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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. R. Lombardia 05/08/2013, n. 19
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- Delib. G.R. 09/12/2019, n. XI/2606
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Testo del provvedimentoIl decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ha introdotto, alcune disposizioni dirette a semplificare gli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale a carico delle piccole e medie imprese, anche attraverso l’introduzione di una nuova autorizzazione unica, la c.d. autorizzazione unica ambientale (AUA). Al fine di disciplinare tale autorizzazione e semplificare gli adempimenti amministrativi gravanti sui soggetti sopra indicati, l’articolo 23 del Decreto-legge ha autorizzato il Governo ad emanare un Regolamento, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Il Regolamento (d.p.r. n. 13 marzo 2013 n. 59 «Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 maggio 2013, è entrato in vigore il 13 giugno 2013, estendendo le misure di semplificazione anche agli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Il Regolamento non interviene sull’assetto delle competenze di settore, che pertanto restano immutate; l’articolo 2, c. 1, lettera b) del d.p.r. individua nella Provincia l’autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell’AUA, ma dà facoltà alla Regione di indicare una diversa autorità; l’art. 3 comma 2 del d.p.r. n. 59/2013, dà facoltà alle Regioni di individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale da assoggettare alla disciplina dell’AUA, estendendo l’elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo 3. Il presente documento ha l’obiettivo di fornire alle Autorità Competenti, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e ai Soggetti che devono presentare le istanze, alcune prime indicazioni relative all’attuazione del Regolamento, sulla base anche dei primi approfondimenti giuridici sviluppati in sede di Conferenza delle Regioni e con i Ministeri competenti. In particolare, da parte del Ministero della per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione è stata ribadita la facoltà delle Regioni di fornire indicazioni alle Autorità competenti all’adozione dell’AUA. In considerazione del fatto che sono tuttora in corso attività di confronto tra le Regioni e i Ministeri interessati, volti sia alla adozione della documentazione necessaria alla completa operatività del regolamento (modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale) sia alla risoluzione delle problematiche interpretative emerse nella prima fase di applicazione del Regolamento si ritiene necessario fornire le indicazioni di seguito riportate per accompagnare il processo di prima attuazione del Regolamento stesso. Resta inteso che tali indicazioni restano valide fino a eventuali nuove disposizioni in materia. Il Regolamento prevede l’accorpamento in un unico provvedimento autorizzativo, l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), della durata di 15 anni, dei seguenti titoli abilitativi: a) autorizzazione agli scarichi idrici di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ; b) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; d) autorizzazione generale alle emissione in atmosfera di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) comunicazione o nulla osta sull’impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ; |
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