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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 21/04/2015, n. 52/R
D. P.G.R. Toscana 21/04/2015, n. 52/R
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PreamboloVisto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l’articolo 42 dello Statuto; Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766 R(Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751 e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati all’articolo 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751); Visto il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici del Regno); Vista la legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali); Vista legge regionale 23 maggio 2014, n. 27R (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico); Visto il parere del Comitato tecnico |
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Capo I - Norme generali |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale |
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Capo II - Elezioni per la costituzione o il rinnovo del comitato di amministrazione (articolo 18, comma 1 l.r. 27/2014) |
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Art. 2 - Indizione delle elezioni1. Le elezioni per la costituzione del comitato di amministrazione separata degli usi civici, di seguito denominato comitato di amministrazione, sono indette dal Presidente della Giunta regionale ogni cinque anni. |
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Art. 3 - Data delle elezioni1. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale sono indette le elezioni è indicata la data in cui le medesime hanno luogo. |
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Art. 4 - Elettorato attivo e passivo1. La lista degli elettori è compilata dal comune mediante stralcio dalle liste elettorali del comune medesimo aggiornate all& |
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Art. 5 - Presentazione delle candidature1. Ogni elettore può votare fino a quattro nominativi scegliendoli liberamente nella lista degli elettori di cui all’articolo 4. |
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Art. 6 - Svolgimento delle elezioni1. Le elezioni si svolgono in un’unica giornata, la domenica, dalle ore 7.00 fino alle ore 20.00. 2. Le elezioni, salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 2, si svolgono in un unico seggio. Il seggio è composto dal presidente e da due componenti, di cui uno c |
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Art. 7 - Elezione del comitato di amministrazione quando la collettività risiede in più comuni1. Qualora le elezioni del comitato di amministrazione riguardino più comuni il decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale sono indette le elezioni individua il comune capofila. 2. Il comune capofila è quello in cui &egra |
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Art. 8 - Incompatibilità e ineleggibilità1. Agli eletti si applicano le disposizioni in materia di cause di ineleggibilit&agra |
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Art. 9 - Ricorsi1. I ricorsi avverso le operazioni e i risultati elettorali nonché per motivi |
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Art. 10 - Spese1. Gli oneri per le elezioni sono anticipati dal comune interessato e rimborsati dall |
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Capo III Soggetto gestore |
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Sezione I - Ente gestore |
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Art. 11 Costituzione dell’ente gestore (articolo 15 l.r. 27/2014)1. A seguito dell’avvenuta certificazione dell’esistenza del demanio collettivo civico in capo alla relativa collettività riconducibile alla originaria frazione storica, il |
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Art. 12 - Individuazione degli utenti aventi diritto di voto nell’assemblea dell’ente gestore (articolo 17 l.r. 27/2014)1. Ai fini della prima convocazione dell’assemblea degli utenti, il comune comu |
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Art. 13 - Costituzione dell’ente gestore quando i beni del demanio collettivo civico sono di proprietà degli utenti residenti nell’intero comune (articolo 21, comma 4 l.r. 27/2014)1. Il Presidente della Giunta regionale indice le elezioni per la costituzione del comitato di amministrazione di cui all’articolo 2 |
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Art. 14 - Costituzione dell’ente gestore in caso di fusione di comuni (articolo 15 della l.r. 27/2014)1. Qualora a seguito dell’applicazione delle disposi-zioni del titolo IV, capo |
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Sezione II - Regolamento per la gestione degli usi civici, piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico e statuto |
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Art. 15 - Contenuti minimi del regolamento per la gestione degli usi civici (articolo 6 della l.r. 27/2014)1. Il regolamento per la gestione degli usi civici disciplina le condizioni dell’uso, del godimento e della fruizione dei beni del demanio collettivo civico, dei diritti d’uso civico nonché degli eventuali beni mobili di proprietà della collettività, per utilizzazioni tradizionali e non, da parte degli utenti e, nei casi previsti, da parte dei non residenti. 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 3 |
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Art. 16 - Contenuti minimi del piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico (articolo 7 della l.r. 27/2014)1. Il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico è l’atto di pianificazione e programmazione con il quale il soggetto gestore individua per ogni bene la sua destinazione attuale e futura, tenuto conto del possibile sviluppo duraturo e sostenibile ai fini della piena e integrata valorizzazione dei beni stessi. 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 32, comma 2 della legge regionale, il piano di v |
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Art. 17 - Approvazione del primo statuto (articolo 29 della l.r. 27/2014)1. Salvo quanto previsto dall’articolo 32, commi 1 e 3 della legge regionale lo statuto d |
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Capo IV - Procedimenti amministrativi |
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Sezione I - Procedimenti di competenza regionale |
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Art. 18 - Liquidazione dei diritti d’uso civico su istanza del soggetto gestore (articolo 24 della l.r. 27/2014)1. A seguito dell’accertamento istruttorio, una volta individuati i fondi altrui gravati da diritti di uso civico non contestati, il comitato di amministrazione redige un complessivo progetto di liquidazione che deve essere approvato dall’assemblea degli utenti e che contiene: a) la tipologia dei diritti essenziali o utili ai sensi dell’articolo 4 della l. 1766/1927; |
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Art. 19 - Liquidazione dei diritti d’uso civico su istanza del proprietario del fondo gravato (articolo 24 della l.r. 27/2014)1. Il proprietario del fondo gravato da diritti d’uso civico può richiedere al competente ufficio della Giunta regionale la liquidazione dei diritti d’uso civico allegando all’istanza una relazione tecnica di stima in coerenza con il progetto di liquidazione di cui all’articolo 18, con tenente in particolare: a) la descrizione e l’ individuazione catastale del bene gravato; b) la tipologia dei diritti essenziali o utili ai sensi dell’a |
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Art. 20 - Liquidazione dei diritti d’uso civico d’ufficio (articolo 24 della l.r. 27/2014)1. A conclusione del procedimento di esproprio per pubblica utilità di cui all’articolo 8 della legge regionale il competente ufficio della Giunta regionale provvede con decreto a quantificare la somma dovuta |
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Art. 21 - Liquidazione dei diritti esclusivi di caccia e degli altri diritti di prelievo faunistico ricompresi in aree protette (articolo 12, comma 4 della l.r. 27/2014)1. Qualora l’istruttoria demaniale resa esecutiva ai sensi dell’articolo 27 accerti l’esistenza di diritti esclusivi di caccia e di altri diritti di prelievo faunistico in favore della collettività, esercitabili in un territorio ricadente in un parco, riserva o area naturale, il soggetto gestore presenta istanza di liquidazione, unitamente al progetto di liquidazione, all’ufficio della Giunta regionale competente in materia di aree protette, che lo invia all’ente gestore del parco, riserva o area naturale. |
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Art. 22 - Procedure per lo svincolo delle somme investite dal soggetto gestore in titoli (articolo 23, comma 2 della l.r. 27/2014)1. In applicazione dell’articolo 23, comma 2 della legge regionale il soggetto gestore comunica agli uffi ci competenti della Giunta regionale l’ammontare dell’avvenuto investimento in titoli del debito pubblico con vincolo in favore della Regione Toscana delle somme derivanti da alienazioni |
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Art. 23 - Reintegra (articolo 25, comma 2 della l.r. 27/2014)1. Qualora dall’istruttoria demaniale o dalla verifica demaniale emergano beni occupati abusivamente il competente ufficio della Giunta regionale redige una proposta di sistemazione del bene del demanio collettivo civico occupato e la invia al soggetto gestore e all’occupante. La proposta di sistemazione contiene: a) l’esatta individuazione catastale del bene occupato e la sua attuale destinazione; |
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Sezione II - Controllo contabile sul bilancio dell’ente gestore (articolo 4, comma 1, lettera b) della l.r. 27/2014) |
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Art. 24 - Competenze del comune1. Il comune esercita il controllo contabile sul bilancio preventivo e consuntivo dell’ente gestore. 2. Il presidente del comitato di amministrazione entro cinque giorni dall’approvazione da parte dell’assemblea degli utenti del bilancio |
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Capo V - Pubblicità degli atti di accertamento (articolo 31, comma 1, lettera e) della l.r. 27/2014) |
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Art. 25 - Pubblicità degli atti di accertamento1. L’istruttoria demaniale o la verifica demaniale so no approvate con decreto |
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Art. 26 - Opposizione1. I soggetti che vantano diritti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sulla banca dati della Regione Toscana del decreto di cui all’articolo 25, |
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Art. 27 - Attestazione di compiuto accertamento dell’istruttoria o della verifica demaniale1. Il competente ufficio della Giunta regionale, con decreto, scaduti i termini di cu |
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Capo VI - Determinazione di indennizzi e canoni in favore del soggetto gestore |
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Art. 28 - Determinazione del canone in caso di affidamento in gestione del demanio collettivo civico (articolo 11, comma 2 della legge regionale 27/2014)1. Il soggetto gestore quando, in applicazione dell’articolo 11 della legge regionale, affida in gestione un bene del d |
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Art. 29 - Determinazione dell’indennizzo per la compressione o riduzione degli usi civici ricompresi in aree protette (articolo 12, comma 3 della l.r. 27/2014)1. Qualora il demanio collettivo civico ricada totalmente o parzialmente all’interno di un parco, riserva o area naturale protetta, l’ente gestore del parco, riserva o area naturale, nell’atto motivato di cui all’articolo 12, comma 2 della legge regionale, stabilisce l’ammontare del |
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Capo VII - Procedure conciliative (articolo 26 della legge regionale 27/2014) |
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Art. 30 - Costituzione della commissione di conciliazione1. In attuazione dell’articolo 26, comma 1 della legge regionale è costi |
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Art. 31 - Segreteria tecnica della commissione1. Il competente ufficio in materia di usi civici della Giunta regionale svolge i compiti di segreteria tecnica a supporto della commissione di conciliazione. |
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Art. 32 - Procedimento di conciliazione1. La procedura di conciliazione si intende formalmente instaurata all’atto del ricevimento, da parte della segreteria tecnica, della domanda di conciliazione sottoscritta da tutte le parti interessate avente il seguente contenuto: a) l’oggetto della conciliazione; b) i nominativi dei componenti della commissione di conciliazione; |
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Allegato 1STATUTO TIPO DELL’AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO DI…… (legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 “disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico”) Capo I Denominazione, sede, scopo e patrimonio Art. 1 - Denominazione e sede 1. E’ costituita l’Amministrazione separata dei beni di uso civico “…………”, di seguito denominata ASBUC, con sede in ….. essa è retta dal presente statuto e dalle disposizioni della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico). 2. L’ASBUC può avere sedi distaccate. 3. L’ASBUC ha durata illimitata. Art. 2 - Scopo istituzionale e attività 1. L’ASBUC amministra gli usi civici degli utenti residenti in ……., ha personalità giuridica di diritto privato e non persegue finalità di lucro. 2. L’ASBUC tutela gli interessi e i diritti degli utenti attraverso la conservazione e il miglioramento dei beni di uso civico di cui all’allegato 1, persegue la solidarietà nei confronti degli utenti meno abbienti. 3. L’ASBUC inoltre: a) favorisce, promuove e coordina, attraverso l’uso diretto o indiretto del demanio collettivo civico, ogni tipo di iniziativa rivolta a valorizzare la nascita e lo sviluppo di attività economiche in particolare del settore agro – silvo – pastorale, dell’artigianato, del turismo, del commercio della tutela ambientale e di ogni altro settore atto al perseguimento dello sviluppo sostenibile del territorio e degli utenti; b) compie tutti gli atti e conclude tutte le operazioni di natura anche mobiliare e immobiliare, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi istituzionali e comunque sia, direttamente o indirettamente, attinenti ai medesimi; c) può alienare ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 27/2014, acquistare e permutare i beni del demanio collettivo civico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; d) può condurre in proprio o affidare la gestione dei beni del demanio collettivo civico; e) può associarsi a istituzioni pubbliche o private ritenute utili per il raggiungimenti dei propri scopi istituzionali, purché siano salvaguardati e ben riconoscibili il demanio collettivo civico e i diritti di uso civico; f) può ricevere contributi, donazioni o lasciti da chiunque pervengano oltre a proventi a plusvalori di specifica spettanza; g) può erogare contributi a istituzioni, associazioni o gruppi di aventi diritto che offrono servizi di carattere pubblico o utilità sociale a favore della collettività. Art. 3 - Patrimonio 1. Il patrimonio dell’ASBUC è costituito da: a) beni del demanio collettivo civico e diritti d’uso civico in re aliena [descrivere l’origine e i documenti fondanti] di cui all’allegato 1 al presente statuto del quale è parte integrante e sostanziale [l’allegato deve contenere le particelle catastali dei beni o dei terreni gravati da diritto d’uso civico]; b) tutti i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e |
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Allegato 2STATUTO TIPO DEL COMUNE DI……QUALE SOGGETTO GESTORE DEI BENI DI USO CIVICO DI……… (legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 “Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico”) Capo I - Denominazione, sede, scopo e patrimonio Art. 1 Denominazione e sede 1. E’ costituita l’amministrazione separata dei beni di uso civico del comune di ….., in qualità di soggetto gestore ai sensi dell’articolo 21 della l.r. 27/2014R, di seguito denominata Amministrazione separata di ……, con sede in ….. essa è retta dal presente statuto e dalle disposizioni della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico). 2. L’Amministrazione separata di ... può avere sedi distaccate. 3. L’Amministrazione separata di ha durata illimitata. Art. 2 - Scopo istituzionale e attività 1. L’Amministrazione separata di …. amministra gli usi civici degli utenti residenti e non persegue finalità di lucro. 2. L’Amministrazione separata di ….. tutela gli interessi e i diritti degli utenti attraverso la conservazione e il miglioramento dei beni di uso civico di cui all’allegato 1, persegue la solidarietà nei confronti degli utenti meno abbienti. 3. L’Amministrazione separata di …. inoltre: a) favorisce, promuove e coordina, attraverso l’uso diretto o indiretto del demanio collettivo civico, ogni tipo di iniziativa rivolta a valorizzare la nascita e lo sviluppo di attività economiche in particolare del settore agro - silvo - pastorale, dell’artigianato, del turismo, del commercio della tutela ambientale e di ogni altro settore atto al perseguimento dello sviluppo sostenibile del territorio e degli utenti; b) compie tutti gli atti e conclude tutte le operazioni di natura anche mobiliare, immobiliare, tecnico - scientifica necessarie o utili alla realizzazione degli scopi istituzionali e comunque sia, direttamente o indirettamente, attinenti ai medesimi; c) può alienare ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 27/2014, acquistare e permutare i beni del demanio collettivo civico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; d) può condurre in proprio o affidare la gestione dei beni del demanio collettivo civico; e) può associarsi a istituzioni pubbliche o private ritenute utili per il raggiungimenti dei propri scopi istituzionali, purché siano salvaguardati e ben riconoscibili il demanio collettivo civico e i diritti di uso civico; f) può ricevere contributi, donazioni o lasciti da chiunque pervengano oltre a proventi a plusvalori di specifica spettanza; g) può erogare contributi a istituzioni, associazioni o gruppi di aventi diritto che offrono servizi di carattere pubblico o utilità sociale a favore della collettività. Art. 3 - Patrimonio |
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