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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 24/03/2015, n. 60
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[Premessa]IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400R; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22R, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura; Visto in particolare l'articolo 19, comma 2, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal predetto decreto legislativo; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504R, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, e sue successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112R, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le funzioni ammini |
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Capo I - Criteri |
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Art. 1 - Campo di applicazione1. Il presente regolamento, salvo quanto espressamente previsto all'articolo 5, comma |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «decreto», il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; b) «allegato MI-003», l'allegato MI-003 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; c) «contatore», un contatore di energia elettrica attiva di cui all'allegato MI-003 che misura l'energia elettrica attiva consumata in un circuito; d) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali; e) |
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Art. 3 - Controlli successivi1. I contatori qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai seguenti controlli successivi: a) verificazione periodica; |
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Art. 4 - Criteri per la verificazione periodica1. La periodicità della verificazione periodica dei contatori è riportata nell'allegato I. 2. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica dei contatori sono pari agli errori fissati dalla relativa norma armonizzata o raccomandazione OIML per i controlli dei contatori in servizio per la stessa tipologia e classe di accuratezza. |
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Art. 5 - Criteri per i controlli metrologici casuali1. I controlli metrologici casuali sui contatori in servizio sono eseguiti dalle Camere di commercio, casualmente, senza determinata periodicità e senza preavviso; detti controlli possono essere effettuati, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 9, sia in un laboratorio accreditato per la taratura o prova di sistemi di misura per l'energia elettrica, sia sul luogo di funzionamento. |
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Art. 6 - Soggetti incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica1. La verificazione periodica dei contatori è effettuata da organismi che hann |
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Art. 7 - Soggetti incaricati dei controlli casuali1. I controlli casuali dei contatori sono effettuati dalle Camere di Commercio. |
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Capo II - Verificazione periodica |
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Art. 8 - Generalità1. I contatori utilizzati per una funzione di misura legale, sono sottoposti alla verificazione periodica secondo le periodicità previste all'allegato I, che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno della marcatura CE; successivamente, la verificazione è effettuata secondo la periodicità fissata dall'allegato I e decorre dalla data dell'ultima verificazione. 2. Il titolare de |
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Art. 9 - Procedure per la verificazione periodica1. Le procedure da seguire nella verificazione periodica dei contatori sono rivolte ad accertare il rispetto di specifici requisiti, escludendosi qualsiasi operazione che comporti l'alterazione dei parametri di lavoro, lo smontaggio di componenti e la rimozione di sigilli con esclusione di quelli facoltativi apposti dall'installatore. Nelle more dell'adozione delle direttive previste al comma 3 dell'articolo 3, la verificazione periodica è esegui |
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Art. 10 - Organismi1. I requisiti degli organismi sono riportati al Capo III. 2. L'Unioncamere forma l'elenco degli organismi che hanno presentato apposita S.C.I.A. a Unioncamere e che risultano in possesso dei requisiti di cui al Capo III. Tale elenco è |
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Art. 11 - Riparazione degli strumenti1. Qualora i controlli successivi sui contatori hanno esito negativo, questi possono essere detenuti dal titolare del contatore nel luogo di impiego purché muniti del contrassegno previsto all'artic |
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Art. 12 - Obblighi del titolare del contatore1. I titolari dei contatori soggetti all'obbligo della verificazione periodica: |
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Art. 13 - Elenco titolari di contatori1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 12 comma 1, e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attività di verificazione periodica e degli esiti dell'attività relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere. |
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Capo III - Organismi |
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Art. 14 - Presupposti e requisiti1. Gli organismi che hanno presentato apposita S.C.I.A. a Unioncamere, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti del presente decreto, effettuano la verificazione periodica. Nei casi previsti dall'articolo 15 possono effettuare sia l'assistenza e la riparazione dei contatori. |
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Art. 15 - Indipendenza degli organismi e sigilli1. L'organismo che rispetta i criteri minimi d'indipendenza di cui all'appendice A punto A.3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e future revisioni, può eseguire la verificazione periodica e quella di riparazione, mentre nel caso in cui detto organismo rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appe |
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Art. 16 - S.C.I.A.1. Gli organismi interessati presentano apposita S.C.I.A. ad Unioncamere. La S.C.I.A. contiene: a) copia del certificato di accreditamento in corso di validità o dichiarazione dell'organismo nazionale di accreditamento che la domanda di accreditamento è stata accettata; il certificato e la dichiarazione si riferiscono esplicitamente alle attività disciplinate dal presente regolamento; |
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Art. 17 - Divieto di prosecuzione dell'attività e provvedimenti di autotutela1. L'Unioncamere entro 60 giorni procede alla verifica documentale della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo, e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, inibisce la prosecuzione dell'attività, salvo che, ove ciò sia possibile l'organismo interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro u |
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Art. 18 - Obbligo di registrazione e di comunicazione1. Gli organismi inviano telematicamente entro sette giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con i seguenti elementi: a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore; |
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Art. 19 - Vigilanza sugli organismi1. L'organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attività di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformità alle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q). 2. L'organismo nazionale di accreditamento comunica tempestivament |
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Capo IV - Disposizioni transitorie |
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Art. 20 - Disposizioni transitorie1. Gli obblighi a carico dei titolari dei contatori, previsti dagli articoli 8 e 12, |
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Capo V - Modifiche alla periodicità dei controlli successivi per i misuratori del gas |
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Art. 21 - Modifiche al decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 751. Nell'allegato I del decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 75R, le parole «entro 15 anni per i contatori a pareti deformabili», sono sostituite dalle parole «entro 16 anni per i contatori a pareti deformabili&ra |
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Allegato I - Periodicità della verificazione dei contatori(articolo 4, comma 1; articolo 8, comma 1) |
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Allegato II - Informazioni minime che devono essere riportate sul libretto metrologico(articolo 2, comma 1, lettera o; articolo 4, comma 4; articolo 8, comma 3; articolo 12, comma 1, lettera b) Nome, indirizzo del titolare del contatore ed eventuale partita IVA; |
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Allegato III - Disegni dei contrassegni(articolo 4, comma 6; articolo 8, comma 4) 1. Contrassegno da applicare sugli strumenti di misura in caso di esito positivo della verificazione periodica
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