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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 02/08/1999, n. 20
L. R. Valle D'Aosta 02/08/1999, n. 20
L. R. Valle D'Aosta 02/08/1999, n. 20
- L.R. 14/07/2000, n. 15
- L.R. 04/08/2000, n. 22
- L.R. 23/04/2012, n. 12
- L.R. 25/11/2014, n. 12
- L.R. 25/05/2015, n. 13
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1. - (Ambito di applicazione)1. Con la presente legge la Regione Valle d'Aosta disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e delle soste, agli imprenditori agricoli di cui |
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Art. 2. - (Definizioni)1. Ai fini degli articoli che seguono, si intendono: a) per attività di tipo A, l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio;N6 b) per attività di tipo B, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante;N6 c) per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi; d) per posteggio fuori mercato, un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati; |
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Art. 2bis - (Commercio di prodotti alimentari)N91. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanita |
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Art. 3. - (Caratteristiche ed articolazione merceologica delle manifestazioni)1. I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in: a) annuali, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno; b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non superiore a sei mesi l'anno; |
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Art. 4. - (Requisiti per l'esercizio dell'attività)1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche, da società regolarmente costituite, da cooperative o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed è subordinato al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010. |
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CAPO II - "DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI TIPO A E B"N10 |
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Art. 5 - (Attività di tipo A)N111. Per l'esercizio dell'attività di tipo A, è necessario il possesso del titolo abilitativo rilasciato dal Comune in cui il posteggio si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinto titolo abilitativo. |
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Art. 6. - (Titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di tipo A)N111. Entro il 14 gennaio ed il 14 luglio di ogni anno, i Comuni trasmettono alla struttura regionale competente, ai fini della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro i successivi trenta giorni, il bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza ed ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle domande di cui al comma 3. 2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 1, i soggetti interessati trasmettono, mediante strumenti telematici, la domanda di rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attivi |
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Art. 7. - (Subingresso nell'attività di tipo A)N11 1. Il subingresso nell'esercizio dell'attività di tipo A, a causa del trasferimento della proprietà dell'azienda o della sua gestione per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla presentazion |
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Art. 8. - (Titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di tipo B)N111. Per l'esercizio dell'attività di tipo B, annuale o stagionale, è necessaria la presentazione della SCIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007 al Comune nel quale si intende avviare l'attività. |
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Art. 8 bis - (Regolarità contributiva e fiscale)N12 1. L'efficacia dei titoli abilitativi di cui agli articoli 5 e 8, anche se rilasciati ad imprese individuali senza coadiuvanti e dipendenti, è annualmente subordinata alla verifica della sussistenza e validità del documento u |
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Art. 9. - (Cessazione e sospensione dell'attività)N111. Il Comune dispone la cessazione dell'attività di commercio su area pubblica: a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività; b) in caso di assegnazione di nuovo posteggio, qualora l'operatore non inizi l'attività entro sei me |
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Art. 9quater - (Sanzioni amministrative)N121. Nei casi di cui agli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sa |
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CAPO III - PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE |
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Art. 10. - (Criteri per la nazionalizzazione del commercio su aree pubbliche)1. Al fine di promuovere un equilibrato sviluppo del commercio su aree pubbliche in relazione alla rete di vendita al dettaglio in sede fissa, la Giunta regionale, "sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali"N7, ha facoltà di emanare indirizzi per i Comuni, ai fini della determinazione dell'ampiezza complessiva delle aree da destinare alle fiere e ai mercati e del numero dei posteggi, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del D.Leg.vo 114/1998. 2. Prima di procedere all'istituzione di nuove fiere e mercati, i Comuni curano la riqualificazione ed il potenziamento dell'offerta esistente, promuovendo l'ampliamento del numero e delle dimensioni dei posteggi già previsti, avendo come obiettivo almeno trentadue metri quadri per posteggio. 3. Nell'individuare eventuali aree per fiere o mercati di nu |
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Art. 11. - (Deliberazioni comunali)1. I Comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, "sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale"N7, con apposita deliberazione conciliare, ai sensi dell'articolo 28 del D.Leg.vo 114/1998, provvedono al riordino del settore del commercio su aree pubbliche. La deliberazione, che è aggiornata di norma ogni quattro anni, contiene in particolare: a) la ricognizione di fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o nazionalizzare, con relative date e aree di svolgimento; b) le eventuali determinazioni di carattere merceologico; c) la definizione di eventuali priorità integrative; d) le determinazioni in materia di posteggi per "gli imprenditori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001"N7; e) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante; |
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Art. 11bis (Mostre - mercato)N11. I Comuni possono prevedere lo svolgimento sul proprio territorio di non più di "ognuna di durata non superiore a due giorni consecutivi,"N7 alle quali possono partecipare soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale. 2. Ai fini di cui al comma 1, sono da considerarsi venditori non professionali coloro che partecipano per non più di sei volte all'anno alle mostre - mercato organizzate dai Comuni della Valle d'Aosta. 3. La partecipazione alle mostre - mercato è consentita unicamente a titolo individuale e ad un solo compon |
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CAPO IV - NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ |
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Art. 13. - (Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere)1. Coloro che intendono partecipare alle fiere, e vi sono abilitati ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del D.Leg.vo 114/1998, debbono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi "del titolo abilitativo con il quale" |
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Art. 14. - (Assegnazione temporanea di posteggi nei mercati e nelle fiere)1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata di volta in volta dal Comune, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, tenendo conto dei criteri di cui a |
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Art. 16. - (Orari del commercio su aree pubbliche)1. I Comuni possono porre limitazioni agli orari di esercizio del commercio su aree pubbliche nei limiti di cui all'articolo 28, comma 13, del d.lgs. 114/1998 e all'articolo 31 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il co |
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Art. 17. - (Aree particolari)1. Senza permesso scritto e datato del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade. |
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Art. 18. - (Uso di automezzi)1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di automezzi avviene nell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), e di quelle vige |
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CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 19. - (Adempimenti dei Comuni)1. Fino alla data di approvazione da parte del Comune della deliberazione conciliare di riordino del settore del commercio su aree pubbliche, di cui all'articolo 11, comma 1: |
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Art. 20. - (Conversione delle autorizzazioni)1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge: a) i Comuni in, cui sono localizzati i posteggi convertono d'ufficio le autorizzazioni e le relative concessioni rilascia |
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Art. 22. - (Abrogazioni)1. Sono abrogate: |
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Art. 23. - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma ter |
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ALLEGATO A - Categorie merceologiche utilizzabili per la ripartizione dei posteggi nelle fiere e nei mercati di cui all'articolo 3, comma 3.Alimentari in genere, carni e prodotti a base di carni Prodotti alimentari tipici di provenienza valdostana Frutta e verdura Pesci, crostacei e molluschi Pane, pasticceria e dolciumi Bevande Cosmetici ed articoli di profumeria Prodotti tessili, biancheria Articol |
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