1) Riferimento normativo: articolo 18, comma 6-ter, legge regionale 86/1983
La giunta regionale, restando ferme le specifiche procedure di legge previste per le opere di interesse statale, previo parere della competente commissione consiliare e su parere obbligatorio e vincolante dell’ente gestore del Parco, può autorizzare, in deroga al regime proprio del parco e purché non possano essere diversamente localizzate, la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale e di reti ed interventi infrastrutturali previsti negli strumenti di programmazione regionale di cui alla l.r. 34/1978. La deliberazione autorizzatoria della giunta regionale stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, nonché l’indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili.
L’istituto della deroga costituisce lo strumento giuridico che, lasciando inalterato l’azzonamento, consente in via eccezionale la localizzazione di un intervento non conforme alla disciplina di zona.
Secondo le disposizioni della legge regionale, si può derogare alle norme tecniche di attuazione dei piani territoriali di coordinamento dei Parchi regionali ed ai piani di Parco naturale - salvi i divieti di legge e nel rispetto delle direttive comunitarie - nonché alle norme tecniche di attuazione previste dai piani adottati, vigenti a titolo di salvaguardia, esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale e di reti ed interventi infrastrutturali previsti negli strumenti di programmazione regionale di cui alla l.r. 34/1978.