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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Piemonte 14/03/2014, n. 1/R.
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre |
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Art. 1. - (Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R)1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R |
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Art. 3. - (Modifiche all'articolo 4 del r.r. 10/R/2003)1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 del r.r. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 4. - (Sostituzione dell'articolo 5 del r.r. 10/R/2003)1. L’articolo 5 del r.r. 10/R/2003 Rè sostituito dal seguente: &ldqu |
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Art. 6. - (Sostituzione dell'articolo 9 del r.r. 10/R/2003)1. L’articolo 9 del r.r. 10/R/2003 R& |
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Art. 7. - (Modifiche all'articolo 11 del r.r. 10/R/2003)1. Il comma 1 dell’articolo 11 del r.r. 10/R/2003 Rè sostituito dal seguente: “1. Espletati gli adempimenti di cui all’articolo 9, l'ufficio provvede a dare tempestiva notizia della domanda e dell'avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposita ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché negli albi pretori telematici dei comuni interessati e sul sito Internet della Regione per un periodo di quindici giorni consecutivi.”. |
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Art. 8. - (Modifiche all'articolo 12 del r.r. 10/R/2003)1. Il comma 1 dell’articolo 12 del r.r. 10/R/2003 Rè sostituito dal seguente: “1. Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza |
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Art. 10. - (Inserimento della sezione I bis nel r.r. 10/R/2003)1. Dopo la sezione I del capo I del titolo II del r.r. 10/R/2003R, è inserita la seguente: “Sezione I bis. Disposizioni in materia di uso energetico delle acque Art. 15 bis. (Domande di utilizzo dell’acqua ad uso energetico soggette ad autorizzazione unica) — 1. La domanda di concessione ad uso energetico è presentata con le modalità di cui all’articolo 8 e pubblicata con le modalità di cui all’articolo 11, ai fini della presentazione di eventuali domande in concorrenza. La domanda e la documentazione necessarie per l’avvio del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) sono presentate, nei termini di cui al comma 2, solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza. 2. Espletata la visita locale di cui all’articolo 14, l’autorità competente: |
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Art. 12. - (Modifiche all'articolo 18 del r.r. 10/R/2003)1. Il comma 1 dell’articolo 18 del r.r. 10/R/2003 Rè sostituito dal seguente: “1. Ferma restando la priorità dell'uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, dell'uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri: a) commisurazione della quantità d’acqua concessa ai reali fabbisogni dell’utente, tenuto conto del livello di soddisfacimento delle esigenze del medesimo anche da parte dei servizi di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e riservando preferibilmente le risorse qualificate al consumo umano; |
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Art. 13. - (Modifiche all'articolo 19 del r.r. 10/R/2003)1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 19 del r.r. 10/R/2003 Rè aggiunta la segue |
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Art. 14. - (Modifiche all'articolo 20 del r.r. 10/R/2003)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 del r.r. 10/R/2003 è inserito il seguente: “2 bis. La cauzione di cui al comma 2, lettera a) non può essere inferiore a due annualità del canone demaniale di concessio |
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Art. 15. - (Modifiche all'articolo 21 del r.r. 10/R/2003)1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 21 del r.r. 10/R/2003 Rle parole “a sue spese” sono sostituite dalle seguenti: “a spese del concessionario |
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Art. 16. - (Modifiche all'articolo 22 del r.r. 10/R/2003)1. Il comma 1 dell’articolo 22 del r.r. 10/R/2003 Rè sostituito dal seguente: “1. Il procedimento relativo alle domande di concessione presentate deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo stabilito con apposito provvedimento dell’autorità concedente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e che si intende sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli ade |
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Art. 19. - (Sostituzione dell'articolo 26 del r.r. 10/R/2003)1. L’articolo 26 del r.r. 10/R/2003 Rè sostituito dal seguente: “Art. 26. (Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale) — 1. Le domande di derivazione di acqua pubblica e i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla fase di verifica della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all’articolo 10 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) sono ricevibili ai sensi del presente regolamento solo nel caso in cui siano state escluse dalla ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, fatta salva la possibilità di presentare domande di derivazione in concorrenza ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 12. 2. I titolari delle domande in concorrenza soggette alla fase di verifica della procedura di VIA, presentano la documentazione di cui all’articolo 10 della l.r. 40/1998 entro il termine di quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 12, comma 1, decorso inutilmente il quale la domanda è rigettata. |
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Art. 20. - (Modifiche all'articolo 27 del r.r. 10/R/2003)1. Il comma 2 dell’articolo 27 del r.r. 10/R/2003 Rè sostituito dal seguente: “2. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria che renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico relativamente a: |
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Art. 21. - (Inserimento dell'articolo 27 bis nel r.r. 10/R/2003)1. Dopo l’articolo 27 del r.r. 10/R/2003 Rè inserito il seguente: “Art. 27 bis. (Sostituzione di pozzi) — 1. Il concessionario può, previa comunicazione all’ufficio, sostituire pozzi regolarmente concessi non più utilizzabili per cause tecniche e non ripristinabili oppure non conformi a quanto previsto dall’articolo 2, comma 6 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee), a condizione che le nuove opere abbiano la medesima destinazione d'uso, volumi di prelievo uguali o inferiori a quelli già concessi, siano conformi a quanto previsto dall’articolo 16, commi 1 e 2 e siano realizzati nelle immediate vicinanze dei pozzi preesistenti, che |
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Art. 22. - (Modifiche all'articolo 28 del r.r. 10/R/2003)1. Al comma 1 dell’articolo 28 del r.r. 10/R/2003 Rdopo la parola “risulti” sono inserite le seguenti: “in tutto o in parte”. |
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Art. 24. - (Modifiche all'articolo 30 del r.r. 10/R/2003)1. Al comma 7 dell’articolo 30 del r.r. 10/R/2003R dopo le parole “sull’albo pretorio” è aggiunta la seguente: &l |
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Art. 25. - (Inserimento dell'articolo 30 bis nel r.r. 10/R/2003)1. Dopo l’articolo 30 del r.r. 10/R/2003 Rè inserito il seguente: “Art. 30 bis. (Rinnovo e revisione delle derivazioni ad uso irriguo) — 1. Le concessioni a uso irriguo di portata massima superiore a cinquecento litri al secondo sono rinnov |
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Art. 26. - (Modifiche all'articolo 31 del r.r. 10/R/2003)1. Il comma 1 dell’articolo 31 del r.r. 10/R/2003 Rè sostituito dal seguente: “1. La richiesta di variazione di titolarità della concessione è presentata congiuntamente dal cedente e dal subentrante all'autorità concedente a pena di decadenza entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento e contiene: |
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Art. 29. - (Modifiche all'articolo 34 del r.r. 10/R/2003)1. Il comma 1 dell’articolo 34 del r.r. 10/R/2003 Rè sostituito dal seguente: “1. Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo: a) i prelievi di acqua superficiale, per usi diversi da quello energetico, con portata massima non superiore a complessivi cento litri al secondo e comunque non superiori a cinquecentomila metri cubi all'anno; b) i prelievi per produzione di energia a servizio di impianti di potenza nominale media annua inferiore o uguale a cinquanta chiloWatt; c) i prelievi per produzione di energia a |
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Art. 31. - (Inserimento del titolo IV bis nel r.r. 10/R/2003)1. Dopo il titolo IV del r.r. 10/R/2003R, è inserito il seguente: “Titolo IV bis. Disciplina dell’uso plurimo delle acque — Art. 36 bis. (Ambito di applicazione e autorità competente) — 1. I consorzi di bonifica e i consorzi di irrigazione titolari di derivazioni legittimamente in atto, a scopo irriguo esclusivo o associato ad altri usi, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quello irriguo, ivi compreso l'approvvigionamento di imprese produttive e ad esclusione del consumo umano, che comportino una restituzione nel sistema dei canali e cavi consortili, non necessariamente integrale, delle acque derivate e siano compatibili con le successive utilizzazioni. 2. L'autorizzazio |
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Art. 33 - (Norme transitorie)1. I commi 1 bis e 1 ter dell’articolo 12 del r.r. 10/R/2003R, come inseriti dal presente re |
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Art. 34 - (Abrogazioni)1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni del r.r. 10/R/2003: a) l’articolo 10; b) la lettera |
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Art. 35. - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2014. |
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Allegato A - Contenuti e modalità di presentazione della domanda di concessione, licenza, variante e rinnovo e allegati tecnici (Art. 8)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato B - Spese di istruttoria (Art. 8, comma 1 e art. 20 comma 2)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato D - Disciplinare tipo (Art. 20, comma 5)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato E - Adempimenti connessi alla cessazione del prelievo (Art. 33, commi 1 e 3)Parte di provvedimento in formato grafico |
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