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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 01/03/1995, n. 18
L. R. Sicilia 01/03/1995, n. 18
L. R. Sicilia 01/03/1995, n. 18
- L.R. 08/01/1996, n. 2
- L.R. 22/12/1999, n. 28
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Art. 1 - DefinizioniN11. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte. 2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto: a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. Viene definito uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana: |
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Art. 2. - Rilascio dell'autorizzazioneN31. Per coloro che già sono titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante si prescinde dal requisito del titolo di studio. 2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal sindaco, sentita la Commissione di cui all'artic |
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Art. 3. - Decadenza e revoca dell'autorizzazione1. Si decade dall'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche qualora il titolare no |
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Art. 4. - Condizioni per il rilascio e il diniego dell'autorizzazioneN41. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) è rilasciata solo se è dis |
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Art. 5. - Procedura di rilascio e di revoca1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 relativa all'autocertificazione. Il richiedente dà prova di essere iscritto nel registro indicando la camera presso la quale ha ottenut |
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Art. 6. - Integrazione del Comitato consultivo per il commercio |
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Art. 7 Commissione comunaleN61. Presso ogni comune è costituita una commissione per il commercio su aree pubbliche che è nominata dal sindaco, dura quattro anni, ed è così composta: a) dal sindaco o da un delegato permanente, con funzioni di presidente. b) dal |
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Art. 8. - Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubblicheN71. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal sindaco. 2. Il sindaco, nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, determina l'orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio. L'orario del commercio in forma itinerante può essere diverso da quello determinato per il commercio a posto fisso o dei pubblici esercizi ove autorizzati anche per l'attività delle somministrazioni. 3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazione e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. 4. L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi e la lor |
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Art. 8-bis. - Regolarizzazione di mercatiN91. Entro novanta giorni dalla data di e |
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Art. 8-ter. - Commissione di mercatoN9 1. Presso ciascun mercato è is |
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Art. 9. - Limitazioni e divietiN101. Non possono essere stabiliti li |
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Art. 10. - OrariN111. Il sindaco determina gli orari dell'attività di vendita degli esercenti il commercio su aree pubbliche. |
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Art. 11. - Determinazione delle aree pubblicheN121. Nell'ambito della fiera o mercato i posteggi, fatti salvi i mercati esistenti, sono dislocati dal sindaco secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze delle condizioni igienico - sanitarie prescritte o sulla base della diver |
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Art. 12. - Aree destinate a fiere o mercati1. Per le aree di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11. Il sindaco può stabilire che tali aree in tutto o in parte possano essere utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche, qualora la fiera o il mercato siano stati istituiti come fiera o mercato di determinati prodotti. |
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Art. 13. - Posteggi1. I posteggi, anche in parte, hanno una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile |
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Art. 14. - Decadenza dalla concessione del posteggioN131. Costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti. Chi non rispetti tale obbligo è pu |
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Art. 15. - Sostituzione del posteggio1. In caso di eliminazione del posteggio, il comune concede contestualmente altro posteggio di analog |
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Art. 16. - Subingresso1. Il trasferimento in gestione o in proprietà della azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dall |
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Art. 17. - Conversione della precedente autorizzazioneN14 1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398, e ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, a coloro che operano sulle aree di cui alla presente legge è convertita di diritto nelle autorizzazioni previste dalla presente legge. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge è titolare di concessione di posteggio utilizzabile per almeno cinque giorni alla set |
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Art. 18. - Sfera di applicazione della leggeN151. La presente legge si applica anche: a) agli industriali ed agli artigiani che intendano esercitare il commercio dei loro prodotti su aree pubbliche; |
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Art. 19. - Consistenza degli eserciziN161. I provvedimenti di rilascio, di |
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Art. 20. - SanzioniN171. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 3.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione o non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2. 2. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000 chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di viabilità o di ca |
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Art. 21. - Norma transitoria1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 5, sono rilasciate con riferimento alle tabelle mer |
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Art. 21-bis. - Regolamento comunaleN181. I comuni, sentita la commissione |
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Art. 22. - Applicazione di norme stataliN191. Per quanto non previsto dalla p |
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Art. 231. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. |
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