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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ass.R. Sicilia 29/12/2020, n. 12
Circ. Ass.R. Sicilia 29/12/2020, n. 12
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1. PremessaCome è noto, la legge regionale 1° marzo 1995, n. 18, così come integrata e modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, ha disciplinato la materia relativa al commercio su aree pubbliche nel territorio della Regione Siciliana. È altresì noto, che l'attuazione della superiore disciplina, a seguito delle disposizioni emanate con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva comunitaria n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, è stata integ |
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2. Legge di bilancio 2019La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), pubblicata sulla G.U.R.I. n. 302 del 31 dicembre 2018 (Supplemento Ordinario n. 62) ed entrata in vigore il 1° gennaio 2019, con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 686, ha riformulato la normativa di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 in materia di commercio su aree pubbliche. |
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3. Legge regionale 1° marzo 1995, n. 18Appare pacifico che le disposizioni introdotte con il citato comma 686 hanno come conseguenza che le citate disposizione del decreto legislativo n. 59/2010 non risultano più applicabili alle attività del commercio su aree pu |
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4. Commercio su aree pubbliche tipologia a) e b)L'articolo 1, comma 2 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 stabilisce che: "Il commercio su aree pubbliche può essere svolto: a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. (...); b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato; c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante". |
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5. Requisiti di onorabilità e professionaliLa lettera a) del comma 686 dell'articolo 1 della legge 145/2018, sottraendo dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 59/2010 le attività del commercio sulle aree pubbliche, comporterebbe, come conseguenze, che nessuna disposizione del decreto legislativo stesso risulterebbe applicabile a tali attività, senza la necessità di interventi con ulteriori norme disapplicative. |
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