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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 18/11/2008, n. 33
L. R. Marche 18/11/2008, n. 33
- Errata corrige in B.U. 11/12/2008, n. 115
- L.R. 22/07/2013, n. 19
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[Premessa] |
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Art. 1 (Oggetto)1. La presente legge, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 R (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), disciplina le modalità di stima, contabilità, liquidazione e pagamento dei costi per la prevenzione degli in |
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Art. 2 (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intende per: a) codice: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); b) testo unico: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 R (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); c) apprestamento della sicurezza: qualunque opera provvisionale necessaria alla sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere; d) attrezzatura di sicurezza: qualunque attrezzatura necessaria alla sicurezza e salute dei lavoratori diversa dalle attrezzature |
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Art. 3 (Compiti del committente)1. Il committente individua i costi della sicurezza inclusa e quelli della sicurezza aggiuntiva. 2. La determinazione dei costi della sicurezza inclusa avvi |
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Art. 4 (Compiti del coordinatore per la progettazione, del progettista e del responsabile unico del procedimento)1. Il coordinatore per la progettazione (CSP) e il progettista cooperano al fine di uniformare le scelte tecniche di progettazione e di o |
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Art. 5 (Costi della sicurezza inclusa)1. Si considerano costi della sicurezza inclusa: a) le recinzioni e le delimitazioni ordinarie complete dei vari accessi all’area dei lavori; b) la segnaletica di sicurezza; c) la predisposizione della viabilità di cantier |
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Art. 6 (Costi della sicurezza aggiuntiva)1. I costi della sicurezza aggiuntiva sono destinati alla risoluzione di situazioni con rischi interferenti. 2. Si considerano costi della sicurezza aggiuntiva: a) le maggiorazioni per recinzioni e delimitazioni di cantiere o di aree di cantiere, integrative rispetto a quanto avviene ordinariamente, quale l’utilizzo per la delimitazione dell’area di lavoro di barriere new jersey al posto di coni segnalatori; b) i servizi igienico assistenziali di tipo speciale o supplementare, quali le unità di decontaminazione del personale nei lavori di bonifica dall’amianto; |
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Art. 7 (Stima dei costi della sicurezza)1. Le stime dei costi della sicurezza inclusa e di quella aggiuntiva devono essere indicate distintamente nel quadro economico del progetto e non sono soggette a ribasso di gara. 2. La stima dei costi della sicurezza, sia inclusa che aggiuntiva, in caso di utilizzo del prezzario region |
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Art. 8 (Quadro economico)1. Ai fini delle presenti disposizioni, l’importo dei lavori costituente il quadro economico de |
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Art. 9 (Clausole sociali)1. Ai fini dell’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e dell’articolo 118, comma 6, del codice, lo schema di contratto deve prevedere che: a) nell’esecuzione dei lavori o delle opere oggetto del contratto, l’imprenditore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti nazionali collettivi di lavoro, nei contratti integrativi territoriali e negli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in vigore per il tempo e nella localit&agrav |
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Art. 10 (Verifica della progettazione)1. In sede di verifica della progettazione, ai sensi dell’articolo 112, commi 1 e 2, del codice, occorre accertare c |
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Art. 11 (Adempimenti propedeutici all’inizio dei lavori o delle opere)1. Prima dell’inizio dei lavori: a) il direttore dei lavori istituisce un apposito registro in cui vengono annotati, a cura ed onere di ogni esecutore, gli estremi del personale giornalmente impiegato in cantiere, ai fini di cui all’articolo 124, comma 4, lettera a), del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. |
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Art. 12 (Contabilità e liquidazione dei lavori)1. Il responsabile unico del procedimento (RUP), in occasione dell’emissione dei certificati di pagamento degli acconti in corso d’opera, oltre alle comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di lavori o opere pubbliche: a) trasmette agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile qualora si tratti di impresa edile, i dati risultanti dal registro di cui all’articolo 11; b) verifica la regolare contabilità dei costi della sicurezza e, in caso positivo, applica la detrazione, prevista a tutela dei lavoratori dalle vi |
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Art. 13 (Varianti in corso d’opera)1. Nell’ipotesi di contabilizzazione forfettaria, l’indice della sicurezza inclusa, in occasione della redazione e approvazione di varianti in co |
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Art. 14 (Disposizione finale)1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nel testo unico. |
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Art. 15 (Abrogazioni) |
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