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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 25/11/2014, n. 12
L. R. Valle D'Aosta 25/11/2014, n. 12
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Art. 1 - (Modificazioni all'articolo 1)1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 R(Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)), è sostituito dal seguente: "2. Le disposiz |
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Art. 2 - (Modificazioni all'articolo 2)1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1999, è sostituita dalla seguente: "a) per attività di tipo A, l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio;". 2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1999, è sostituita dalla seguente: "b) per attività di tipo B, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante;". 3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo |
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Art. 3 - (Inserimento dell'articolo 2bis)1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 20/1999R, come modificato dall'articolo 2, è inserito il seguente: |
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Art. 4 - (Modificazioni all'articolo 3)1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 20/1999R, dopo le parole: "stesso mercato" sono inserite le seguenti: ", annuale o stagionale". |
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Art. 5 - (Modificazioni all'articolo 4)1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 20/1999 Rè sostituito dal seguente: "1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche, da società regolarmente costituite, da cooperative o da organizzazioni no |
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Art. 7 - (Sostituzione dell'articolo 5)1. L'articolo 5 della l.r. 20/1999R è sostituito dal seguente: "Art. 5 (Attività di tipo A) — 1. Per l'esercizio dell'attività di tipo A, è necessario il possesso del titolo abilitativo rilasciato dal Comun |
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Art. 8 - (Sostituzione dell'articolo 6)1. L'articolo 6 della l.r. 20/1999R è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di tipo A) — 1. Entro il 14 gennaio ed il 14 luglio di ogni anno, i Comuni trasmettono alla struttura regionale competente, ai fini della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro i successivi trenta giorni, il bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza ed ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle domande di cui al comma 3. 2. Entro il |
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Art. 9 - (Sostituzione dell'articolo 7)1. L'articolo 7 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente: "Art. 7 (Subingresso nell'attività di tipo A) — 1. Il subingresso nell'esercizio dell'attività di tipo A, a causa del trasferimento della proprietà |
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Art. 10 - (Sostituzione dell'articolo 8)1. L'articolo 8 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente: "Art. 8 (Titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di tipo B) — 1. Per l'esercizio dell'attività di tipo B, annuale o stagionale, è necessaria la presentazione della SCIA di cui all' |
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Art. 11 - (Modificazioni all'articolo 8bis)1. Il comma 1 dell'articolo 8bis della l.r. 20/1999 Rè sostituito dal seguente: "1. L'effica |
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Art. 12 - (Sostituzione dell'articolo 9)1. L'articolo 9 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente: "Art. 9 (Cessazione e sospensione dell'attività) — 1. Il Comune dispone la cessazione dell'attività di commercio su area pubblica: a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività; b) in cas |
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Art. 14 (Inserimento dell'articolo 9ter)1. Dopo l'articolo 9bis della l.r. 20/1999R |
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Art. 15 - (Inserimento dell'articolo 9quater)1. Dopo l'articolo 9ter della l.r. 20/1999R, inserito dall'articolo 14, è inserito il seguente: "Art. 9quater (Sanzioni amministrative) — 1. Nei casi di cui agli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza aver presentato |
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Art. 16 - (Modificazioni all'articolo 10)1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 20/1999R, le par |
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Art. 17 - (Modificazioni all'articolo 11)1. Al primo capoverso del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 20/1999R, le parole: "sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza, a livello regionale dei consumatori e delle imprese del commercio" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale". 2. Alla lettera d) del comma |
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Art. 18 - (Modificazioni all'articolo 11bis)1. Al comma 1 dell'articolo 11bis della l.r. 20/1999, dopo le parole: "tre mostre-mercato all'anno," sono inserite le seguenti: "ognuna di durata non superiore a due giorni consecutivi,". 2. Al comma 4 dell'articolo 11bis della l.r. 20/1999, le parole: "richieste le autorizzazioni" sono sostituite dalle seguenti: "richiesti i titoli abilitativi". 3. Dopo il comma 4 dell'articolo 11bis, come modificato dal comma 2, è inserito il seguente: "4bis. Per poter partecipare alle mostre-mercato di cui al presente articolo, il venditore non pr |
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Art. 19 - (Modificazioni all'articolo 13)1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 20/1999R, le parole: "dell'autorizzazion |
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Art. 20 - (Modificazioni all'articolo 14)1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente: "1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa |
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Art. 21 - (Sostituzione dell'articolo 15)1. L'articolo 15 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente: |
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Art. 22 - (Modificazioni all'articolo 16)1. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente: |
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Art. 23 - (Modificazioni all'articolo 17)1. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 20/1999, le parole: "non più di tre concessioni" son |
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Art. 24 - (Modificazioni all'articolo 18)1. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente: |
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Art. 25 - (Inserimento dell'articolo 18bis)1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 20/1999, come modificato dall'articolo 24, è inserito il segu |
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Art. 26 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 20/1999: |
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Art. 27 - (Disposizioni transitorie)1. I Comuni, entro novanta giorni dalla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui a |
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Art. 28 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statut |
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