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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 01/08/2014, n. 1090
Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 01/08/2014, n. 1090
Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 01/08/2014, n. 1090
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 27/01/2017, n. 82
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA REGIONALE richiamata la legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 R “Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche” che, nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte II, capo IV, del D.P.R. 380/2001, disciplina le attività dirette a garantire la tutela dell’incolumità delle persone e dei beni sul territorio regionale interamente classificato a bassa sismicità, nonché le modalità e i criteri per l’esercizio delle relative funzioni di vigilanza; preso atto che la citata legge regionale 23/2012, all’articolo 3, comma 3, lettera e dispone che la Giunta regionale con propria deliberazione, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della medesima legge e d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, debba definire gli indirizzi per individuare gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, in conformità al D.P.R. 380/2001; richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1603 del 4 ottobre 2013 avente per oggetto “Approvazione delle prime disposizioni attuative di cui all’art. 3 comma 3 della legge Regionale 31 luglio 2012, n. 23 “Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche”. Revoca della DGR n. 1271 del 2 agosto 2013”, e in particolare l’allegato n. 4 “Interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità” e l’allegato n. 6.2 “Modello di denuncia/scheda informativa di cui all’articolo 7, comma 3, della l.r. 23/2012”; considerato che, sulla base di quanto riferito dal Dirigente della Struttura assetto del territorio, a seguito del monitoraggio di una prima fase di applicazione della normativa regionale che disciplina le attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche, sono emerse alcune criticità procedurali che, di fatto, hanno sensibilmente impattato sul processo edilizio aumentando gli oneri amministrativi in capo ai cittadini e che, pertanto, risulta necessario introdurre una semplificazione e un miglioramento nella disciplina prevista dalla DGR n. 1603 del 04 ottobre 2013; preso atto che l |
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Allegato 11. Individuazione degli interventi strutturali privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità 1.1. Ambito di applicazione ed efficacia Ai sensi dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 3, comma e), della legge regionale 23/2012 “Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche”, gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità sono esclusi dalle procedure di vigilanza e di deposito, di cui agli artt. 7 e 8 della stessa legge. Ai fini del presente atto, si intendono “privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità”, quegli interventi ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducibili unicamente ai casi di nuove costruzioni individuati nell’elenco A, e di interventi su costruzioni esistenti individuati nell’elenco B, di seguito riportati. Gli elenchi del presente Allegato hanno carattere tassativo, e dunque solo gli interventi riconducibili alle ipotesi descritte dal presente Allegato possono essere ritenute prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, in quanto soddisfano i requisiti e i limiti ivi indicati. Ogni altro intervento strutturale non inquadrabile o riconducibile a quelli indicati nelle liste A e B del presente documento, ai fini della denuncia/deposito deve essere classificato secondo i tipi di cui all’art. 3 del D.P.R. 380/2001, o al paragrafo 8.4 delle NTC 2008, o all’allegato 5 della DGR n. 1603 del 04/10/2013, ovvero: - Nuova costruzione (art. 3 del D.P.R. 380/2001); - Costruzione esistente soggetta ad intervento di adeguamento ai sensi del §8.4.1 delle NTC 2008; - Costruzione esistente soggetta ad intervento di miglioramento ai sensi del § 8.4.2 delle NTC 2008; - Costruzione esistente soggetta ad intervento di riparazione o intervento locale ai sensi del § 8.4.3 delle NTC 2008; - Variante sostanziale (allegato 5 della DGR n. 1603 del 04/10/2013); - Variante non sostanziale (allegato 5 della DGR n. 1603 del 04/10/2013). Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, sono previsti tre diversi livelli di adempimenti in capo al soggetto che deve realizzare l’intervento, in ragione delle caratteristiche dello stesso: a) per gli interventi contrassegnati dal codice (L0), non viene richiesta alcuna documentazione integrativa, rispetto a quella necessaria per il titolo abilitativo edilizio eventualmente richiesto; b) per gli interventi contrassegnati dal codice (L1), è necessario predisporre, da parte di un progettista abilitato, la documentazione di cui al paragrafo 3, se non già usualmente prodotta per il rilascio del titolo abilitativo, diretta a rendere evidente la ricorrenza delle caratteristiche e dei requisiti indicati negli elenchi A e B.; c) per gli interventi contrassegnati dal codice (L2), il progettista abilitato deve predisporre, se non già usualmente prodotta per il rilascio del titolo abilitativo, la documentazione di cui al paragrafo 3, diretta a rendere evidente la ricorrenza delle caratteristiche e dei requisiti indicati negli elenchi A e B. La disciplina prevista dal presente atto si applica anche nel caso di interventi plurimi, ad esclusione degli interventi individuati negli elenchi A e B in cui ciò sia espressamente escluso. Costituiscono interventi plurimi quelli che comportano la realizzazione: - di più d’una delle nuove costruzioni individuate nell’elenco A, nel medesimo sito, a condizione che le medesime nuove costruzioni non siano connesse strutturalmente tra di loro e purché ciascuna di queste rispetti i limiti e parametri indicati nella voce corrispondente; ovvero - di più d’uno degli interventi su costruzioni esistenti individuati nell’elenco B, qualora siano realizzati contemporaneamente o per interventi successivi, ad esclusione del caso in cui l’insieme degli interventi realizzati o da realizzare ed il cumulo dei loro effetti comportino la violazione dei limiti e dei requisiti stabiliti dal presente Allegato. 1.2. Titoli abilitativi edilizi Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, là dove previsto, rimane fermo l’obbligo di acquisire il titolo abilitativo all’intervento edilizio, secondo la normativa urbanistica regionale vigente. Pertanto, la documentazione richiesta per gli interventi contrassegnati dai codici (L1) ed (L2) (di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 1.1) fa parte integrante degli elaborati progettuali che devono essere predisposti dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, per la richiesta o la presentazione dei medesimi titoli edilizi. 1.3. Osservanza delle norme tecniche per le costruzioni Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, così come per ogni altra costruzione, rimane fermo l’obbligo dell’osservanza delle Norme Tecniche per le Costruzioni (N.T.C.), comprese le disposizioni di cui al cap. 7 &l |
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Allegato 2 |
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