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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 10/03/1998, n. 76
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- D.P.R. 13/11/2024, n. 213
- D.P.R. 23/09/2002, n. 250
- D.P.R. 26/04/2013, n. 82
- D.P.R. 17/11/2014, n. 172
- D.L. 26/10/2019, n. 124 (L. 19/12/2019, n. 157)
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Premessa |
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Capo I - Criteri di utilizzazione |
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Art. 1. - Ambito di applicazione1. Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fi |
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Art. 2. - Interventi ammessi1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale esclusivamente gli interventi straordinari per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamità naturali, per l'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, per la conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché gli interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. I predetti interventi sono definiti in coerenza con le priorità ed i programmi definiti dalle amministrazioni statali interessate. N12 2. Gli interventi per il contrasto alla fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi reside |
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Art. 2-bis - (Criteri di ripartizione)1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera e) della legge 11 agosto 2014, n. 125, la quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale è ripartita in misura proporzionale alle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi tra le tipologie d'intervento ammesse a contributo, di cui all'articolo 2, comma 1. Per la quota di risorse relativa alle scelte non espresse, il Consiglio dei ministri può deliberare entro il 30 novembre di ogni anno, la destinazione delle stesse a specifiche tipologie d'intervento, nel rispetto di quelle indicate all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. In assenza di deliberazione, la destinazione delle risorse relative alle scelte non espresse è stabilita tra le tipologie d'intervento in proporzione alle scelte espresse. N24 1-bis. Le risorse della quota relativa alla categoria “edilizia scolastica” sono trasferite annualmente al competente Ministero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Ministero trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la relazione di cui all'articolo 8, comma 7, l'elenco degli interventi finanziati annualmente a valere sulle risorse di cui al presente comma. L'elenco degli interventi è, altresì, pubblicato dal Ministero sul proprio sito istituzionale. |
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Art. 3 - (Requisiti soggettivi)1. Le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, ad esclusione dei soggetti aventi finalità di lucro, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 5.1-bis, possono presentare domanda che deve essere redatta secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 1-bis. Per la categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 5.1, possono presentare domanda le amministrazioni statali, il Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e gli enti locali territoriali, proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica. La domanda deve essere redatta secondo quanto previsto dal bando reso disponibile nell'apposita sezione ded |
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Art. 4. - Requisiti oggettivi1. Gli interventi di cui all'articolo 2, devono consentire il completamento dell'iniziativa e devono essere definiti in ogni loro aspetto tecnico, funzionale e finanziario. N7 2. I requisiti og |
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Capo II - Procedure di utilizzazione |
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Art. 5 - (Schema del piano di ripartizione)1. La Presidenza del Consiglio dei ministri per la predisposizione dello schema del decreto concernente il piano di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa agli interventi di cui di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli di cui al comma 5.1, acquisisce la valutazione sulle singole iniziative delle Commissioni di cui al comma 2. N32 2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata per le categorie di intervento di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli di cui al comma 5.1, da apposite Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio, una per ogni tipologia di intervento, istituite con pro |
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Art. 6 - (Modalità di presentazione della domanda).1. Le domande per gli interventi di cui all'articolo 2, sono redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni, in conformità alle linee guida e ai moduli resi disponibili nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Con |
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Art. 6-bis - (Cause di esclusione)1. Sono escluse dal procedimento di ripartizione di cui all'articolo 7 le domande: a) pervenute dopo il termine fissato dall'articolo 6, comma 2 ovvero che non siano regolarmente sottoscritte; |
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Art. 7 - (Determinazione preliminare e finale)1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4, il Presi |
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Art. 8 - (Erogazione dei fondi)1. La Presidenza del Consiglio dei ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per mille di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli di cui al comma 5.1, di: a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute; b) indicare le modalità da seguire per il versamento dell'importo e, per i soggetti privati, presentare contratto autonomo di garanzia a prima richiesta per l'intero importo dell'intervento. Il contratto è prestato a garanzia fino ad approvazione della rendicontazione finale di cui al successivo comma 6 ed alla restituzione degli eventuali risparmi di spesa; c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gen |
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Art. 8-bis - (Revoca del conferimento)1. La revoca del contributo di cui all'articolo 2, con esclusione degli interventi di cui al comma 5.1, è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inderogabilmente nei casi di: a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro dodici mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento di cui all'articolo 8, comma 3; b) mancata presentazione della relazione di c |
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Art. 8-ter - (Variazione dell'oggetto dell'intervento e utilizzo dei risparmi di spesa)1. Possono essere autorizzate fino ad un numero massimo di due variazioni per ogni intervento finanziato con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2. La richiesta di variazione è redatta, a pena di improcedibilità, secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. La variazione può essere ammessa solo per documentate esigenze sopravvenute e non imputabili al beneficiario. Non sono ammesse variazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario. Le richieste di variazione devono essere corredate dalle conseguenti modifiche alla relazione tecnica e alle singole voci di budget. Le variazioni che attengono esclusivamente a |
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Allegato A - Modello di domanda (articolo 3, comma 1) |
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Allegato A-bis - (articolo 6, comma 1) |
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Allegato B - (articolo 4, comma 2) |
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