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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Piemonte 09/03/2015, n. 2/R.
D. P.G.R. Piemonte 09/03/2015, n. 2/R.
D. P.G.R. Piemonte 09/03/2015, n. 2/R.
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE |
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Regolamento regionale recante: “Abrogazione del regolamento regionale 14 marzo 2014, n. 1/R e revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica di cui al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”. |
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Art. 1. - (Abrogazione del regolamento regionale 14 marzo 2014, n. 1/R)1. Il regolamento regionale 14 marzo 2014, n. 1/R (Revisione del regolamento regionale 29 luglio 2003 |
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Art. 2. - (Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R)1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R |
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Art. 3. - (Modifiche all'articolo 3 del r.r. 10/R/2003)1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 del r.r. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 4. - (Modifiche all'articolo 4 del r.r. 10/R/2003)1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 del r.r. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente: “f) autorità concedente: l'organo della provincia o della Città metropolitana competente al rilascio della concessione o della licenza di attingimento per l'uso di acqua pubblica ovvero l'organo della Regione competente al rilascio delle concessioni di derivazione di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998;”. 2. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 del r.r. 10/R/2003 è sosti |
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Art. 5. - (Sostituzione dell'articolo 5 del r.r. 10/R/2003)1. L’articolo 5 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 5. (Uso domestico delle acque sotterranee) |
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Art. 6. - (Modifica all'articolo 8 del r.r. 10/R/2003)1. All’articolo 8 del r.r. 10/R/2003 le parole: “Ferme restando le disposizioni in materi |
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Art. 7. - (Sostituzione dell'articolo 9 del r.r. 10/R/2003)1. L’articolo 9 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 8. - (Modifiche all'articolo 11 del r.r. 10/R/2003)1. Il comma 1 dell’articolo 11 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente: “1. Espletati gli adempimenti di cui all’articolo 9, l'ufficio provvede a dare tempestiva notizia della domanda e dell'avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposita ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché negli albi pretori telematici dei comuni interessati e sul sito Internet della Regione per un periodo di quindici giorni consecutivi.”. 2. Il comma 3 dell’articolo 11 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 9. - (Modifiche all'articolo 12 del r.r. 10/R/2003)1. Il comma 1 dell’articolo 12 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 10. - (Modifiche all'articolo 14 del r.r. 10/R/2003)1. Il comma 5 dell’articolo 14 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 11. - (Inserimento della sezione I bis nel r.r. 10/R/2003)1. Dopo la sezione I del capo I del titolo II del r.r. 10/R/2003, è inserita la seguente: “Sezione I bis. - Disposizioni in materia di uso energetico delle acque Art. 15 bis. (Domande di utilizzo dell’acqua ad uso energetico soggette ad autorizzazione unica) 1. La domanda di concessione ad uso energetico è presentata, unitamente alla domanda di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003, con le modalità di cui all’articolo 8 ed è pubblicata con le modalità di cui all’articolo 11, ai fini della presentazione di eventuali domande in concorrenza. La documentazione necessaria per l’avvio del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 è presentata, nei termini di cui al comma 2, solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza. 2. Espletata la visita locale di cui all’articolo 14, l&rs |
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Art. 12. - (Modifiche all'articolo 17 del r.r. 10/R/2003)1. Al comma 1 dell’articolo 17 del r.r. 10/R/2003 le parole: “, nell’ambito dell&rs |
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Art. 13. - (Modifiche all'articolo 18 del r.r. 10/R/2003)1. Il comma 1 dell’articolo 18 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente: “1. Ferma restando la priorità dell'uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, dell'uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri: a) commisurazione della quantità d’acqua concessa ai reali fabbisogni dell’utente, tenuto conto del livello di soddisfacimento delle esigenze del medesimo anche da parte dei servizi di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e riservando preferibilmente le risorse qualificate al consumo umano; b) effetti |
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Art. 14. - (Modifiche all'articolo 20 del r.r. 10/R/2003)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 del r.r. 10/R/2003 è inserito il seguente: “2 bis. La cauzione di cui al comma 2, lettera a) non può essere inferiore a due annualità del canone demaniale di concession |
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Art. 15. - (Modifiche all'articolo 21 del r.r. 10/R/2003)1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 21 del r.r. 10/R/2003 le parole: “a sue spese” sono sostituite dalle seguenti: “a spese del concessionario”. |
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Art. 16. - (Modifiche all'articolo 22 del r.r. 10/R/2003)1. Il comma 1 dell’articolo 22 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente: “1. Il procedimento relativo alle domande di concessione presentate deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di presentazione della domanda. Il termine è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell’istante.”. 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 del r.r. 10/R/2003 &eg |
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Art. 17. - (Modifiche all'articolo 23 del r.r. 10/R/2003)1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 23 del r.r. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente: “a) agli adempim |
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Art. 18. - (Modifiche all'articolo 24 del r.r. 10/R/2003)1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 24 del r.r. 10/R/2003 sono aggiunte, infine, le se |
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Art. 19. - (Modifiche all'articolo 25 del r.r. 10/R/2003)1. Al comma 2 dell’articolo 25 del r.r. 10/R/2003 le parole: “del registro italiano dighe (RID)” sono sostituite dalle seguenti: “dei competenti organi statali”. |
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Art. 20. - (Sostituzione dell'articolo 26 del r.r. 10/R/2003)1. L’articolo 26 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente: “Art. 26. - (Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale) 1. Nel caso in cui le domande di derivazione di acqua pubblica ovvero i progetti delle opere di presa e accessorie siano soggetti alla fase di verifica della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all’articolo 10 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) il procedimento di rilascio della concessione è sospeso per consentire l’espletamento della relativa procedura. Qualora il proponente non presenti all’autorità competente in materia di VIA la doman |
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Art. 21. - (Inserimento dell’articolo 26 bis nel r.r. 10/R/2003)1. Dopo l’articolo 26 del r.r. 10/R/2003 è inserito il seguente: “Art. 26 bis. (Domande di utilizzo dell’acqua ad uso energetico soggette ad autorizzazione unica e a valutazione di impatto ambientale) 1. Alle domande di concessione di derivazione ad uso energetico, soggette alla fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 40/1998, per le quali debba essere acquisita l’autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 26 commi 1, 2 e 3. 2. Nel caso in cui, a seguito dell’espletamento della fase di verifica di cui all’articolo 10 della l.r. 40/1998, la domanda sia stata esclusa dalla ulteriore procedura di valutazione di impatto ambien |
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Art. 22. - (Modifiche all'articolo 27 del r.r. 10/R/2003)1. Il comma 2 dell’articolo 27 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente: “2. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria che renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico relativamente a: a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa; |
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Art. 23. - (Inserimento dell'articolo 27 bis nel r.r. 10/R/2003)1. Dopo l’articolo 27 del r.r. 10/R/2003 è inserito il seguente: “Art. 27 bis. - (Sostituzione di pozzi) 1. Il concessionario può, previa comunicazione all’ufficio, sostituire pozzi regolarmente concessi non più utilizzabili per cause tecniche e non ripristinabili oppure non conformi a quanto previsto dall’articolo 2, comma 6 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee), a condizione che le nuove opere abbiano la medesima destinazione d'uso, volumi di prelievo uguali o inferiori a quelli già concessi, siano conformi a quanto previsto dall’articolo 16, commi 1 e 2 e siano realizzati nelle immediate vicinanze dei pozzi preesistenti, che dov |
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Art. 24. - (Modifiche all'articolo 28 del r.r. 10/R/2003)1. Al comma 1 dell’articolo 28 del r.r. 10/R/2003 dopo la parola: “risulti” sono inserite le seguenti: “in tutto o in parte”. 2. Il comma 2 dell’articolo 28 del r.r. |
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Art. 25. - (Modifiche all'articolo 29 del r.r. 10/R/2003)1. Il comma 1 dell’articolo 29 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 26. - (Modifiche all'articolo 30 del r.r. 10/R/2003)1. Al comma 7 dell’articolo 30 del r.r. 10/R/2003 dopo le parole: “sull’albo pretorio” è inserita la seguente: “telematico”. |
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Art. 27. - (Inserimento dell'articolo 30 bis nel r.r. 10/R/2003)1. Dopo l’articolo 30 del r.r. 10/R/2003 è inserito il seguente: “Art. 30 bis. - (Rinnovo e revisione delle derivazioni ad uso irriguo) 1. Le concessioni a uso irriguo di portata massima superiore a cinquecento litri al secondo sono rinnovate i |
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Art. 28. - (Modifiche all'articolo 31 del r.r. 10/R/2003)1. Il comma 1 dell’articolo 31 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente: “1. La richiesta di variazione di titolarità della concessione è presentata congiuntamente dal cedente e dal subentrante all'autorità concedente a pena di decadenza entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento e contiene: a) gli estremi della concessione con i dati anagrafici completi dell'attuale ti |
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Art. 29. - (Modifiche all'articolo 32 del r.r. 10/R/2003)1. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 32 del r.r. 10/R/2003 dopo le parole: “in me |
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Art. 30. - (Modifiche all'articolo 33 del r.r. 10/R/2003)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 33 del r.r. 10/R/2003 è inserito il seguente: |
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Art. 31. - (Modifiche all'articolo 34 del r.r. 10/R/2003)1. Il comma 1 dell’articolo 34 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente: “1. Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo: a) i prelievi di acqua superficiale, per usi diversi da quello energetico, con portata massima non superiore a complessivi cento litri al secondo e comunque non superiori a cinquecentomila metri cubi all'anno; b) i prelievi per produzione di energia a servizio di impianti di potenza nominale media annua inferiore o uguale a cinquanta chiloWatt; c) i prelievi per produzione di energia a servizio di impianti di potenza nominale media annua inferiore o uguale a duecentocinquanta chiloWatt nel caso: 1) di impianti realizzati su canali e condotte esistenti, senza incremento |
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Art. 32. - (Modifiche all'articolo 35 del r.r. 10/R/2003)1. Il comma 2 dell’articolo 35 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 33. - (Inserimento del titolo IV bis nel r.r. 10/R/2003)1. Dopo il titolo IV del r.r. 10/R/2003, è inserito il seguente: “Titolo IV bis. - Disciplina dell’uso plurimo delle acque Art. 36 bis. (Ambito di applicazione e autorità competente) 1. I consorzi di bonifica e i consorzi di irrigazione titolari di derivazioni legittimamente in atto, a scopo irriguo esclusivo o associato ad altri usi, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quello irriguo, ivi compreso l'approvvigionamento di imprese produttive e ad esclusione del consumo umano, che comportino una restituzione nel sistema dei canali e cavi consortili, non necessariamente integrale, delle acque derivate e siano compatibili con le successive utilizzazioni. 2. L'autorizzazione di cui al |
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Art. 34. - (Sostituzione degli allegati del r.r. 10/R/2003)1. Gli Allegati A, B, D ed E del r.r. 10/R/2003, sono sostituiti dagli Allegati A, B, D ed E al prese |
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Art. 35. - (Norme transitorie)1. L’articolo 15 ter del regolamento regionale 10/R/2003, come inserito dal presente regolament |
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Art. 36. - (Abrogazioni)1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni del r.r. 10/R/2003: a) l’articolo 10; b) la lettera d) del |
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Art. 37. - (Dichiarazione di urgenza)1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed ent |
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Allegato A - Contenuti e modalità di presentazione della domanda di concessione, licenza, variante e rinnovo e allegati tecnici (art. 8)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato B - Spese di istruttoria (Art. 8, comma 1 e art. 20, comma 2)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato D - Disciplinare tipo (Art. 20, comma 5)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato E. Adempimenti connessi alla cessazione del prelievo (Art. 33, commi 1 e 3)Parte di provvedimento in formato grafico |
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