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Sent. C. Stato 06/04/2010, n. 1930

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1. Appalti LSF - Gara - Ammissione - Requisiti - Regolarità contributiva - DURC - Verifica demandata agli enti previdenziali e non più all’ente appaltante - 2. Appalti LSF - Gara - Ammissione - Requisiti - Regolarità contributiva - Inosservanza - Gravità dell’inadempienza - Criterio di valutazione
1. Attualmente il nostro ordinamento affida un ruolo fondamentale alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti previdenziali e dalle Casse edili ai sensi dell’art.2 della L. 22 novembre 2002 n. 266 e dell’art. 3, c. 8, lett. b-bis) D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494. Pertanto lo strumento principale per ogni accertamento in tema di regolarità contributiva è ormai la predetta certificazione proveniente dai suddetti organismi, mentre la precedente normativa in materia contenuta nell’art.75 del D.P.R.1999/554 deve considerarsi superata. 2. Nelle gare d’appalto LSF, devono considerarsi «gravi» tutte le inadempienze delle imprese concorrenti rispetto agli obblighi in materia previdenziale, salvo che non siano riscontrabili adeguate giustificazioni, come, ad esempio, la sussistenza di contenziosi di non agevole e pronta definizione sorti a seguito di verifiche e contestazioni da parte degli organismi previdenziali ovvero la necessità di verificare le condizioni per un condono o per una rateizzazione.

1. Conf. C. Stato IV 12 marzo 2009 n. 1458 R 2. Conf. C. Stato V 17 ottobre 2008 n. 5096 [R=WCS17O085096]
[D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, art. 3, c. 8, lett. b-bis); R L. 22 novembre 2002 n. 266, art. 2]R

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