto al livello interessato;

- è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno.

 

DANNO GRAVE

Si definisce danno grave quello consistente in almeno una delle condizione di seguito definite:

- lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;

- lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 5% delle murature portanti;

- evidenti lesioni per rotazione al piede e/o schiacciamento/scorrimento, nelle colonne isolate, per una estensione superiore al 30% degli elementi di un piano;

- crolli parziali delle strutture verticali portanti o dei solai che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti o della superficie totale di piano dei solai;

- pareti o colonne in muratura fuori piombo per un'ampiezza superiore al 2%, da valutarsi in sommità o ai 2/3 dell’altezza di piano;

- colonne in muratura con fuori piombo superiore al 15% della dimensione del lato parallelo alla direzione dello spostamento;

- crollo di colonne in muratura a sostegno di porzioni di solaio o copertura tra il 5% (compreso) e il 10%, in superficie, dell’orizzontamento interessato;

- significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.002 L e inferiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o significative evidenze di fenomeni di liquefazione.

 

DANNO GRAVISSIMO

Si definisce danno gravissimo quello consistente in almeno due delle condizione di seguito definite:

- lesioni passanti nei maschi murari o nelle fasce di piano di ampiezza superiore a 10 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;

- lesioni a volte ed archi di ampiezza superiore a 4 mm in presenza di schiacciamenti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;

- lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 10% delle murature portanti;

- crolli parziali che interessino almeno il 20% in volume delle strutture portanti principali (muri o volte);

- evidenti lesioni per rotazione al piede e/o schiacciamento/scorrimento, nelle colonne isolate, per una estensione superiore al 50% degli elementi di un piano;

- crollo di colonne in muratura a sostegno di porzioni di solaio o copertura non inferiori in superficie al 10% del livello interessato;

- distacchi localizzati fra pareti con ampiezze superiori a 10 mm oppure distacchi con ampiezze superiori a 5 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;

- distacchi ampi ed estesi dei solai dai muri (>5 mm) che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti al livello medesimo;

- pareti fuori piombo per spostamenti fuori dal piano di ampiezza superiore al 3% sull'altezza di un piano;

- elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o rilevanti evidenze di fenomeni di liquefazione.

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Allegato 1 - Territori ammissibili

N37

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Allegato 2 - Istruzioni tecniche per l’esecuzione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo con esito di agibilità E

N52

1. Il presente documento fornisce istruzioni tecniche per lo svolgimento delle “valutazioni di sicurezza” e della progettazione di interventi su edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con esito di agibilità E, nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, che usufruiscono di contributi pubblici.

Esso ha, come principale quadro di riferimento, il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 , Parte II, nonché il DM 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, la circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del C.S.LL.PP.Istruzioni per lapplicazione delleNuove norme tecniche per le costruzionidi cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008” e la “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni” (DPCM 9 novembre 2011).

In particolare, l’azione sismica nel sito di riferimento dovrà tenere conto di eventuali effetti locali (stratigrafici e/o topografici), prendendo comunque in considerazione studi di risposta sismica locale ove disponibili.

2. Le valutazioni di sicurezza e le conseguenti progettazioni andranno impostate tenendo conto dell'edificio o unità strutturale e delle eventuali possibili interazioni con unità strutturali adiacenti (in caso di aggregati).

Riguardo a tale esigenza l’aggregato e l'edificio o unità strutturale possono essere così definiti:

- l’aggregato strutturale è costituito da un insieme di elementi strutturali non omogenei e che possono interagire sotto un’azione sismica (o dinamica in genere).

Un aggregato strutturale può essere costituito da uno o più edifici o unità strutturali accorpate dove, per accorpamento, si deve intendere un contatto, o un collegamento, più o meno efficace tra fabbricati con caratteristiche costruttive generalmente diverse. La presenza di un giunto di separazione, ove ritenuto efficace ai fini sismici, dà luogo alla individuazione di due aggregati strutturali ben distinti;

- all’interno degli aggregati strutturali si individuano gli edifici o unità strutturali, omogenee da cielo a terra e, in genere, distinguibili dalle altre adiacenti per almeno una delle seguenti caratteristiche che po

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