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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 22/07/2013, n. 19
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Art. 1 - (Oggetto)1. La presente legge, nel rispetto della normativa europea e statale vigente, disciplina i procedimenti contrattuali per l’acquisizione di forniture o servizi e per la realizz |
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Art. 2 - (Procedimento contrattuale e regolamento attuativo)1. Ai procedimenti contrattuali di cui alla presente legge, per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nonché del |
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Art. 3 - (Responsabile del procedimento)1. Per ogni intervento da realizzare mediante un contratto pubblico, il dirigente del committente competente alla stipulazione nomina il responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del d.lgs. 163/2006, ai sensi della vigente normativa in materia di disciplina del procedimento amministrativo. In mancanza di tale individuazione, responsabile unico è il dirigente medesimo. 2. Se il committente si avvale della SUAM, il responsabile del procedimento di cui al comma 1 svolge tutti i compiti e le attribuzioni assegnati dalla normativa statale vigente, ad eccezione di quelli concernenti la fase dell’affidamento ai sensi dell’articolo 2, comma 1, |
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Art. 4 - (Attività della fase di affidamento)1. Se la procedura di affidamento è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, le attività di aggiudicazione sono presiedute dal dirigente del committente o dal direttore della SUAM, ovvero da |
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Art. 5 - (Commissione giudicatrice)1. Nella procedura di affidamento aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il dirigente del committente o il direttore della SUAM nomina la commissione giudicatrice secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, la cui entità è stabilita nel provvedimento di nomina in relazione alle motivate esig |
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Art. 6 - (Spese in economia)1. Le spese in economia sono ammesse nei limiti degli importi stabiliti dalla normativa st |
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Art. 7 - (Norma transitoria)1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti contrattuali per i qu |
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Art. 8 - (Abrogazioni)1. Sono abrogati: a) la legge regionale 5 novembre 1992, n. 49 (Norme sui procedimenti contrattuali regionali); b) la legge regionale 28 marzo 1995, n. 25 ( |
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