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D. Leg.vo 22/01/2004, n. 28

Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
Stralcio. Con le modifiche introdotte da:
- D.L. 22/03/2004, n. 72 (L. 128/2004)
- D.L. 09/11/2004, n. 266 (L. 306/2004)
- D.L. 31/01/2005, n. 7 (L. 43/2005)
- D.L. 30/06/2005, n. 115 (L. 168/2005)
- Sentenza C. Cost. 19/07/2005, n. 285
- D.L. 30/12/2005, n. 273 (L. 51/2006)
- D.L. 12/05/2006, n. 173 (L. 228/2006)
- L. 27/12/2006, n. 296
- L. 28/12/2015, n. 208
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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, per film si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

2. Per lungometraggio si intende il film di durata superiore a 75 minuti.

3. Per cortometraggio si intende il film di durata inferiore a 75 minuti, ad eccezione di quelli con finalità esclusivamente pubblicitarie.

4. Per film di animazione

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Art. 3. - Imprese cinematografiche

1. Ai fini del presente decreto, per impresa di produzione, di distribuzione, di esportazione, di esercizio e di industria tecnica, si intende l'impresa cinematografica che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia. Ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in

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Art. 12 - Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche

1. E' istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.

2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) sul fondo speciale di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

b) sul fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

c) sul fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;

d) sul fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;

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Art. 15. - Disposizioni per le attività di esercizio

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Art. 16. - Disposizioni per le attività delle industrie tecniche

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nel comma 2.

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Art. 22. - Apertura di sale cinematografiche

1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività, anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche, secondo i seguenti principi fondamentali:

a) rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;

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Art. 27 - Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Alle istanze per l'erogazione degli incentivi alla produzione presentate ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, si applica la disciplina risultante dalla medesima normativa e dal decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 531, qualora la prima uscita in sala sia antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed all

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Art. 28. - Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge 26 luglio 1949, n. 448, e successive modificazioni;

b) la legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni;

c) la legge

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