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Sent. C. Cass. 04/08/2010, n. 18047

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1. Professionisti - Ordini e collegi professionali - Elezioni - D.Lgs. Lgt. 44/382, art. 2 - Interpretazione - Contraria alla precedente giurisprudenza
1. In tema di elezioni (del Consiglio degli Ordini e Collegi professionali di ingegneri, architetti, chimici, professionisti in economia e commercio, attuari, agronomi, ragionieri, geometri, periti agrari o periti industriali, ndr) vige il generale principio del favor voti il quale impone che la manifestazione della volontà, per come emerge dal corpo della scheda elettorale, debba essere il più possibile conservata, a meno che non sia violato l’indispensabile requisito di segretezza del voto, oppure specifiche norme disciplinanti lo scrutinio prevedano la nullità del voto espresso in maniera difforme da quella prevista. Ne consegue che l’art. 2 del D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 (Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali), a norma del quale «i componenti del Consiglio sono eletti dall’assemblea degli iscritti nell’Albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi», deve essere interpretato nel senso che la scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiore a quello dei componenti da eleggere.

1. Contra Cass. S.U. 10 aprile 2003 n. 5618; [R=W10A035618] III 14 gennaio 2002 n. 358; R S.U. 4 dicembre 1995 n. 12461 R; 19 dicembre 1991 n. 13714 R Ma ved. Cass. S.U. 23 giugno 2005 n. 13445.[R=W23G0513445] E ved. anche C. Stato V 3 dicembre 2001 n. 6052 [R=WCS3D016052] e pareri Cons. naz. forense 29 settembre 1998 n. 119 e 3 ottobre 1997 n. 109.
(D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, art. 2)

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