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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 23/05/2014, n. 27
L. R. Toscana 23/05/2014, n. 27
L. R. Toscana 23/05/2014, n. 27
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PREAMBOLOIl Consiglio regionale Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto; Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del R.D. 22 maggio 1924 n. 751 e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895 che proroga i termini assegnati all’art. 2 del RDL 22 maggio 1924 n. 751); Visto il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici del Regno); Vista la legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), in particolare l’articolo 66; Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), in particolare l’articolo 3; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 9 ottobre 2013; Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 28 novembre 2013; Considerato quanto segue: 1. L’originaria funzione della tutela e della di |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto1. La presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio collettivo ci |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni: a) demanio collettivo civico: l’insieme di beni immobili in proprietà collettiva fino dall’origine degli utenti, anche se formalmente accatastati in capo ai comuni, nonché quelli nel tempo pervenuti o acquisiti a qualsiasi titolo, destinati in perpetuo all’utilità |
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Art. 3 - Competenze della Regione1. Sono di competenza regionale: a) l’istruttoria ed accertamento demaniale; b) la certificazione della consistenza del demanio collettivo civico e dei diritti d’uso civico; c) il riconoscimento della personalità giuridica privata dell’ente gestore, previa approvazione del relativo statuto; |
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Art. 4 - Competenze del comune1. Sono di competenza del comune: a) la pubblicazione del manifesto di convocazione delle elezioni, la compilazione delle liste degli elettori aventi diritto, il ricevimento delle liste dei candidati, la notifica |
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Art. 5 - Demanio collettivo civico1. Il demanio collettivo civico è imprescrittibile e non |
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Art. 6 - Regolamento per la gestione degli usi civici1. Il regolamento per la gestione degli usi civici disciplina l’esercizio dei diritti degli utenti, determinandone il co |
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Art. 7 - Piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico1. Il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico: a) descrive la consistenza dei beni; |
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Art. 8 - Espropriazione per pubblica utilità1. Il demanio collettivo civico non è soggetto a espropriazione per pubblica utilità; può essere oggetto di mutamento di destinazione ai sensi dell’articolo 9. |
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Art. 9 - Mutamento di destinazione del demanio collettivo civico1. Il demanio collettivo civico non può essere sottratto alla destinazione agro silvo pastorale a favore della collettività, fatti salvi i casi in cui una utilizzazione diversa comporti un reale beneficio per la collettività, in conformità all’articolo 12 della la l. 1766/1927 e all’articolo 41 del r.d. 332/18928. |
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Art. 10 - Alienazione del demanio collettivo civico1. In applicazione dell’articolo 12 della l. 1766/1927 l’alienazione dei beni del demanio collettivo civico è autorizzata dalla |
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Art. 11 - Affidamento in gestione del demanio collettivo civico1. I beni del demanio collettivo civico possono essere affidati in gestione a soggetti diversi dal soggetto gestore nel rispetto delle seguenti condizioni: a) eccedenza dei beni ris |
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Art. 12 - Beni del demanio collettivo civico ricompresi in aree protette1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 11, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nei casi in cui il demanio collettivo civico ricada all’interno di un parco, riserva o area naturale protetta, l’esercizio dei diritti della collet |
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Art. 13 - Beni del demanio collettivo civico e pianificazione comunale1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio di cui al capo III del tito |
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Art 14 - Assegnazione a categoria1. I beni del demanio collettivo civico sono assegnati alla categoria di cui alla lettera a) dell’articolo 11 |
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Capo II - Gestione dei beni del demanio collettivo civico |
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Art. 15 - Ente gestore ed organi1. L’ente gestore amministra gli usi civici degli utenti residenti nel territorio frazionale o nell’inter |
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Art. 16 - Statuto e personalità giuridica di diritto privato dell’ente gestore1. La Giunta regionale approva lo statuto dell’ente gestore. |
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Art. 17 - Assemblea degli utenti1. L’assemblea degli utenti è composta dalla collettività. 2. L’assemblea degli utenti adotta i seguenti atti: a) |
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Art. 18 - Comitato di amministrazione e presidente1. Il comitato di amministrazione è composto da cinque componenti, compreso il presidente, dura in carica cinque anni, ed è eletto dagli utenti iscritti nelle liste elettorali del comune con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 31. Il presidente ha la rappresentanza legale de |
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Art. 19 - Pubblicità degli atti1. Il soggetto gestore garantisce la conoscibilità degli atti adottati, assicurandone la pubblicità m |
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Art. 20 - Accesso a contributi pubblici1. Si applicano all’ente gestore le disposizioni che disciplinano l’erogazione di incentivi da parte de |
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Art. 21 - Competenze del comune quale soggetto gestore1. Qualora gli usi civici spettino all’intera popolazione residente nel comune, le competenze di cui agli articoli 17 e 18 sono esercitate, in amministrazione separata, dal comune in funzione di soggetto gestore. |
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Art. 22 - Gestione degli usi civici1. Il soggetto gestore disciplina, nel regolamento per la gestione degli usi civici, le modalità di esercizi |
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Art. 23 - Proventi e spese1. E’ fatto divieto di ripartire tra gli utenti i proventi introitati a qualsiasi titolo dal soggetto gestore. 2. In applicazione dell’articolo 24 della l. 1766/1927, le somm |
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Capo III - Riordino e sistemazione degli usi civici |
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Art. 24 - Liquidazione dei diritti d’uso civico1. Il procedimento di liquidazione dei diritti d’uso civico è attivato dalla Regione su istanza del pr |
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Art. 25 - Occupazione abusiva di beni del demanio collettivo civico1. Le occupazioni abusive di cui all’articolo 9 della l. 1766/1927 non sono oggetto di legittimazione. |
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Art. 26 - Conciliazione1. La Regione favorisce la sollecita definizione dei procedimenti concernenti la liquidazione, lo scioglimento di p |
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Art. 27 - Accertamento demaniale1. La Regione promuove il completamento dell’accertamento degli usi civici quale operazione necessaria e prel |
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Art. 28 - Banca dati degli usi civici1. La Regione istituisce la banca dati georeferenziata contenente l’inventario regionale dei beni del demanio collettivo civico e dei terreni gravati da diritti d’uso civico tramite il Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana, di cui alla legge regional |
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Art. 29 - Poteri sostitutivi1. La Regione ha facoltà di nominare un commissario ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), nelle forme e con le modalità previste dalla stessa legge regionale, qualora |
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Art. 30 - Trascrizione per l’imputazione dei beni del demanio collettivo civico e dei diritti d’uso civico1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale è certificata la consistenza del demanio collettivo civico e dei diritti d’uso civico costituisce titolo per la trascrizione d |
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Capo IV - Norme transitorie e finali |
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Art. 31 - Regolamento di attuazione1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della medesima, sono disciplinati: a) le modalità per la costituzione dell’ente gestore, ivi comprese quelle finalizzate alla presentazione dell’istanza da parte della collettività ai sensi dell’articolo 21, comma |
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Art. 32 - Disposizioni di prima applicazione1. In sede di prima applicazione della presente legge, i comitati delle Amministrazioni separate dei beni di uso civico (ASBUC) già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 31, provvedono all’adozione del nuovo statuto dell’ente gestore e all’inv |
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Art. 33 - Formazione1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Regione promuove iniziative di formazione e aggiornamento |
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Art. 34 - Clausola valutativa1. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 31, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione in cui sono evidenziati, in particolare: |
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Art. 35 - Rinvio1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano la l. 1766 /1927 e il r.d. 332/1928. |
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Art. 36 - Abrogazioni1. A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 31, è abrogato il rego |
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Art. 37 - Norma finanziaria1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 521 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 - 2016. |
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