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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ass.R. Sicilia 23/10/2014
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Con le modifiche introdotte da:
- Avviso di rettifica in B.U. 28/11/2014, n. 50
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1. Tipologie di impianti sottoposte alla P.A.S.A tenore del su menzionato art. 5, comma 1: «Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli stessi, sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387R come modificato dal presente articolo, secondo le modalità procedimentali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee adottate ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 12, nonché dalle relative disposizioni delle Regioni e delle Province autonome». Il su citato art. 6, comma 1, prescrive, invece, che: «Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida (D.M. 10 settembre 2010 - vedi infra), adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti». Il comma 9 del medesimo articolo dispone infine che: «Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della proc |
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2. Ulteriori disposizioniA) Cumulo di potenza Per quanto concerne il cumulo di potenza di impianti da fonte rinnovabile, in particolare quelli eolici, si richiama l'attenzione di codesti comuni su alcuni elementi indicativi dell'eventuale frazionamento fittizio. Può risultare utile a tal fine la lettura dell'art. 5, comma 2, del DM 6 luglio 2012 Ril quale prevede che: «Ai fini della determinazione della potenza dell'impianto e dei valori di potenza di cui al comma 1: a) la potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica. Omissis….; b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti». Per quanto attiene la succitata lettera a) si precisa che il cumulo a monte di un unico punto di connessione va riferito sia agli impianti nella disponibilità di un unico produttore (o riconducibili, a livello societario, ad un unico produttore), sia a quelli che sono nella disponibilità di produttori diversi, indipendentemente dalla circostanza della loro localizzazione (medesima particella e/o particelle catastali contigue). Per quel che concerne la lettera b) si rappresenta che la stessa intende introdurre ulteriori limitazioni al contenuto della lettera a) stabilendo che gli impianti ricadenti nella stessa particella o in particelle contigue e nella disponibilità dello stesso produttore, sono cumulabili, ancorché collegati alle rete di distribuzione con punti di connessione diversi. Si precisa infine che due o più impianti funzionalmente interconnessi devono essere sempre considerati, ai fini autorizzativi, come un unico impianto qualora riconducibili allo stesso soggetto come appresso meg |
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