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Deliberaz. G.R. Veneto 23/12/2014, n. 2567

Piani ordinari e straordinari di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e all'art. 6 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7. Criteri per il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite ordinarie e straordinarie degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) delle ATER e per l'autorizzazione al reinvestimento dei relativi proventi. PCR n. 55 del 10 luglio 2013.
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[Premessa]


L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Il quadro normativo regionale che disciplina la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei comuni e delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) si compone dell'art. 65 della L.R. n. 11/2001 Rcosiddetto Piano ordinario di vendita e dell'articolo 6 della L.R. n. 7/2011 cosiddetto Piano straordinario di vendita. In base alle predette norme l'ente proprietario presenta la propria proposta di vendita che la Giunta autorizza sentita la competente Commissione consiliare. Con deliberazione 25 marzo 2014, n. 369, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, sono stati approvati i criteri e le procedure per l'assestamento dei piani di vendita ordinari e straordinari di ATER e Comuni effettuando nel contempo una ricognizione dei piani approvati.

Il quadro complessivo dei Piani di vendita delle ATER finora approvati è il seguente:

- n. 934 alloggi da alienare con piano ordinario L.R. n. 11/2001, art. 65, per un introito complessivo per le Aziende stimato in 40 milioni di euro.

- n. 18.499 alloggi da alienare complessivamente con piano straordinario L.R. n. 7/2011, art. 6, per un introito complessivo per le Aziende stimato in 300 milioni di euro.

Nelle deliberazioni della Giunta regionale di approvazione di ciascun piano di vendita è previsto l'obbligo di presentare entro il 30 giugno di ciascun anno una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dell'iniziativa sia con riguardo alle vendite effettuate sia con riguardo al reinvestimento dei relativi proventi.

Per le ATER, le modalità di reinvestimento dei proventi dalle vendite, siano essi derivanti da piani straordinari che ordinari, sono disciplinate dal

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Allegato A - Criteri e modalità per il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite ordinarie e straordinarie degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) delle ATER ai sensi dell’art. 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e dell’art. 6 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, e per l’approvazione delle proposte di reinvestimento dei relativi proventi


1. Premessa

Il Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto 2013 – 2020, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 10 luglio 2013 (di seguito Piano strategico), stabilisce ai paragrafi 6.2.3. lettere A) e B) che le proposte di reinvestimento dei proventi delle vendite ordinarie (art. 65 L.R. n. 11/2001) e straordinarie (L.R. n. 7/2011) degli alloggi ERP delle ATER siano presentate congiuntamente alla relazione sullo stato di attuazione delle vendite medesime per consentire stime e valutazioni in ordine al rapporto tra vendite e successivi reinvestimenti, al fine di ricostituire la patrimonialità delle Aziende.

Il Piano prevede altresì che le proposte di reinvestimento sono soggette ad autorizzazione della Giunta regionale, che provvede a valutarne la congruenza ed il rispetto degli obiettivi indicati dal Piano medesimo.

Anche in previsione del nuovo assetto istituzionale/organizzativo delle ATER, ai sensi della recente modifica della L.R. n. 10/1995, che conferisce tutte le funzioni in capo ai Direttori generali delle Aziende, si esplicitano di seguito le modalità per la presentazione della relazione sullo stato di attuazione delle vendite e della connessa proposta di reinvestimento dei proventi.

Al fine di uniformare l’attività di monitoraggio del Piano strategico e contestualmente agevolare l’attività di rendicontazione e proposta delle Aziende, si è ritenuto opportuno predisporre uno schema unificato relativo alle vendite ordinarie e straordinarie di alloggi ERP e conseguentemente all’allocazione delle risorse reinvestibili per la durata del piano medesimo.


2. Stato di attuazione delle vendite ordinarie e straordinarie di alloggi ERP


2.1. Termini e modalità per la presentazione del monitoraggio delle vendite ordinarie e straordinarie di alloggi ERP.

Le ATER, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione dei Piani di vendita, trasmettono alla struttura regionale competente per l’Edilizia Abitativa, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite mediante l’utilizzo dei modelli:

- Allegati C e C1(vendite ordinarie e straordinarie effettuate)

- Allegato D (vendite straordinarie perfezionate).


2.2 Periodo di riferimento e definizioni

Il monitoraggio annuale è riferito alle vendite effettuate ed alle vendite perfezionate nell’anno precedente alla presentazione della rilevazione (periodo 1° gennaio/31 dicembre).

Per vendite effettuate s’intendono le vendite per le quali è stata stipulata la compravendita.

Per vendite perfezionate di cui al punto 5.3.1.3. lettera E) del Piano strategico, s’intendono le vendite per le quali è intervenuta l’accettazione ai sensi dell’art. 1326 del codice civile, ma non ancora stipulate. Con riferimento alle vendite straordinarie, si sottolinea che l’art. 6, comma 5, della LR n. 7/2011, stabilisce che le ATER formulano la proposta di vendita agli assegnatari, i quali comunicano la propria accettazione entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento della proposta medesima.

Al fine di consentire un collegamento tra gli importi introitati dalle vendite e gli importi disponibili annualmente al reinvestimento, le vendite effettuate con pagamento dilazionato nel tempo devono essere rilevate in tutti i monitoraggi annuali fino ad esaurimento del periodo di ammortamento.

Con riguardo ai Piani ordinari di vendita devono essere indicati gli importi introitati dopo l’approvazione del Piano strategico anche se riferiti a vendite concluse prima della sua entrata in vigore.


2.3. Vendite effettuate (modelli Allegati C e C1)

In attuazione a quanto previsto dal Piano strategico al punto 6.2.3., nei modelli Allegati B e B1 sono contenuti, con riferimento a ciascuna vendita, i seguenti dati:

2.3.1 Identificazione del provvedimento di autorizzazione ed anno nel quale sono state effettuate le vendite:

- anno nel quale la vendita è stata effettuata;

- riferimento al numero progressivo attribuito all’alloggio nell’ambito del provvedimento regionale di autorizzazione ed indicazione del provvedimento medesimo, al fine di consentire l’identificazione degli alloggi qualora intervenissero nel tempo modifiche dei mappali;

- indicazione se trattasi di vendita effettuata nell’anno di riferimento (cod. 1) o nelle annualità precedenti (cod. 2).

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Allegato B

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Allegato B1

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Allegato C

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Allegato C1

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Allegato D

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Allegato E

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Allegato E1

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Allegato F

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