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Sent.C. Cass. 19/12/1991, n. 13714

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1. Ingegneri ed architetti - Consiglio dell'ordine degli ingegneri - Elezioni - Modalità - Preferenze indicate nella scheda di votazione - Devono essere in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere.
1. Ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, il voto per l'elezione del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri deve esprimersi mediante una scheda indicante un numero di preferenze eguale a quello dei consigli da eleggere. (Nella specie, la Corte suprema, alla stregua del principio suesposto, ha disatteso la tesi, sostenuta dal ricorrente, dell'illegittimità dell'annullamento di schede per l'elezione del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Palermo, contenenti ciascuna un numero di preferenze inferiore a quindici).

1. Art. 2, 1° c. del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382: «I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguali a quello dei componenti da eleggersi». Ved., sulle elezioni dei consigli di ordini o collegi professionali., Cass. S.U. 11 aprile 1991 n. 3860 R.
D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, art. 2, 1° c.

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